Nei concorsi per titoli ed esami il punteggio complessivo è costituito dalla somma del punteggio conseguito per la valutazione dei titoli, dalla media del punteggio realizzato nelle prove scritte e dal punteggio attribuito alla prova orale.

Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 18 giugno 2018, n. 3719.

La massima estrapolata:

Nei concorsi per titoli ed esami il punteggio complessivo è costituito dalla somma del punteggio conseguito per la valutazione dei titoli, dalla media del punteggio realizzato nelle prove scritte e dal punteggio attribuito alla prova orale.

Sentenza 18 giugno 2018, n. 3719

Data udienza 31 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6056 del 2013, proposto da:
Ma. Mi., rappresentato e difeso dagli avvocati Fr. Ca., St. Ca., con domicilio eletto presso lo studio St. Ca. in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Br. Ar., con domicilio eletto presso lo studio Da. Im. in Roma, via (…);
Fe. D’An., rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Le., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
Vi. Ri., ed altri non costituiti in giudizio.
per la riforma della sentenza del T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. V, n. 1221/2013, resa tra le parti, concernente approvazione graduatoria del concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente comandante della polizia municipale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di (omissis) e di Fe. D’An.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 maggio 2018 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati St. Ca., Gi. Le.,;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il dott. Ma. Mi. impugnava il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Dirigente Comandante della Polizia Municipale del Comune di (omissis) (determina del dirigente del Servizio del personale del Comune di (omissis) n. 698 del 18 giugno 2009), nonché gli atti ad esso coordinati e connessi (in particolare, i verbali della commissione esaminatrice nn. 1, 3 e 5, nonché il bando di concorso, nella parte riguardante “modalità di svolgimento della prova concorsuale”, e i provvedimenti di immissione in servizio del dott. Fe. D’An., quale vincitore del concorso, ed il relativo contratto), censurando:
– le modalità di calcolo del punteggio in ragione della necessità di considerare la media del punteggio conseguito nelle prove scritte e non già il voto complessivo di queste prove, ai fini della somma con il punteggio conseguito nella prova orale e con la valutazione dei titoli;
– l’erronea o quanto meno equivoca formulazione del quiz n. 20 (“Per polizia municipale s’intende…”) nell’ambito della prima prova scritta con domande a risposte multiple, attesa la possibilità, secondo il ricorrente, di ritenere esatta la risposta “B” (“un servizio di polizia locale alle dirette dipendenze del sindaco o suo delegato”) in luogo di quella considerata valida dalla commissione (“D”: “un corpo di polizia di cui possono dotarsi i comuni”).
1.1. Il controinteressato dott. Fe. D’An. resisteva e spiegava altresì un primo ricorso incidentale, deducendo l’illegittimità della delibera di G.M. n. 111 del 2006 (ove ritenuta applicabile) e, dopo aver ottenuto l’esibizione degli atti a seguito di ordinanza collegiale, spiegava un secondo ricorso incidentale, contestando la sussistenza dei requisiti di partecipazione al concorso in capo al ricorrente principale.
1.2. Resisteva anche il Comune di (omissis).
I resistenti eccepivano l’irricevibilità del ricorso principale perché tardivamente proposto rispetto alla data di pubblicazione della graduatoria.
2. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tar ha respinto entrambi i motivi del ricorso principale, compensando le spese di lite.
3. Per la riforma di questa sentenza il dott. Ma. Mi. ha avanzato appello sulla base di due motivi.
Il Comune di (omissis) ed il dott. Fe. D’An. hanno resistito al gravame. Il secondo ha riproposto l’eccezione di irricevibilità del ricorso in primo grado ed i motivi dei ricorsi incidentali non esaminati dal primo giudice.
All’udienza del 31 maggio 2018 è stata riservata la decisione.
4. Preliminarmente, va detto dell’eccezione di irricevibilità del ricorso in primo grado, avanzata in riferimento alla pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria sul sito internet del Comune di (omissis) in data 18 giugno 2009, sicché da questa data sarebbe iniziato a decorrere il termine per l’impugnativa della graduatoria, con la conseguenza che sarebbe tardivo il ricorso proposto in data 9 ottobre 2009.
4.1. L’assunto è infondato.
La norma di riferimento è costituita dall’art. 15, comma 6 bis, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e succ.mod. (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), che prescrive che per gli enti locali territoriali le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono pubblicate nell’albo pretorio del relativo ente.
4.2. Soltanto a far data dal 1° gennaio 2010 è stato istituito l’albo pretorio on line, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69 del 2009, sicché la pubblicazione effettuata sul sito internet del Comune di (omissis) non può essere assunta come termine di riferimento per la conoscenza legale della graduatoria da parte degli interessati.
Per tale conoscenza legale occorre allora avere riguardo alla pubblicazione nell’albo pretorio comunale, intervenuta a far data dal 18 giugno 2009.
4.3. Dato ciò, non è corretta la tesi, esposta in primo grado da entrambi i resistenti, secondo cui il termine per l’impugnativa decorrerebbe comunque da tale ultima data ed il ricorso proposto il 7 ottobre 2009 sarebbe perciò tardivo.
Come per contro osservato dalla difesa del ricorrente, per l’impugnativa degli atti per i quali non è richiesta la notificazione individuale, il ricorso va notificato entro il termine di legge decorrente dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione prevista dalla legge.
La regola, che era già contenuta nell’art. 21, comma 1, della legge n. 1034 del 1971, come modificato dalla legge n. 205 del 2000 (applicabile ratione temporis) ed è stata ribadita nell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., non è derogata nel caso della pubblicazione degli atti di approvazione delle graduatorie di concorso.
La giurisprudenza richiamata in primo grado dalla difesa del dott. D’An non è pertinente poiché si limita a ribadire il principio, pienamente condivisibile, che il termine per impugnare la graduatoria di concorso decorre dalla conoscenza del provvedimento di approvazione (cfr. Cons. Stato, VI, 24 febbraio 2011, n. 1166; V, 9 ottobre 2002, n. 5407), rilevando anche la conoscenza di fatto (cfr. Cons. Stato, V, 4 marzo 2008, n. 862). Tuttavia, quest’ultima va dimostrata, operando, in caso contrario, la regola generale, sopra riportata, per la quale rileva la conoscenza legale.
Per il provvedimento di approvazione della graduatoria dei vincitori di concorso indetto da ente locale territoriale la conoscenza legale è appunto acquisita -ai sensi del richiamato art. 15, comma 6 bis, del d.P.R. n. 487 del 1994- con la pubblicazione nell’albo pretorio.
Ed invero, la pubblicazione dell’atto nell’albo pretorio, quando prevista dalla legge, costituisce una forma di pubblicità legale e vale di per sé ad integrare gli estremi della presunzione assoluta di conoscenza, con la conseguenza che il termine per impugnare decorre dall’ultimo giorno della relativa pubblicazione.
4.4. La durata dell’affissione è fissata in quindici giorni dall’art. 124 del d.lgv. n. 267 del 2000, norma applicabile anche alle determinazioni dirigenziali comunali (cfr. Cons. Stato, V, 15 marzo 2006, n. 1370).
Il periodo di quindici giorni, nel caso di specie, iniziato a decorrere il 18 giugno 2009, è venuto a scadere il 3 luglio 2009.
Ne consegue la tempestività del ricorso notificato il 9 ottobre 2009.
5. Col primo motivo di appello (Error in iudicando. Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Vizio della motivazione (carente e/o incongrua). Illogicità. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7-8 d.P.R. n. 487/1994. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10-11 del regolamento per l’accesso alla dirigenza approvato dal Comune di (omissis) con delibera di G.M. n. 111 del 31.5.2006. Eccesso di potere per manifesta illogicità. Contraddittorietà tra atti della stessa amministrazione) si ripropone il primo motivo di ricorso in primo grado.
5.1. Il rigetto da parte del Tar è basato sulla “chiara scelta operata dalla lex specialis, cui la commissione si è uniformata”, in quanto, per un verso, si sarebbe trattato di una scelta non in contrasto con il quadro normativo di riferimento (d.P.R. n. 487 del 1994) che contempla la media dei voti conseguiti nelle prove scritte nella diversa ipotesi di concorso per soli esami mentre l’art. 8, comma 4, per il concorso per titoli ed esami, si limita a dire che va effettuata la somma del voto conseguito per i titoli con il voto complessivo riportato nelle prove d’esame e rinvia al precedente art. 7 (riguardante il concorso per soli esami) soltanto per le modalità di svolgimento -e non anche di valutazione- delle prove; per altro verso, si tratterebbe di opzione del bando di concorso che, nel quadro delle diverse opzioni esegetiche della normativa richiamata, non sarebbe priva di adeguatezza logica e comunque non sarebbe irragionevole.
5.2. L’appellante censura l’interpretazione data dal primo giudice al combinato disposto degli artt. 7 e 8 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, di cui sostiene l’applicabilità al caso in esame perché ad esso rinvia il regolamento comunale per l’accesso alla dirigenza approvato con delibera di G.M. n. 111 del 31 maggio 2006 (espressamente richiamato nelle determinazioni dirigenziali numeri 1046/08 e 183/09, recanti approvazione e riapprovazione del bando di concorso), il quale regolamento sarebbe stato perciò anch’esso violato; aggiunge che i principi normativi indicati troverebbero conferma nell’art. 70, comma 13, del d.lgv. n. 165 del 2001; con la conseguenza che, in relazione alla 1^ e 2^ prova di concorso, si sarebbe dovuta applicare la media dei punteggi assegnati a ciascuno concorrente, cui cumulare i punteggi conseguiti per il curriculum e la prova orale (come da orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa, secondo cui il criterio della media dei voti riportati nelle prove scritte, stabilito per i concorsi per soli esami dall’art. 7 del d.P.R. n. 487 del 1994, trova applicazione anche per i concorsi per titoli ed esami), di modo che il risultato finale così ottenuto sarebbe stato favorevole al candidato Miele, piuttosto che al candidato D’An, risultato invece vincitore della procedura.
5.3. L’appellante critica inoltre l’argomentazione fondata sulla ritenuta ragionevolezza della previsione del bando. Secondo il Tar, l’ipotesi sostenuta dal ricorrente finirebbe per attribuire ai titoli una rilevanza esagerata ed esorbitante, determinando la violazione del principio di imparzialità. Per contro, l’appellante evidenzia che l’affermazione -veritiera nel caso di specie- non è assoluta, in quanto, in caso di differente composizione dei punteggi nelle diverse prove, potrebbero essere gli esami ad avere una rilevanza esagerata ed esorbitante rispetto ai titoli; aggiunge che è anzi logico ritenere che nelle due diverse tipologie di concorso esista un parametro comune attinente alla preparazione del candidato (esami), che, proprio in ossequio ai principi di imparzialità e di uniformità del comportamento della p.a., deve essere valutato sempre con le stesse modalità, cui va aggiunto l’elemento di giudizio dei titoli, necessario per valutare la professionalità già acquisita dal concorrente.
5.4. L’appellante conclude nel senso che la lex specialis, e gli atti del concorso che ad essa si sono conformati, sono stati emanati in contrasto con la normativa riportata nella rubrica (ivi compresa quella regolamentare dell’ente locale), del tutto obliterando anche pacifici principi eterointegrativi del bando.
La sentenza sarebbe perciò viziata per violazione di detta normativa, nonché per omessa motivazione sulla dedotta violazione del regolamento per l’accesso alla dirigenza approvato con delibera di G.M. n. 111 del 31 maggio 2006, i cui articoli 10 ed 11 erano stati posti a base del primo motivo di ricorso.
6. Il motivo è fondato.
E’ doveroso prendere le mosse dall’orientamento giurisprudenziale prevalente, che qui si intende ribadire, per il quale il 4° comma dell’art. 8 del d.p.r. 487 del 1994 deve essere interpretato nel senso che nei concorsi per titoli ed esami il punteggio complessivo è costituito dalla somma del punteggio conseguito per la valutazione dei titoli, dalla media del punteggio realizzato nelle prove scritte e dal punteggio attribuito alla prova orale (cfr. Cons. Stato, n. 2412/2002; n. 8081/2004; n. 1443/2009; n. 397/2010).
Infatti, pur non prevedendo espressamente la richiamata disposizione la media dei voti riportati nelle prove scritte – esplicitamente richiamata dall’articolo 7, comma 3, per i concorsi per soli esami-tuttavia la stessa non esclude che tale criterio debba applicarsi anche ai concorsi per titoli ed esami.
Siffatta applicazione va ritenuta per ragioni sistematiche: l’art. 8 non contiene alcuna modalità di calcolo del voto complessivo riportato nelle prove d’esame che, ai sensi dello stesso art. 8, comma 3, va sommato al punteggio dei titoli; essendo invece prevista una specifica modalità di calcolo nel precedente art. 7, se, per il concorso per titoli ed esami, si fosse preferita una diversa modalità di calcolo, la norma l’avrebbe dovuta espressamente prevedere.
Ancora, come osserva l’appellante, è irrazionale una distinzione del criterio di calcolo delle stesse prove scritte, che attengono alla preparazione dei candidati, laddove la differenza tra le due tipologie di concorso è data esclusivamente dalla necessità di valutare i titoli, che attengono, invece, alla loro professionalità acquisita.
Infine, va considerato che le prove scritte, ove svolte con più elaborati o in riferimento a più materie, danno luogo ad una prova sostanzialmente unitaria, come è la prova orale (parimenti articolata in più materie), sicché “è razionale che debbano essere valutate sulla base del loro valore mediato in entrambi i concorsi” (così, Cons. Stato, V, 7 ottobre 2013, n. 4922, che richiama anche Cons. Stato, V, 16 dicembre 2004, n. 8081, secondo cui deve ritenersi che la formulazione dell’articolo 7 del d.P.R. 487/94 relativo al concorso per esami coincida sostanzialmente con la formulazione del successivo articolo 8 relativo al concorso per titoli ed esami, “atteso che la apparente diversità di formulazione delle due norme…… non esclude e anzi per ragioni sistematiche richiede che anche nel concorso per titoli ed esami trovi applicazione il criterio della media dei voti delle prove scritte, letteralmente dettato per i concorsi per esami. Tale interpretazione della norma è indotta dalla necessità di una lettura coordinata delle due disposizioni, nelle quali la seconda non può ignorare quanto previsto dalla disposizione immediatamente precedente… ai fini della determinazione del punteggio complessivo da attribuire alle prove scritte. D’altro canto, l’applicazione della stessa disciplina alle due tipologie di concorso trova il proprio fondamento nella medesima ratio che li ispira. Il criterio della media dei voti delle prove scritte persegue la finalità di valutare nel loro insieme preparazione e capacità professionale dei singoli candidati senza premiare in maniera eccessiva un aspetto della preparazione richiesta rispetto ad un altro; in tal modo si evita di attribuire alla valutazione delle prove scritte una incidenza diversa da quelle orali per le quali è prevista l’attribuzione in ogni caso di un punteggio unitario, pur vertendo anch’esso su molteplici materie”).
6.1.Entrambi gli argomenti adoperati dalla sentenza impugnata per sostenere la legittimità del bando di gara -nel quale era disattesa la regola di calcolo del punteggio risultante dalla predetta preferibile interpretazione degli artt. 7 e 8 del d.P.R. n. 487 del 1994- risultano perciò superati.
7. Restano da delibare l’argomento difensivo del controinteressato secondo cui tali ultime norme non si applicherebbero al concorso de quo, in quanto concorso per dirigente, e non riferito alle qualifiche specificamente contemplate nelle citate norme di legge, nonché il connesso motivo del ricorso incidentale in primo grado (riproposto in appello), secondo cui si dovrebbe affermare l’illegittimità del regolamento del Comune di (omissis) di cui alla delibera di Giunta municipale n. 111 del 31 maggio 2006, che opera un rinvio recettizio al d.P.R. n. 487 del 1984, ove tale delibera fosse ritenuta applicabile alla procedura concorsuale in esame.
7.1. Quest’ultima è stata indetta con determinazione dirigenziale n. 1046 del 30 settembre 2008, che ha approvato il bando di concorso, poi pubblicato sulla GURI 4^ serie speciale n. 78 del 7 ottobre 2008; con successiva determinazione dirigenziale n. 183 del 16 febbraio 2009 sono stati riaperti i termini di partecipazione al concorso ed è stato riapprovato il bando, pubblicato sulla GURI n. 13 del 17 febbraio 2009.
Entrambe le determinazioni dirigenziali richiamano il regolamento comunale per l’accesso alla dirigenza, approvato con deliberazione della G.M. n. 111 del 31 maggio 2006 (Regolamento per l’assunzione dei dirigenti ed esperti ad alta specializzazione. Approvazione testo coordinato).
In forza di tale richiamo, il regolamento di cui alla appena menzionata deliberazione della Giunta va applicato alla procedura concorsuale indetta con i bandi sopra indicati, relativa alla copertura di un posto di “Dirigente Comandante Polizia Municipale”.
Dal momento che l’art. 10 del regolamento comunale rinvia, a sua volta, in relazione alle modalità e procedure concorsuali al d.P.R. n. 487 del 1994, non vi è luogo a dibattere dell’applicabilità degli artt. 7 e 8 di questo impianto normativo anche al concorso de quo. A prescindere dalla soluzione che si intenda dare, infatti, alla questione posta dal controinteressato circa la riferibilità, in generale, di queste norme anche ai concorsi pubblici per dirigente, va sottolineato che il Comune di (omissis) ha reso tali norme applicabili in forza del richiamo al regolamento comunale contenuto nel bando di concorso.
Quanto a quest’ultimo, inoltre, è condivisibile il rilievo dell’appellante secondo cui -nel prevedere un criterio di calcolo del punteggio delle prove scritte difforme da quello risultante dall’applicazione dei più volte citati artt. 7 e 8 del D.P.R. n. 487 del 1994- esso si è posto in contrasto, non solo con l’art. 10 del regolamento comunale, ma anche con l’art. 11. Questo contempla il contenuto necessario e facoltativo del bando di concorso per l’accesso alla dirigenza, senza consentire, come facoltativa, la deroga, con la lex specialis di concorso, al criterio di determinazione del punteggio complessivo risultante dalla normativa generale applicabile in via diretta in forza del rinvio di cui al precedente art. 10.
7.2. Secondo il ricorrente incidentale la deliberazione n. 111 del 31 maggio 2006 sarebbe illegittima perché adottata dalla Giunta municipale e non dal Consiglio comunale.
Il motivo è infondato.
La delibera è stata infatti adottata ai sensi dell’art 48 del d.lgs. n. 267 del 2000, il cui terzo comma stabilisce che “E’ altresì di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio”, come accaduto nel caso di specie.
Giova precisare che, nei regolamenti per l’ordinamento degli uffici rientrano, ai sensi dell’art. 89 del TUEL, quelli aventi ad oggetto “i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro”.
Va perciò affermata la competenza della Giunta ad adottare il regolamento richiamato nel bando di concorso.
Il motivo fatto oggetto del primo ricorso incidentale in primo grado, qui riproposto, va respinto.
7.3. Il primo motivo di appello è perciò fondato e la lex specialis va reputata illegittima nella parte in cui non ha previsto, in relazione alla prima ed alla seconda prova concorsuale, il calcolo della media aritmetica dei due punteggi assegnati a ciascuna di esse, cui sommare i punteggi conseguiti per la prova orale e per i titoli.
8. Col secondo motivo (Error in iudicando. Vizio della motivazione. Travisamento e/o erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione e falsa applicazione legge 7.3.1986 n. 65. Eccesso di potere per illogicità manifesta) si ripropone il secondo motivo di ricorso in primo grado.
8.1. Il rigetto da parte del Tar è basato sull’osservazione che nel caso di specie non si ravvisa “quell’evidente e manifesto profilo di incongruenza entro cui soltanto può ritenersi consentita la contestazione della correttezza di un quesito concorsuale, in quanto venga in rilievo un errore caratterizzato dalla palese ed incontestabile inesattezza della formulazione”. Il primo giudice ha aggiunto che, anzi, al contrario, la risposta “D” al quesito è pienamente coerente con il quadro normativo nazionale e regionale della materia (L. n. 65 del 1986 e legge della Regione Campania n. 12 del 2003) che delinea il rapporto tra servizio e corpo di polizia municipale; laddove la risposta “B” presenta profili di non correttezza poiché prevede una diretta dipendenza del servizio dal sindaco, piuttosto che il potere di direzione e vigilanza contemplato dalla citata normativa.
8.2. L’appellante svolge una disamina della normativa in materia riguardo alla distinzione tra servizio di polizia municipale e corpo di polizia municipale, per la quale, a suo dire, sarebbe stata corretta la risposta “B” in luogo della risposta “D”, da reputarsi sbagliata.
9. Il motivo non merita di essere accolto.
La doglianza è inammissibile laddove viene censurato l’operato della commissione esaminatrice. Questo, per giurisprudenza consolidata, richiamata anche dal primo giudice, non è sindacabile se non nei limiti in cui risulti prima facie irragionevole o illogico.
Nel caso di specie, questo vizio non ricorre.
La risposta ritenuta esatta dalla commissione è pienamente coerente con la normativa di riferimento costituita dalla legge n. 65 del 1986 e dalla legge della Regione Campania n. 12 del 2003, ed in particolare con le disposizioni riferite al corpo di polizia municipale, ed ai suoi rapporti col servizio di polizia municipale. Essa perciò, nel confronto con le alternative fornite dal quesito a risposta multipla, era l’unica risposta che la commissione avrebbe potuto ritenere esatta.
La risposta ritenuta errata dalla commissione, pur non potendo essere giudicata del tutto abnorme, avrebbe dovuto essere scartata -secondo la logica redazionale dei quesiti a risposta multipla, una delle quali soltanto da preferire nel confronto con le altre- perché presentava profili di incoerenza rispetto alla normativa di settore. Quest’ultima, infatti, ed in specie l’art. 2 della legge n. 65 del 1986, non vanno interpretati, così come fa la difesa dell’appellante, nel senso della “diretta dipendenza” del “servizio” nei confronti del sindaco, bensì nell’attribuzione al sindaco della funzione di impartire le direttive e vigilare sull’espletamento del servizio (quando non sia istituito in corpo), laddove soltanto il successivo art. 11, comma 7, fissa la diretta dipendenza dal sindaco del comandante del corpo (quando questo sia istituito).
Il secondo motivo di appello va quindi respinto.
10. Il motivo di cui al primo ricorso incidentale avanzato dal dott. D’An è stato già rigettato trattando del primo motivo del ricorso principale.
Pertanto va qui delibato il motivo di cui al secondo ricorso incidentale, riproposto in appello.
Sostiene il controinteressato che dalla documentazione esibita a seguito di ordinanza collegiale n. 3172 del 18 maggio 2011 emergerebbe che il dott. Miele non aveva i requisiti necessari per partecipare al concorso, in quanto privo del requisito di aver svolto almeno cinque anni di servizio nell’area vigilanza o assimilabili o, comunque, in quanto non avrebbe adeguatamente documentato il possesso di tale requisito.
L’appellato soggiunge che non potrebbero “ragionevolmente” essere comprese nell’attività di vigilanza le attività svolte dal Miele quale Ufficiale dell’esercito, e come tali documentate.
10.1. Il motivo è infondato.
Il requisito che viene in rilievo è definito come segue dal bando di concorso: “ […] c) al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nell’area vigilanza o assimilabili (Esercito, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato ecc.)…omississ…”.
Il significato letterale è inequivocabilmente nel senso che gli appartenenti alle categorie indicate tra parentesi erano “assimilati” a coloro che avessero compiuto il servizio “nell’area vigilanza”. Resta con ciò smentito l’assunto del ricorrente incidentale secondo cui, all’interno di dette categorie, si dovessero distinguere le mansioni o le funzioni svolte in concreto da ciascuno dei candidati.
In sintesi, il riferimento al CCNL del 31 marzo 1999, All. A, Dichiarazione congiunta n. 5 (secondo il quale “per personale dell’area di vigilanza si intende personale che svolge attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana, ittica, floro-faunistica, venatoria, rurale e silvio pastorale e di ambiente, le funzioni demandate dalla legge n. 65/1986, da leggi e regolamenti regionali nonché le attività di custodia nelle carceri mandamentali ed al quale sia stata corrisposta la specifica integrazione tabellare […]”), sul quale insiste l’appellato, è utile in riferimento al requisito sub a) del bando di concorso (che riguardava l’esperienza maturata presso Pubbliche Amministrazioni nell’area di vigilanza), mentre per quello di cui alla riportata lettera c) era sufficiente il servizio prestato nell’area vigilanza o “assimilabili”, vale a dire altra area equiparabile a quella di vigilanza.
In tale senso, d’altronde, depone inequivocabilmente la determinazione dirigenziale n. 183 del 16 febbraio 2009, che, nel riaprire i termini di partecipazione, dà conto di numerose richieste di chiarimenti ricevute proprio in punto di requisiti di partecipazione, e, nel merito, precisa che “il servizio svolto è da intendersi presso l’area di vigilanza o altra area assimilabile”.
10.2. Ne consegue che il servizio prestato dal dott. Miele presso l’Esercito Italiano, dimostrato mediante autocertificazione a corredo della domanda, come richiesta dal bando, ne consentiva la partecipazione al concorso.
Il motivo del secondo ricorso incidentale in primo grado va quindi respinto.
11. In conclusione, l’appello va accolto limitatamente al primo motivo ed, in parziale riforma della sentenza appellata, va accolto il primo motivo del ricorso principale in primo grado, con annullamento degli atti impugnati nei limiti in cui è stata applicato un criterio di determinazione del punteggio complessivo delle prove d’esame per il quale non si è proceduto a sommare alla valutazione dei titoli ed al punteggio della prova orale la media del punteggio ottenuto nelle prove scritte.
Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese del secondo grado, in ragione dell’accoglimento parziale dell’appello e della peculiarità del caso di specie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente ed, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il primo motivo del ricorso in primo grado ed annulla gli atti impugnati, limitatamente a quanto specificato in motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Giovagnoli, Presidente FF
Fabio Franconiero – Consigliere
Valerio Perotti – Consigliere
Angela Rotondano – Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca – Consigliere, Estensore

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