I profili interessati dalla concessione demaniale del faro da valorizzare si esauriscono alla «compatibilità paesaggistica del progetto» ed è da escludersi un accesso ambientale generalizzato agli atti dell’intera procedura non rientrante nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 195 del 2005

Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 17 luglio 2018, n. 4339.

La massima estrapolata

I profili interessati dalla concessione demaniale del faro da valorizzare si esauriscono alla «compatibilità paesaggistica del progetto» ed è da escludersi un accesso ambientale generalizzato agli atti dell’intera procedura non rientrante nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 195 del 2005 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale).

Sentenza 17 luglio 2018, n. 4339

Data udienza 12 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4077 del 2018, proposto da
Di.Se. s.p.a., in persona dell’amministratore delegato in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Sa.De. e Te.Fe., con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, piazza (…);
contro
An.Gi.Ci. ed altri, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Ig.Si., con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via (…);
Mi.Ca., non costituito in giudizio;
nei confronti
Al.Pr.s.r.l. unipersonale, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I., n. 4800/2018, resa tra le parti, concernente il diniego di Di.Se. s.p.a. all’istanza di accesso agli atti della procedura di affidamento degli interventi di valorizzazione dei fari e segnalamenti della Marina Militare
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di An.Gi.Ci. ed altri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2018 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Dettori e Sillitti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La Di.Se. s.p.a. propone appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, segnata in epigrafe, con cui è stato accolto il ricorso di alcuni residenti nelle immediate vicinanze del Faro di Omissis, sito in località Pa. del Comune di Omissis, nell’Isola d’Elba, contro il diniego loro opposto dalla società appellante (con nota di prot. n. 6230 del 20 novembre 2017) all’accesso – mediante presa visione ed estrazione di copia – della documentazione relativa alla gara (di cui al bando pubblicato il 16 settembre 2016) per l’affidamento in concessione del faro in questione ai fini della relativa valorizzazione ex art. 535 dell’ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).
2. Per tale faro (oggetto del lotto 5) era risultato aggiudicatario provvisorio il raggruppamento temporaneo di imprese con capogruppo la Al.Pr. s.r.l. e l’accesso, indirizzato al progetto tecnico presentato da quest’ultima, era stato motivato dai possibili impatti di carattere paesaggistico ed ambientali, tenuto conto del fatto che il faro ricade in una zona vincolata (Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano). A sostegno dell’istanza era richiamato il diritto di accedere alle informazioni relative all’ambiente in possesso della pubblica amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195(Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale).
3. Il giudice di primo grado ha ritenuto illegittimo il diniego, perché opposto a fronte dell’interesse dei ricorrenti, titolari del diritto di proprietà su immobili situati nelle immediate vicinanze del faro di Omissis, ad accedere alle informazioni di cui al citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. La s.p.a. Di.Se.censura l’accoglimento del ricorso con il presente appello, al quale resistono i richiedenti accesso.

DIRITTO

1. Con il primo motivo d’appello la Di.Se. sostiene che la decisione del Tribunale amministrativo sarebbe affetta da contraddittorietà, perché dalla corretta premessa, secondo cui l’accesso alle informazioni ambientali è strumentale alla tutela delle matrici ambientali e alla conoscenza dei fattori e delle misure, anche amministrative, aventi possibile incidenza sulle prime, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 195 del 2005, perviene attraverso un indimostrato automatismo ad affermare che in questo ambito si colloca l’accesso ad atti di una procedura ad evidenza pubblica per la valorizzazione del Faro di Omissis. La società appellante sottolinea al riguardo che l’istanza di accesso, cui ha opposto il diniego impugnato nel presente giudizio, non indicava quali matrici ambientali sarebbero potenzialmente pregiudicate dal progetto di valorizzazione del faro di Omissis e a causa di ciò a si risolverebbe in un indiscriminato accesso a tutte le pratiche inerenti ad un determinato settore di attività amministrativa ed in ultima analisi sarebbe finalizzato ad un inammissibile controllo generalizzato di quest’ultima.
2. Con il secondo motivo d’appello la Di.Se. deduce che i documenti riguardanti un procedimento di gara relativo all’esecuzione di opere pubbliche quale quello cui l’istanza di accesso si riferisce non hanno alcuna attinenza con la materia ambientale e che non vi è prova che il progetto di valorizzazione risultato aggiudicatario abbia impatti sull’ambiente.
3. Con il terzo motivo viene infine riproposta l’eccezione irricevibilità del ricorso, fondata sul presupposto che il diniego all’accesso impugnato è stato adottato “in esito ad un procedimento sostanzialmente coincidente con altro, promosso dall’Associazione “Amici di Pa. e di Co. d’O. “”, rispetto al quale la Commissione per l’accesso ai documenti ex art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adita dalle istanti, ha già dichiarato l’irricevibilità del ricorso in quanto tardivo.
4. Così sintetizzate le censure, la Sezione è dell’avviso che siano fondate ed assorbenti quelle di cui ai primi due citati motivi di gravame.
5. Deve premettersi che l’interesse all’accesso fatto valere dagli originari ricorrenti si fonda sul bisogno di “venire a conoscenza del progetto presentato dal raggruppamento aggiudicatario al fine di comprendere nel dettaglio il suo impatto paesaggistico, ambientale e strutturale in considerazione del fatto che il faro ricade in parte nel perimetro del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano” (così nell’istanza in data 4 ottobre 2014) e sull’ampia portata del diritto d’accesso alle informazioni relative all’ambiente in possesso delle pubbliche autorità, ai sensi del più volte richiamato decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 195.
6. Il diniego opposto dalla Di.Se.si fonda per contro sulla circostanza che il progetto dell’aggiudicatario, ai quali i residenti nelle vicinanze del faro avevano chiesto di accedere, non era qualificabile come informazione ambientale rientrante nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 195 del 2005.
7. In ordine a questo decisivo profilo, nelle proprie difese gli originari ricorrenti ribadiscono innanzitutto che per l’accesso alle informazioni ambientali non è richiesta la prova di un interesse attuale e concreto, secondo i principi valevoli per l’omologo istituto disciplinato dalla legge generale sul procedimento amministrativo 7 agosto 1990, n. 241, ed in secondo luogo che la conoscenza di tali informazioni realizza ex se l’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente. Secondo questa impostazione ai fini dell’accesso non occorre dimostrare che quest’ultimo sia strumentale alla tutela di matrici ambientali, come invece suppone Difesa Servizi, ma è sufficiente che esso si correli all’esigenza di una più ampia diffusione di questo tipo di dati, attraverso la quale si realizza non semplicemente un interesse del privato richiedente ma l’interesse generale alla tutela dell’ambiente (viene richiamata la sentenza della Corte di Giustizia UE, 28 luglio 2011, C-71/10, Office of Communication c. Information Commissioner).
8. Tutto ciò premesso, l’impostazione difensiva degli originari ricorrenti può essere condivisa nella parte in cui si nega la necessità di dimostrare un interesse concreto rispetto al quale l’accesso alle informazioni ambientali si pone come strumento necessario rispetto ad un bisogno di conoscenza, in favore di un’accezione ampia del diritto all’informazione, incentrata sull’interesse pubblico generale all’acquisizione di informazioni concernenti un bene fondamentale quale è l’ambiente.
9. Tuttavia, affinché questo interesse possa essere soddisfatto occorre che sia prospettato un possibile impatto sull’ambiente a causa di attività modificative dell’uomo, come si assume nel presente appello.
Va infatti evidenziato che le informazioni cui fa riferimento il d.lgs. n. 195 del 2005, ed in particolare il citato art. 2, concernono lo stato dell’ambiente (aria, atmosfera, acqua, suolo, sottosuolo, siti naturali etc.) ed i fattori aventi impatti sull’ambiente, ivi comprese “le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa” e più in generale tutte le attività “che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente” [art. 2, lett. a), n. 3), d.lgs. n. 195 del 2005].
L’art. 5 del medesimo d.lgs. n. 195 del 2005 elenca poi le ipotesi di esclusione dell’accesso all’informazione ambientale e tra esse annovera i casi in cui l’istanza sia manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità di garantire il diritto d’accesso all’informazione ambientale o sia stata formulata in termini eccessivamente generici [rispettivamente, lett. b) e c)].
10. Pertanto, sebbene l’accesso all’informazione ambientale possa essere esercitato da chiunque, senza la necessità di dimostrare uno specifico interesse, dalla normativa di settore esaminata si ricava che la sottostante richiesta deve indicare le matrici ambientali potenzialmente compromesse e fornire una ragionevole prospettazione di tali effetti negativi (in questi termini è la giurisprudenza consolidata, espressa tra l’altro da: Cons. Stato, III, 5 ottobre 2015, nn. 4636 e 4637; IV, 20 maggio 2014, n. 2557; V, 15 ottobre 2009, n. 6339).
11. Ciò non è avvenuto nel caso di specie.
Gli originari ricorrenti, pur legittimati per la vicinitas al faro interessato dall’intervento di valorizzazione, si sono infatti limitati ad azionare il loro interesse conoscitivo facendo riferimento ad un elemento di carattere paesaggistico, e non già ambientale, consistente nel fatto che il faro medesimo ricade in parte nel perimetro del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Come dunque sottolinea la Di.Se. nell’appello in esame, con l’istanza sulla quale è stato poi opposto il diniego impugnato nel presente giudizio gli originari ricorrenti non hanno nemmeno ipotizzato quale sarebbe l’impatto del progetto presentato dall’aggiudicataria sulle matrici ambientali elencate dal sopra citato art. 2 d.lgs. n. 195 del 2005.
12. Peraltro, come evidenziato da Di.Se.sin dal diniego in questione, la valorizzazione ex art. 535 dell’ordinamento militare dei fari mediante concessione in uso di questi beni demaniali a terzi si propone l’obiettivo di adattare gli stessi allo svolgimento di “un’attività di gestione economica per finalità turistico-ricettive”, ed in particolare per “accogliere attività turistiche, ricettive, ristorative, ricreative, promozionali, insieme ad iniziative ed eventi di tipo culturale, sociale, sportivo e per la scoperta del territorio”. Ciò avvalora l’avviso per cui i profili interessati dalla concessione si esauriscono alla compatibilità paesaggistica del progetto, non rientrante nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 195 del 2005, e per il quale – come ulteriormente specificato nel diniego – saranno richiesti gli assensi delle autorità amministrative preposte ai vincoli ivi esistenti.
13. L’appello deve quindi essere accolto. Per l’effetto il ricorso contro il diniego d’accesso impugnato dai residenti nelle vicinanze del faro deve essere respinto.
La particolarità delle questioni controverse giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso e compensa le spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Fabio Franconiero – Consigliere, Estensore
Alessandro Maggio – Consigliere
Stefano Fantini – Consigliere

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