Il requisito della servitù di uso pubblico sussiste soltanto laddove la strada vicinale possa essere percorsa indistintamente da tutti i cittadini per una molteplicità di usi e con una pluralità di mezzi e conseguentemente il Comune possa introdurre alcune limitazioni al traffico, come per il resto della viabilità comunale.
Sentenza 16 ottobre 2017, n. 4791
Data udienza 27 giugno 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 147 del 2008, proposto da:
Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati An. Fe. Be. e Ra. Fe., con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avvocato Ilaria Br. in Roma, via (…);
contro
Pi. Gi., rappresentato e difeso dall’avvocato Lo. Gr. Tr., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
nei confronti di
Pe. Gi., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. MARCHE – ANCONA, SEZIONE I n. 01595/2007, resa tra le parti, concernente ripristino del suolo di strada vicinale
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2017 il Cons. Valerio Perotti e uditi per le parti gli avvocati Gi. Ma. su delega degli avvocati An. Fe. Be. e Ra. Be., nonché Sc. su delega dell’avvocato Lo. Gr. Tr.,;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con due separati ricorsi al Tribunale amministrativo delle Marche, il sig. Pi. Gi., proprietario di un terreno agricolo sito nel territorio del Comune di (omissis), impugnava, rispettivamente, i provvedimenti 31 marzo 2004 n. 16 e 2 settembre 2004, n. 45, con cui il Sindaco di (omissis) ordinava il ripristino di un tratto della strada vicinale denominata di S. Ma. Su., nella parte ricadente sulla particella (omissis) del foglio catastale n. (omissis), alterato dal Pi. a seguito di aratura del suolo e, quindi, di fatto unito i fondi confinanti di sua proprietà.
Deduceva, in particolare, l’illegittimità di tali provvedimenti poiché adottati in difetto del presupposto dell’autotutela possessoria dell’ente pubblico, non potendosi parlare, in concreto, di uso pubblico (attuale e pregresso) della strada in esame.
Costituitosi in giudizio per entrambi i ricorsi, il Comune di (omissis) eccepiva l’infondatezza dei gravami e ne chiedeva conseguentemente il rigetto. Interveniva altresì, ad opponendum, il sig. Pe. Gi. (per il ricorso n. 608 del 2004), instando parimenti per la reiezione del ricorso.
Con ordinanze 7 luglio 2004, n. 316 (per il ricorso n. 608 del 2004) e 5 novembre 2004, n. 552 (per il ricorso n. 990 del 2004) il Tribunale adito accoglieva le istanze di sospensione dei provvedimenti impugnati; quindi, con successiva ordinanza 3 aprile 2006, n. 17, dopo aver riunito i due procedimenti per ragioni di connessione, disponeva l’espletamento di una verificazione, allo scopo di acquisire chiarimenti su alcune circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione.
All’esito dell’istruttoria, con sentenza 10 ottobre 2007, n. 1595, il Tribunale amministrativo delle Marche dichiarava improcedibile il ricorso n. 608 del 2004 ed accoglieva quello iscritto al n. 990 del 2004, conseguentemente annullando l’impugnata l’ordinanza sindacale 2 settembre 2004, n. 45, prot. n. 9108.
Avverso tale decisione il Comune di (omissis) interponeva appello, deducendo i seguenti vizi di legittimità:
difetto di giurisdizione del giudice adito, dato che la questione in merito alla natura demaniale o meno della strada inclusa nell’elenco delle strade vicinali, gravata secondo l’amministrazione di uso pubblico, avrebbe dovuto essere conosciuta e decisa dal giudice ordinario;
la sentenza non avrebbe tenuto conto della presunzione di demanialità della strada per essere stata inclusa in quell’elenco, ma sulla scorta della verificazione ha negato tale natura per lo stato disagevole della strada e per il fatto che originariamente era utilizzata dalla popolazione per raggiungere una chiesa ora in rovina;
erroneamente la sentenza richiederebbe che l’uso pubblico risalga a tempo immemore, così come irrilevante sarebbe ogni riferimento ad un’eventuale usucapione della stessa da parte del proprietario dei fondi finitimi;
L’appellato Pi. Gi. si costituiva in giudizio, eccependo l’inammissibilità del gravame e, comunque, la sua infondatezza.
Successivamente le parti ulteriormente illustravano, con apposite memorie, le proprie tesi difensive, ed all’udienza del 27 giugno 2017, dopo la rituale discussione, la causa passava in decisione.
DIRITTO
Il primo motivo di appello, con il quale viene contestata la giurisdizione del giudice amministrativo, è infondato.
[…segue pagina successiva]
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