Il reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a. costituisce il mezzo tipico e unico di impugnazione delle determinazioni del commissario ad acta ancorché i vizi che vengano dedotti non si identifichino con i profili di contrasto rispetto al giudicato da eseguire.

Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 19 luglio 2018, n. 4402.

La massima estrapolata

Il reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a. costituisce il mezzo tipico e unico di impugnazione delle determinazioni del commissario ad acta ancorché i vizi che vengano dedotti non si identifichino con i profili di contrasto rispetto al giudicato da eseguire.

Sentenza 19 luglio 2018, n. 4402

Data udienza 28 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 985 del 2014, proposto da
Ma. Gi. & Pi. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ra. e An. Fe. Be., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Il. Br., in Roma, via (…);
contro
Provincia di Ascoli Piceno, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ca. Ca., domiciliato presso la segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza (…);
Provincia di Fermo, non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 2585 del 2017, proposto da
Ma. Gi. & Pi. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ra. e An. Fe. Be., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Il. Br., in Roma, via (…);
contro
Regione Marche, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Pa. Co., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mi. Ro., in Roma, via (…);
Provincia di Ascoli Piceno, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ca. Ca., domiciliato presso la segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza (…);
per l’attuazione
quanto ad entrambi i ricorsi:
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE V n. 4143/2014, resa tra le parti, concernente il silenzio serbato dalle Province di Ascoli Piceno e Fermo sull’istanza della Ma. Gi. & Pi. s.r.l. per il riconoscimento del debito fuori bilancio in relazione ai lavori di somma urgenza di sistemazione dell’alveo e delle sponde del fiume Te. la tutela del campo pozzi di captazione dell’acqua potabile a servizio dell’acquedotto del T., realizzati nel 2006
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche e della Provincia di Ascoli Piceno;
Viste le ordinanze collegiali in data 16 marzo 2015, n. 1348, e 10 luglio 2015, n. 3499;
Visto il ricorso della Ma. Gi. & Pi. s.r.l. per l’ottemperanza della sentenza di questa Sezione 4 agosto 2014, n. 4143, depositato il 22 febbraio 2016;
Visto il successivo ricorso della Ma. Gi. & Pi. s.r.l. per l’ottemperanza della medesima sentenza, depositato il 1° aprile 2016;
Visto l’art. 117 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2018 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Br., per delega di An. Be. Fe., Ca. e Ro., in dichiarata delega di Co.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con sentenza in data 4 agosto 2014, n. 4143, indicata in epigrafe (resa nel giudizio d’appello iscritto al n. di r.g. 985/2014), questa Sezione accoglieva in via definitiva il ricorso della Ma. Gi. & Pi. s.r.l. contro il silenzio serbato dalle Province di Ascoli Piceno e Fermo sulla sua istanza diretta al riconoscimento ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del debito fuori bilancio di Euro 303.437,54, per i lavori di somma urgenza di sistemazione dell’alveo e delle sponde del fiume Te. per la tutela del campo pozzi di captazione dell’acqua potabile a servizio dell’acquedotto del T., eseguiti dalla stessa ricorrente nel 2006 (in virtù del verbale di somma urgenza di prot. n. 5858 del 6 settembre 2006 e della determinazione della Provincia di Ascoli Piceno n. 4808 del 3 ottobre 2006).
Per l’effetto, la Sezione ordinava ai “rispettivi Consigli Provinciali di pronunciarsi” sull’istanza di riconoscimento del debito nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza; inoltre nominava quale commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza delle due amministrazioni provinciali “il Dirigente pro tempore preposto alla posizione funzionale Difesa del suolo e Autorità di bacino della Regione Marche”.
2. Con ordinanza in data 10 luglio 2015, n. 3499, la Sezione forniva chiarimenti al commissario ad acta, nel frattempo insediatosi, stante la persistente inerzia delle amministrazioni resistenti, nel senso che “sulla istanza originaria si deve pronunciare unicamente la Provincia di Ascoli Piceno”. A questo scopo veniva fissato il termine di “novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza”.
3. In esecuzione dell’incarico affidatogli il commissario ad acta riconosceva quindi il debito fuori bilancio di Euro 303.437,54 a carico della Provincia di Ascoli Piceno, come domandato dalla ricorrente, e incaricava il dirigente del servizio economico – finanziario di liquidare gli interessi e la rivalutazione monetaria sulla sorte capitale e di provvedere al pagamento di tutto quanto dovuto alla Ma. Gi. & Pi. s.r.l. (provvedimento in data 17 luglio 2015, n. 1).
4. Con delibera consiliare n. 26 del 19 novembre 2015 dichiarava tuttavia di non riconoscere il debito fuori bilancio in questione.
5. Contro questo provvedimento la Ma. Gi. & Pi. s.r.l. proponeva un ulteriore ricorso (depositato il 22 febbraio 2016, ed iscritto al n. di r.g. 985/2014), con il quale chiedeva che fosse dichiarato nullo per violazione del giudicato o carenza di potere e comunque annullato per illegittimità, e che la Provincia di Ascoli Piceno fosse condannata al pagamento della somma di Euro 303.437,54, oltre agli accessori.
6. Con un successivo ricorso la società estendeva le stesse domande nei confronti della delibera consiliare n. 1 del 23 febbraio 2016, con cui la precedente delibera n. 26 del 19 novembre 2015, era rettificata nella parte in cui si attestava che l’amministrazione non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione del provvedimento commissariale. Inoltre, con quest’ultimo ricorso la Ma. Gi. & Pi. s.r.l. chiedeva che la Provincia di Ascoli Piceno fosse condannata al pagamento di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., quantificata in Euro 300,00 per ogni giorno di ritardo dalla data in cui il decreto del commissario ad acta avrebbe dovuto essere eseguito.
7. Con distinto ricorso (iscritto al n. di r.g. 2585/2017) la medesima società proponeva analoghe domande nei confronti di ulteriori atti dell’amministrazione provinciale e della Regione Marche resi nella presente vicenda controversa, e precisamente: contro la nota di prot. n. 3967 del 21 febbraio 2017 del segretario generale della Provincia di Ascoli Piceno, con la quale le diffide ad adempiere della Ma. Gi. & Pi. nei confronti di quest’ultima venivano trasmesse alla Regione Marche, sul presupposto del trasferimento alla stessa delle funzioni del servizio provinciale di difesa del suolo (ai sensi della legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 – Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province); e contro la nota di riscontro di prot. n. 188698 del 7 marzo 2017, con cui l’avvocatura regionale esprimeva l’avviso che la Provincia dovesse dare “immediata esecuzione al provvedimento commissariale”, sul presupposto che il debito derivante da esso si era “consolidato” nei confronti di quest’ultima prima del trasferimento di funzioni previsto dalla citata legge regionale.
Nel medesimo ricorso la Ma. Gi. & Pi. s.r.l. chiedeva che la Regione Marche e la Provincia di Ascoli Piceno fossero condannate in solido al pagamento delle somme a sé dovute o, in subordine, che sia stabilito quale delle due amministrazioni è tenuta al pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza di questa Sezione del 4 agosto 2014, n. 4143.
8. Per resistere a quest’ultimo ricorso si sono costituite entrambe le amministrazioni intimate.

DIRITTO

1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi della società Ma. Gi. & Pi. per l’evidente connessione oggettiva, rilevante ex art. 70 cod. proc. amm., da cui gli stessi sono avvinti. Tale rapporto di connessione si fonda sul fatto che i ricorsi in questione concernono l’unitaria vicenda amministrativa consistente nell’esecuzione della sentenza di questa Sezione in data 4 agosto 2014, n. 4143, con cui è stata accolta l’azione della società contro il silenzio serbato dalle amministrazioni provinciali di Ascoli Piceno e Fermo sulla sua istanza per il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall’esecuzione dei lavori di somma urgenza di sistemazione dell’alveo e delle sponde del fiume Te. per la tutela del campo pozzi di captazione dell’acqua potabile a servizio dell’acquedotto del T., eseguiti dalla stessa ricorrente nel 2006.
2. Tanto premesso, una prima questione controversa nel presente giudizio riguarda la validità dei seguenti atti:
– il provvedimento commissariale sopra menzionato, che ha ordinato la liquidazione della somma in linea capitale, oltre che dei relativi interessi, di cui la Ma. Gi. & Pi. si assume creditrice;
– la delibera consiliare n. 26 del 19 novembre 2015, che per contro ha disconosciuto il credito azionato dalla società ricorrente.
3. In particolare, in quest’ultimo provvedimento la Provincia di Ascoli Piceno ha ritenuto di potere prescindere dal provvedimento del commissario ad acta, perché adottato senza avere rispettato il termine di 90 giorni previsto nell’ordinanza in data 10 luglio 2015, n. 3499, con cui questa Sezione aveva reso allo stesso ausiliario i chiarimenti da esso precedentemente richiesti per l’esecuzione del giudicato. La tesi espressa nella delibera in questione è fatta propria dalla Regione Marche nelle proprie difese svolte nel giudizio iscritto al n. di r.g. 2585/2017 di questo Consiglio di Stato.
4. Ad essa la Ma. Gi. & Pi. ha controdedotto evidenziando che il provvedimento commissariale non è stato impugnato dalle amministrazioni interessate con lo strumento per essa previsto e nella sede propria, e cioè attraverso il reclamo ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm., davanti al giudice dell’ottemperanza, ma – come riferito nel secondo ricorso per l’esecuzione del giudicato – depositato il 1° aprile 2016, nel giudizio iscritto al n. di r.g. 985/2014, con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
5. Di tale circostanza si ha conferma sulla base di quanto riferisce la stessa Regione Marche nelle proprie difese (ed in particolare nella memoria conclusionale di questa amministrazione resistente), laddove si fa menzione circa il fatto che il decreto del commissario ad acta è stato impugnato dalla Provincia di Ascoli “con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica”; e dell’ulteriore circostanza per cui la società odierna ricorrente ha impugnato in sede ordinaria davanti al Tribunale amministrativo delle Marche la medesima delibera consiliare n. 26 del 19 novembre 2015 oggetto del presente giudizio (con ricorso iscritto al n. di r.g. 110/2016).
6. Tanto premesso, le deduzioni della società ricorrente sono infondate, mentre sono fondate quelle della Regione Marche.
L’art. 114, comma 6, cod. proc. amm. attribuisce al giudice dell’ottemperanza una competenza generalizzata e tendenzialmente esclusiva, su “tutte le questioni” ad essere relative, tra le quali “quelle inerenti agli atti del commissario ad acta”, per “le parti nei cui confronti si è formato il giudicato”. Contro tali atti la disposizione in esame attribuisce a queste ultime il rimedio del “reclamo”, proponibile davanti al medesimo giudice dell’ottemperanza, mentre fa salva l’azione ordinaria di annullamento solo per i “terzi estranei al giudicato”.
7. La giurisprudenza costante di questo Consiglio di Stato afferma che il reclamo ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm. costituisce il “mezzo tipico e unico di impugnazione delle determinazioni del commissario ad acta” (Cons. Stato, IV, 29 marzo 2018, n. 1979, 22 febbraio 2017, n. 826; in precedenza: Cons. Stato, VI, 15 settembre 2015, n. 4299), ancorché i vizi che vengano dedotti non si identifichino con i profili di contrasto rispetto al giudicato da eseguire (cfr. in questo senso: Cons. Stato, VI, 19 settembre 2017, n. 4385, 14 febbraio 2012, n. 709).
8. Tuttavia, per il giudizio contro il silenzio della pubblica amministrazione, quale quello presente, l’art. 117, comma 4, cod. proc. amm. si limita a prevedere che il giudice adito con il rimedio in questione “conosce di tutte le questioni relative all’esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario”. Nella medesima disposizione è assente ogni riferimento al giudizio di ottemperanza previsto dagli artt. 112 e seguenti del codice del processo.
9. La giurisprudenza formatasi con riguardo al medesimo art. 117, comma 4, ha espresso i seguenti principi, dai quali non v’è ragione per discostarsi:
– l’attività del commissario ad acta nominato nel giudizio sul silenzio inadempimento non si limita al completamento e all’attuazione del dictum giudiziale recante direttive conformative dell’attività amministrativa, ma si traduce in un’attività “di pura sostituzione nell’esercizio del potere proprio dell’amministrazione soccombente ed è collegata alla pronuncia giudiziale solo per quanto attiene al presupposto della prolungata inerzia dell’amministrazione medesima”;
– l’attività del commissario ad acta è dunque qualificabile “come sostitutiva rispetto a quella dell’amministrazione, piuttosto che di stretto ausilio al potere esecutivo del giudice, il quale potrà esclusivamente vagliare l’effettivo adempimento finale da parte del commissario in relazione all’ordine contenuto nella pronuncia giudiziale”;
– la previsione dell’art. 117, comma 4, cod. proc. amm., va conseguentemente intesa nel senso che il giudice risolve tutti gli incidenti di esecuzione in senso stretto, dando le direttive e le istruzioni per la corretta esplicazione dei compiti del commissario “e non anche nel senso che il provvedimento del commissario debba senz’altro essere impugnato davanti al giudice del silenzio” (così Cons. Stato, VI, 28 gennaio 2016, n. 338; in senso ana: Cons. Stato, VI, 9 febbraio 2016, n. 557).
10. Pertanto, da un lato sono fondate le deduzioni della Regione secondo cui i ricorsi per l’ottemperanza della sentenza 4 agosto 2014, n. 4143, sono inammissibili, nella misura in cui con essi la Ma. Gi. & Pi. “pretende di conseguire un risultato diverso ed ulteriore rispetto a quello attribuitogli dalla sentenza medesima, assumendo quale riferimento il decreto commissariale, adottato prima del radicarsi della potestà sostitutiva”. Il risultato eccedente il giudicato in questione consiste nel fatto che la società mira ad ottenere il riconoscimento del debito fuori bilancio in presenza di un giudicato che si è limitato ad accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione competente, e cioè la Provincia di Ascoli Piceno, sull’istanza originaria. E tanto attraverso un’azione di violazione o elusione di tale giudicato nei confronti di un provvedimento espresso successivamente adottato, riconducibile ad una potestà spettante all’amministrazione e rispetto alla quale questa Sezione aveva accertato solo l’omesso esercizio, senza pronunciarsi ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. proc. amm. sulla fondatezza dell’istanza della società. A questo specifico riguardo va sottolineato che nella sentenza 4 agosto 2014, n. 4143, la Sezione ha precisato che l’esito dell’istanza della società “non è peraltro vincolato”; che l’amministrazione è tenuta ad compiere “un procedimento ad hoc” (§ 4.4); e, più in generale, che l’azione contro il silenzio – inadempimento “è concettualmente scindibile in due domande: la prima, di natura dichiarativa, volta all’accertamento dell’obbligo, in capo all’amministrazione destinataria dell’istanza presentata dal titolare dell’interesse pretensivo, dell’obbligo di definire il procedimento nel termine prescritto dalla disciplina legislativa o regolamentare” e “l’altra, inquadrabile nel novero delle azioni di condanna, diretta ad ottenere una sentenza che imponga all’amministrazione inadempiente l’adozione di un provvedimento esplicito (ibidem).
11. E’ quindi accaduto che la Provincia abbia provveduto, sebbene in senso sfavorevole a quanto ipotizzato dalla la Ma. Gi. & Pi., che tuttavia può fare valere le sue pretese contro la delibera così assunta nella competente sede del giudizio di cognizione, mediante l’ordinaria azione di annullamento prevista dall’art. 29 del codice del processo amministrativo, peraltro già proposta.
12. Sotto un distinto profilo, le pretese della società ricorrente non possono fondarsi sul provvedimento commissariale adottato in esecuzione del giudicato.
E’ infatti pacifico che l’ausiliario nominato con la sentenza di cognizione non ha rispettato il termine di 90 giorni assegnato alla Provincia di Ascoli Piceno per provvedere con la più volte citata ordinanza collegiale del 10 luglio 2015, n. 3499, per cui quest’ultima disponeva ancora del potere di provvedere allorché si è determinata nel senso di non riconoscere il debito fuori bilancio derivante dai lavori di somma urgenza svolti nel 2006 dall’odierna ricorrente.
13. Inoltre, contrariamente a quanto sostiene sul punto la Ma. Gi. & Pi., la questione circa la correttezza dell’operato del commissario è conoscibile nella presente sede processuale, dal momento che il più volte citato art. 117, comma 4, cod. proc. amm. prevede che il giudice adito con ricorso contro il silenzio – inadempimento “conosce di tutte le questioni relative all’esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario”. Si tratta infatti di una questione che rientra nel concetto di esecuzione della pronuncia sul ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per la quale, tuttavia, a differenza dell’ordinario giudizio di ottemperanza, non è necessario esperire il rimedio del reclamo.
Più precisamente, rispetto alle domande azionate dalla medesima società in questo giudizio la validità del provvedimento commissariale costituisce un presupposto necessario, conoscibile dal giudice anche in via di eccezione (da ritenersi in senso ampio) delle amministrazioni resistenti, come nel caso di specie.
14. Va ancora precisato che la dichiarazione di inammissibilità va riferita non soltanto al ricorso in iscritto al n. di r.g. 2585/2017, ma per le stesse ragioni, anche ai ricorsi iscritti al n. di r.g. 985/2014, stante l’identità di domande fatte valere dalla società ricorrente nei due giudizi.
15. Residua dunque la domanda contenute nel ricorso n. di r.g. 2585/2017 e proposte dalla Ma. Gi. & Pi. in via subordinata rispetto a quelle finora esaminate, diretta a stabilire quale sia l’amministrazione tenuta a al pagamento delle somme dovute per i lavori svolti nel 2006; e cioè se a ciò debba provvedere la Provincia di Ascoli Piceno, originario legittimato passivo, oppure la Regione, dato il “rimpallo di competenze” conseguente al trasferimento di funzioni amministrative dalla prima a favore di quest’ultima sopravvenuto nel corso del giudizio di attuazione del giudicato.
16. Benché con riguardo a tale questione penda davanti al Tribunale amministrativo delle Marche il ricorso della Ma. Gi. & Pi. contro la delibera con cui la Provincia ha negato il riconoscimento del debito fuori bilancio, nondimeno, la domanda è esaminabile anche nella presente sede, come questione esecutiva comunque rientrante nell’art. 117, comma 4, cod. proc. amm. più volte citato.
17. Al quesito deve essere data risposta nel senso che è la Regione Marche a dovere sostenere l’onere economico derivante dai lavori svolti dalla società odierna ricorrente e non già la Provincia di Ascoli Piceno, pur originariamente a ciò tenuta.
A questa conclusione si perviene sulla base del fatto che successivamente all’emissione della delibera provinciale ed alla data odierna deve ritenersi ormai perfezionato il procedimento di trasferimento alla Regione delle funzioni non fondamentali delle province ai sensi dell’art. 1, commi 96 e 97 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
Infatti, in attuazione delle disposizioni di legge statale ora richiamate la Regione ha trasferito a sé le funzioni amministrative in precedenza svolte dalle province, tra le altre nella materia della “difesa del suolo”, ai sensi dell’art. 2, comma 2, e dell’allegato A alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province). Va poi evidenziato che ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge regionale “Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 96, della legge 56/2014, la Giunta regionale adotta una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all’effettivo trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 2, volte in particolare a disciplinare i procedimenti pendenti e l’individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse alle funzioni oggetto di conferimento”. Il comma 4 del medesimo art. 3 della legge regionale prevede che le province “cessano di esercitare le funzioni di cui all’allegato A dalla data, stabilita con le deliberazioni di cui al comma 1, di effettivo avvio dell’esercizio delle stesse da parte della Regione da realizzarsi entro il 31 marzo 2016”.
18. In attuazione delle disposizioni di legge regionale in esame, ed al fine di rispettare la scadenza prevista dall’ultima di queste, la Regione Marche ha quindi adottato la delibera di giunta n. 303 del 31 marzo 2016, con cui sono state individuati i beni e le dotazioni strumentali a sé trasferite e sono state dettate disposizioni relative ai procedimenti pendenti. Per questi ultimi la delibera prevede in particolare che i procedimenti relativi alle funzioni di cui al sopra citato allegato A alla l. reg. n. 13 del 2015 “sono definiti dalla Regione, con la collaborazione dell’Amministrazione provinciale competente e salvi diversi accordi fra dirigenti regionali e provinciali interessati”.
19. Sul punto va dato atto che secondo la medesima Regione il trasferimento di funzioni in questione non si è tuttora perfezionato, a causa della riserva prevista per i “rapporti giuridici attivi e passivi” dalla delibera di giunta regionale n. 303 del 31 marzo 2016. In particolare il provvedimento in questione prevede che il subentro della Regione in tali rapporti “sarà formalizzato” all’esito di una “verifica delle modalità attuative della legge 243/2012” (e cioè alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 – Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione).
20. In contrario va tuttavia osservato che la mancata formalizzazione – non ulteriormente specificata e soprattutto non definita nei tempi e nelle modalità – non impedisce di ritenere già perfezionato il subentro della Regione Marche nel debito fuori bilancio riconosciuto dal commissario ad acta nell’ambito del presente giudizio. Come infatti già rilevato, il subentro in questione deve in particolare ritenersi realizzato con la delibera di giunta regionale n. 303 del 31 marzo 2016, con cui la medesima amministrazione ha portato a compimento il procedimento previsto dagli artt. 2 e 3 l. reg. n. 13 del 2015, parimenti sopra esaminati, per attuare il trasferimento alla Regione delle funzioni non fondamentali già esercitate dalle province ed individuate nell’allegato A alla legge regionale stessa.
21. A conferma di quanto ora affermato va poi sottolineato che ai sensi dell’art. 1, comma 96, lett. c), della legge n. 56 del 2014 l’ente “che subentra” nelle funzioni già appartenute alle province “succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti”. Come dunque si evince dalla sovraordinata normativa nazionale, la successione nei rapporti passivi facenti capo alle province è automaticamente correlato al subentro nelle funzioni amministrative e non è ulteriormente condizionato ad ulteriori atti o adempimenti formali.
Era pertanto onere della Regione Marche di svolgere le compiute verifiche prima della scadenza del 31 marzo 2016, prevista dal più volte citato art. 3, comma 4, l. reg. n. 13 del 2015, mentre un rinvio a data successiva non può impedire l’effetto successorio verificatosi ope legis.
22. Tutto ciò precisato, nell’ipotesi della successione nei rapporti passivi va collocata la fattispecie oggetto del presente giudizio. Le domande della Ma. Gi. & Pi. si sostanziano infatti nell’accertamento del credito sorto a proprio favore per effetto dei lavori svolti nel 2006 a favore della Provincia di Ascoli Piceno e tuttora non adempiuto e nel pagamento delle relative somme.
23. All’esito di questa complessiva ricostruzione della vicenda controversa si deve pertanto concludere che la nota dell’avvocatura regionale di prot. n. 188698 del 7 marzo 2017, con cui si è sostenuta la tesi secondo cui il debito fuori bilancio riconosciuto dal commissario ad acta si sarebbe “consolidato” nei confronti della Provincia di Ascoli Piceno si fonda su errati presupposti. L’atto non può essere tuttavia annullato, sia perché non avente sostanza di provvedimento, sia perché la cognizione sul punto è limitata al mero accertamento sollecitato dalla società ricorrente.
24. Va in conclusione stabilito che laddove all’esito del separato contenzioso pendente tra le medesime parti, cui si è fatto riferimento in precedenza, dovesse essere accertato il diritto della Ma. Gi. & Pi. a ricevere il pagamento del corrispettivo, lo stesso dovrà avvenire con risorse a cura e con oneri a carico della Regione Marche.
25. Le domande di attuazione del giudicato sul silenzio – rifiuto proposte dalla Ma. Gi. & Pi. sono dunque ammissibili e fondate nei termini ora espressi solo limitatamente a questo profilo. La complessità delle questioni controverse giustifica la compensazione delle spese tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa loro riunione, li accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, e per il resto li dichiara inammissibili, come parimenti specificato in motivazione; compensa tra le parti le spese di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella – Presidente
Fabio Franconiero – Consigliere, Estensore
Alessandro Maggio – Consigliere
Angela Rotondano – Consigliere
Stefano Fantini – Consigliere

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