Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 16 ottobre 2017, n. 4791. Il requisito della servitù di uso pubblico

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Neppure rileva il dato, esclusivamente formale, che nel 1976 il tratto stradale in questione sarebbe stato inserito nell’elenco delle strade vicinali, dal momento che la destinazione ad uso pubblico di una strada è desumibile dall’uso pubblico effettivo della stessa, dalla toponomastica, nonché dalla presenza o meno dell’illuminazione pubblica, unitamente all’inserimento della stessa nella rete viaria pubblica, o mediante un atto negoziale, oppure in modo simile a quanto previsto dall’art. 1062 c.c. per la costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia, mediante una sistemazione dei luoghi in cui sia implicita la realizzazione di una strada per uso pubblico (così Cons. Stato, V, 23 giugno 2003, n. 3716). Il solo dato formale di cui trattasi –
Tali rilievi fattuali, come si è detto, non sono stati oggetto di puntuale confutazione da parte dell’appellante, ragion per cui il secondo motivo di gravame andrà respinto.
Per analoghe ragioni non può ritenersi fondato neppure il terzo motivo di appello, in ampia parte ripetitivo delle censure già dedotte nel precedente.
Solo per completezza, va evidenziata l’impropria estrapolazione, ad opera di parte appellante, di parti delle motivazioni del precedente di Cons. Stato, V, 1° dicembre 2003, n. 7831, al fine di desumerne il principio secondo cui sarebbe sufficiente che la strada di cui trattasi abbia anche in passato soddisfatto esistenze di carattere generale per il collegamento con vie pubbliche, “non foss’altro per la utilizzazione della strada in antico per raggiungere quella chiesa e per collegarsi con le strade pubbliche”.
In realtà, la suddetta pronuncia non solleva l’ente pubblico dall’onere della prova circa l’attualità e la continuità dell’utilizzo pubblico della strada, bensì ritiene che questi abbia concretamente assolto al proprio onere della prova proprio in quanto avrebbe dimostrato (e non semplicemente presunto) nientemeno che l’utilizzo continuativo della stessa “da tempo immemorabile”, parametro quest’ultimo che però proprio l’appellante considera a più riprese inutilizzabile nel giudizio avanti al giudice amministrativo.
Conclusivamente, l’appello va dunque respinto. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando per l’effetto la sentenza impugnata.
Condanna l’appellante Comune di (omissis) al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di Pi. Gi., che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella – Presidente
Roberto Giovagnoli – Consigliere
Valerio Perotti – Consigliere, Estensore
Stefano Fantini – Consigliere
Daniele Ravenna – Consigliere

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