Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 18 dicembre 2017, n. 5945. L’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 106 c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c., deve rispondere a tre requisiti

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Il primo motivo di ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
La ricorrente contesta poi un ulteriore profilo della sentenza, nella parte in cui “omette di pronunciarsi sulla domanda insistentemente proposta dall’ATI Sa. ossia sulla domanda di rinnovo del procedimento di verifica della propria offerta anomala”; in particolare, secondo la ricorrente “poiché difetta la pur minima motivazione del mancato esame della predetta domanda, ciò non può che attribuirsi alla mera svista materiale da cui è afflitta la sentenza”.
Anche questo motivo è inammissibile: invero, una volta dichiarato inefficace il contratto e riconosciuto il diritto al subentro dell’appellante, non v’era spazio per la domanda di eventuale rinnovazione del procedimento di verifica dell’anomalia.
Dunque, le domande della Ti. Sc. s.p.a. dovevano intendersi, al più, implicitamente respinte, poiché incompatibili con la decisione di merito adottata (Cons. Stato, V, 5 aprile 2016, n. 1331).
Come già col precedente profilo di ricorso, deve ritenersi che la richiesta di Ti. Sc. s.p.a. sia in ultima analisi finalizzata a dar vita ad un inammissibile terzo grado di giudizio (di merito) proprio sulla questione che, come già detto, aveva costituito oggetto centrale della controversia – ossia il giudizio congruità dell’offerta dell’Ati Sa. – e sulla quale il giudice d’appello si era già pronunciato, in senso favorevole a quest’ultima.
Vale quindi, nel presente caso, il principio espresso dal precedente di Cons. Stato, VI, 19 gennaio 2017, n. 233, a mente del quale “la lamentata erronea percezione degli atti di causa è il frutto dell’apprezzamento, della valutazione e dell’interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice se l’errore non appare con immediatezza, ma necessita di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (cfr., tra le tante, da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 20 ottobre 2016, n. 4382)”, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso.
L’inammissibilità dei motivi proposti in fase rescindente comporta l’inammissibilità anche del terzo motivo, proposto in fase rescissoria.
Con esso, del resto, verrebbe nuovamente messa in discussione la congruità dell’offerta della resistente Ati Sa., questione che però ha rappresentato, come già etto, proprio il punto controverso su cui la sentenza impugnata si è pronunciata, riconoscendo la congruità complessiva della stessa e la conseguente inutilità di una rimessione della fase valutativa in capo ad ANAS.
Conclusivamente, il ricorso in revocazione va dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente Ti. Sc. s.p.a. al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di Co. Sa. s.r.l. ed ANAS s.p.a., che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00) ciascuno, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella – Presidente
Fabio Franconiero – Consigliere
Valerio Perotti – Consigliere, Estensore
Angela Rotondano – Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca – Consigliere

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