La possibilità di impugnare la cartella, nonché la pendenza dei termini a tal fine fissati, non pone in discussione la definitività della sottostante violazione tributaria, la quale risulta accertata attraverso la stessa emanazione della cartella.

Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 3 aprile 2018, n. 2049.

La possibilità di impugnare la cartella, nonché la pendenza dei termini a tal fine fissati, non pone in discussione la definitività della sottostante violazione tributaria, la quale risulta accertata attraverso la stessa emanazione della cartella. Pertanto, la pendenza del giudizio tributario avverso la sola cartella di pagamento non integra la fattispecie della non definitività dell’accertamento tributario.

Sentenza 3 aprile 2018, n. 2049
Data udienza 8 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5103 del 2017, proposto da:
Eg. Ev. s.r.l. e Rti Ca. Wa. It. s.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Ge. Te., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza (…);
contro
Co. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Be. Ca. di To., Ma. Co. e Sa. Fi., con domicilio eletto presso lo studio Be. Ca. di To. in Roma, via (…);
Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate – Direzione regionale della Lombardia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);
Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati per la Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati, Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di Missione Delegazione per l’organizzazione della Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati, Agenzia delle entrate – Direzione regionale della Lombardia, Agenzia delle entrate – Riscossione, Eq. No. s.p.a., non costituiti in giudizio;
nei confronti
My Eg. s.r.l., Ab Co. s.r.l., Sp. Ev. s.r.l., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II n. 06893/2017, resa tra le parti, concernente domanda di annullamento dei seguenti atti:
– del provvedimento prot. n. 1647/2017 adottato da Co. s.p.a. in data 25 gennaio 2017, con il quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente dai lotti nn. 2 e 3 della procedura aperta, suddivisa in quattro lotti, per la conclusione di quattro Accordi Quadro aventi ad oggetto l’erogazione dei servizi di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione “chiavi in mano” del vertice dei Capi di Stato e di Governo, degli eventi ministeriali, di altri eventi tecnico/politici connessi all’anno di presidenza italiana del G7 per il 2017 nonché, della gestione delle attività di registrazione, accreditamento e controllo accessi a detti eventi – ID 1824 (cfr. documento n. 1);
– ove lesivo, del provvedimento prot. n. 2202/2017 adottato da Co. s.p.a. in data 31 gennaio 2017 (cfr. documento n. 2);
– del provvedimento prot. n. 3086/2017 adottato da Co. s.p.a. in data 7 febbraio 2017 (cfr. documento n. 3), con il quale è stata comunicata, ai sensi dell’articolo 76, comma 5 – lett. a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’aggiudicazione definitiva efficace del lotto n. 3 relativo all’Accordo quadro in questione, nei confronti di My Eg. s.r.l. e del costituendo RTI Ab Co. s.r.l. – Sp. Ev. s.r.l.;
– del provvedimento prot. n. 3863/2017 adottato da Co. s.p.a. in data 15 febbraio 2017 (cfr. documento n. 4), con il quale è stata confermata l’esclusione della ricorrente dalla gara sia con riferimento al lotto n. 2 che al lotto n. 3;
– del provvedimento prot. n. 1243/2017 adottato da Co. s.p.a. in data 20 gennaio 2017 (cfr. documento n. 5);
– del certificato rilasciato dall’Agenzia delle entrate – Direzione regionale della Lombardia in data 20 dicembre 2016 (di estremi sconosciuti – cfr. documento n. 6), dal quale sarebbero derivate irregolarità fiscali in capo alla ricorrente (di tale atto si chiede, comunque, la disapplicazione);
– dell’intimazione di pagamento n. 06820179001245104000 emessa da Eq. Servizi di riscossione s.p.a. (Lotto di stampa n. 07247 del 13 gennaio 2017), ricevuta a mezzo posta elettronica certificata in data 24 gennaio 2017, con la quale (per la prima volta dalla presentazione dell’istanza formulata in data 5 novembre 2015 all’Agente della riscossione per l’attivazione della procedura contemplata dall’articolo 1, commi 537-543, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) l’Agente della riscossione ha informato la ricorrente di ritenere ancora dovuta la somma relativa alla cartella di pagamento n. 06820150091355571000 (di tale atto si chiede, comunque, la disapplicazione – cfr. documento n. 10);
– dell’avviso di rettifica e liquidazione n. 20091T016308000 (cfr. documento n. 12) notificato alla ricorrente in data 21 luglio 2011, con il quale l’Agenzia delle entrate ha ingiustamente contestato un maggior valore imponibile per il calcolo dell’imposta di registro e ha liquidato una maggior imposta di registro pari ad Euro 10.123,00, oltre Euro 727,78 per interessi sulla maggiore imposta accertata (di tale atto si chiede, comunque, la disapplicazione);
– della nota prot. n. 232331 adottata dall’Agenzia delle entrate in data 11 ottobre 2012 (cfr. documento n. 17), con la quale è stato comunicato alla ricorrente il diniego riferito alla domanda di definizione trasmessa in data 31 gennaio 2012 per la definizione delle liti fiscali pendenti (di tale atto si chiede, comunque, la disapplicazione);
– della cartella di pagamento n. 06820150091355571000 emessa da Eq. No. s.p.a., notificata in data 24 settembre 2015 (cfr. documento n. 20; di tale atto si chiede, comunque, la disapplicazione);
– della nota prot. n. 479929 emessa da Eq. No. s.p.a. in data 2 dicembre 2015, recapitata alla ricorrente solo in data 9 febbraio 2016 (cfr. documento n. 22; di tale atto si chiede, comunque, la disapplicazione)
– della cartella di pagamento n. 0682016123543561000 emessa da Eq. Servizi di riscossione s.p.a. (cfr. documento n. 23; di tale atto si chiede, comunque, la disapplicazione);
– del provvedimento (di data ed estremi sconosciuti, notificato il 20 febbraio 2017) con il quale l’Agenzia delle entrate – Direzione Regionale della Lombardia – Settore Servizi e consulenza – Ufficio gestione tributi (cfr. documento n. 31; di tale atto si chiede, comunque, la disapplicazione) ha rigettato l’istanza di autotutela presentata in data 15 febbraio 2017 dalla ricorrente (per il tramite del dottor Gi. Ro., delegato a rappresentare la società Eg. Ev. s.r.l.);
– della nota prot. n. 0002114.17-02-2017-R adottato dall’Agenzia delle entrate di Milano in data 17 febbraio 2017 (di tale atto si chiede, comunque, la disapplicazione, nella parte in cui è stata erroneamente quantificata la somma dovuta a titolo di interessi di mora);
– ove lesiva della nota prot. n. 801/2017 adottata da Co. s.p.a. in data 16 gennaio 2017 (cfr. documento n. 27);
– del bando e del capitolato di gara e, in generale, di qualsiasi atto della lex specialis, in tutte le parti in cui essi possano essere interpretati nel senso di giustificare l’illegittima esclusione comminata in sfavore della ricorrente;
– dell’atto di aggiudicazione provvisoria della procedura di gara in questione (riferita ai lotti nn. 2 e 3), nella parte in cui non include anche la ricorrente;
– della graduatoria definitiva della procedura di gara in questione (riferita ai lotti nn. 2 e 3), nella parte in cui non include anche la ricorrente;
– della graduatoria provvisoria della procedura di gara in questione (riferita ai lotti nn. 2 e 3), nella parte in cui non include anche la ricorrente;
– degli atti di aggiudicazione definitiva della procedura di gara in questione (riferiti ai lotti nn. 2 e 3), nella parte in cui non includono anche la ricorrente;
– di tutte le note e comunicazioni emesse dalla Stazione appaltante (di contenuto ed estremi sconosciuti) ed attinenti al procedimento di verifica della regolarità fiscale della ricorrente;
– di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti;
nonché
per la declaratoria di inefficacia dei contratti (di estremi e data sconosciuti alla ricorrente) eventualmente medio tempore stipulato con riferimento sia al lotto n. 2 che al lotto n. 3, in relazione ai quali la ricorrente formula espressamente richiesta di declaratoria della sua inefficacia e domanda di subentro ai sensi degli articoli 122 e 124 Cod. proc. amm.;
e per la condanna
– di Co. s.p.a. alla tutela in forma specifica mediante l’adozione del provvedimento di aggiudicazione (con riferimento sia al lotto n. 2 che al lotto n. 3) in favore della ricorrente;
– in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dalla ricorrente (con espressa riserva di quantificarli in corso di causa) o alla corresponsione dell’indennizzo ex articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Co. s.p.a., della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate – Direzione Regionale Lombardia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2018 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati An. Ab., in sostituzione dell’avv. Te., Be. Ca. Di To., Ma. Co. e l’Avvocato dello Stato Pa. De Nu.;
FATTO
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sez. II, con sentenza 12 giugno 2017, n. 6893, ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante per l’annullamento: del provvedimento prot. n. 1647/2017 adottato da Co. s.p.a. in data 25 gennaio 2017, con il quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente dai lotti nn. 2 e 3 della procedura aperta, suddivisa in quattro lotti, per la conclusione di quattro Accordi Quadro aventi ad oggetto l’erogazione dei servizi di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione “chiavi in mano” del vertice dei Capi di Stato e di Governo, degli eventi ministeriali, di altri eventi tecnico/politici connessi all’anno di presidenza italiana del G7 per il 2017 nonché della gestione delle attività di registrazione, accreditamento e controllo accessi a detti eventi ID 1824 (impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio); del provvedimento prot. n. 5518/2017 adottato da Co. s.p.a. in data 2 marzo 2017, con il quale è stata comunicata alla ricorrente l’aggiudicazione definitiva del lotto n. 2 della procedura aperta e di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ove lesivo (impugnati con i motivi aggiunti); nonché per la declaratoria di inefficacia di eventuali contratti medio tempore stipulati con riferimento ai lotti nn. 2 e 3 con conseguente subentro della ricorrente; e per la condanna della resistente alla tutela in forma specifica o, in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi ovvero alla corresponsione dell’indennizzo ex art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990.
La sentenza ha considerato che:
– nell’ambito delle ordinarie verifiche d’ufficio, l’Agenzia delle entrate ha riscontrato una irregolarità fiscale della ricorrente e la conseguente non veridicità delle dichiarazioni in merito alla rispettiva situazione contributiva;
– in particolare, risultano le seguenti violazioni definitivamente accertate:
– cartella di pagamento n. 068201150091355571, anno di imposta 2009, notificata il 24/09/2015 alla società in oggetto, derivante da ruoli di registro per un debito di Euro 25.648,84;
– cartella di pagamento n. 068201150091355571, anno di imposta 2009, notificata il 24/09/2015 alla società in oggetto, derivante da spese di giudizio, per un debito di Euro 317,25;
– cartella di pagamento n. 06820160123543561, anno di imposta 2013, notificata il 23/11/2016 alla società in oggetto, derivante da liquidazione irap controllo centralizzato, per un debito di Euro 603,24;
– a causa dell’irregolarità fiscale relativa ai suddetti importi, la Stazione appaltante, con provvedimento notificato il 25 gennaio 2017, ha escluso la ricorrente dalla gara per violazione del paragrafo 4.2 del Capitolato d’Oneri, che prevede a pena di esclusione la non sussistenza, in capo ai concorrenti, delle cause ostative di cui all’art. 80, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016;
– nel provvedimento di esclusione, inoltre, si dà atto del fatto che la ricorrente, con nota del 24 gennaio 2017, abbia espresso la volontà di avvalersi della cd. “rottamazione ruoli” di cui all’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 (conv. dalla l. n. 225 del 2016) relativamente alla cartella di pagamento n. 068201150091355571, presentando il modulo “DA1- Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata” sottoscritto in data 23/01/2017, ovvero successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
– la normativa applicabile alla fattispecie è chiara nel richiedere, tra l’altro, la regolarità fiscale e contributiva dei concorrenti al momento della presentazione dell’offerta, residuando la possibilità di sanare eventuali difformità esclusivamente fino alla medesima data;
– parte ricorrente afferma la non definitività degli atti posti a fondamento del contestato DURC ma, dall’esame degli atti di causa tale circostanza appare dubitabile, posto che gli stessi non risultano essere stati tempestivamente impugnati dinanzi al giudice tributario;
– la Società ricorrente ha impugnato solo strumentalmente l’intimazione di pagamento del 13 gennaio 2017 n. 06820179001245104000 e gli atti presupposti, consapevole della definitività di questi ultimi e, quindi, ciò non assume particolare rilievo ai fini della decisione della presente controversia;
– il contestato debito tributario, recato dagli atti sopra indicati, è notevolmente superiore a 10 mila euro, ammontando a euro 28.949,18 e il successivo sgravio di circa 3.000,00 euro non incide sul requisito della gravità della violazione tributaria;
– deve ritenersi che non si sia perfezionata la fattispecie di cui al combinato disposto dei commi 538 e 540 del richiamato articolo 1 della legge n. 228 del 2012, secondo cui gli atti (nel caso di specie, la cartella di pagamento indicata) sono automaticamente annullati una volta trascorsi 220 giorni dalla dichiarazione senza aver ottenuto riscontro, posto che il concessionario per la riscossione aveva chiesto all’istante di compilare il modello di “autodichiarazione” proprio per curare il seguito della pratica presso l’Ente impositore.
La parte appellante contestava la sentenza, deducendone l’erroneità per errore sul fatto – error in iudicando – Irragionevolezza e carenza della motivazione – Illogicità in relazione ai capi 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. della sentenza appellata.
L’appello chiedeva l’accoglimento del ricorso di primo grado.
Si costituiva l’appellata Co. chiedendo la reiezione dell’appello.
All’udienza pubblica dell’8 febbraio 2018 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO

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