Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 14 novembre 2017, n. 5245. Un’offerta formulata in modo impreciso (o vago, sommario, generico) non può che essere considerata inidonea

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Non convincono, infatti, le addotte specificazioni, che l’Impresa Cidonio deduce possano ricavarsi proprio dalla Relazione B1 dedicata all’allestimento del cantiere ed asseritamente non valorizzata dalla sentenza, in punto di localizzazione dell’area di realizzazione dei cassoni galleggianti. Invero, le precisazioni in oggetto attengono, a ben vedere, alle modalità di esecuzione per lo svolgimento dell’attività di cantierizzazione e non al locusindividuato per la realizzazione di tali lavorazioni: elemento la cui determinazione risulta, in effetti, non soltanto generica ed imprecisa, ma del tutto insussistente. Devono, pertanto, condividersi le conclusioni dell’impugnata sentenza nel senso che “nessuna rilevanza hanno le modalità di trasporto via mare ed il successivo affondamento dei cassoni, poiché si tratta di elementi che non contribuiscono all’individuazione dell’area in cui si procederà alla realizzazione dei cassoni stessi”.
Allo stesso modo, nessun rilievo decisivo può rivestire la successiva indicazione, avvenuta soltanto in fase di giudizio, in merito all’individuazione di Taranto quale bacino prescelto dall’Impresa Cidonio per tali lavorazioni e nella sua effettiva disponibilità. La stessa anzi si palesa, da un lato, quale inammissibile integrazione postuma dell’offerta tecnica; e, dall’altro, conferma la genericità della medesima offerta per l’assenza di indicazioni in fase di gara su un elemento essenziale.
Neppure può condividersi la tesi dell’appellante in merito alla possibilità per la stazione appaltante di ricorrere, nel caso di specie, all’istituto contemplato dall’art. 46, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006: rimedio che consente all’Amministrazione aggiudicatrice di chiedere ai concorrenti chiarimenti sulle proprie offerte, senza che ciò comporti richiesta o accettazione di alcuna modifica sul punto. Ciò per l’ovvia ragione che nessun chiarimento utile l’Impresa Cidonio avrebbe potuto fornire circa l’individuazione dell’area di allestimento del cantiere, non essendo rinvenibile in merito la formazione di una volontà certa e determinata dell’A.T.I. appellante, in quanto detto profilo risultava rimesso a una successiva determinazione mediante un’intesa con l’Autorità portuale di Venezia, ovvero stipulabile, nel caso di aree collocate all’esterno della laguna ed al di fuori della competenza della Committente, finanche con terzi soggetti. Del resto, tale eventualità non era contemplata in via meramente alternativa ad una effettiva e concreta determinazione dell’area in esame già in fase di gara.
Si deve pertanto concludere per l’incompletezza del contenuto dell’offerta tecnica formulata dall’A.T.I. Cidonio, a causa della carenza di un elemento essenziale. Ciò in conformità del consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale ” posto che l’offerta costituisce l’atto con cui un soggetto propone di obbligarsi ad effettuare determinate prestazioni, e che è fisiologicamente rivolta a provocare un’eventuale accettazione da parte del destinatario (accettazione a sua volta foriera, secondo lo schema logico del “sinallagma”, di ulteriori reciproche obbligazioni), non appare revocabile in dubbio che essa debba essere connotata dalla massima precisione espressiva. La precisione del contenuto della proposta costituisce, in altri termini, elemento essenziale di caratterizzazione della offerta. Ne consegue che un’offerta formulata in modo impreciso (o vago, sommario, generico) non può che essere considerata inidonea – siccome affetta da un vizio che la rende inefficace (se non addirittura radicalmente invalida) – ad adempiere alla sua funzione. Ciò a maggior ragione allorquando l’offerta venga formulata nell’ambito (e nel contesto) di una procedura concorsuale (id est: di una gara), e sia dunque destinata a costituire oggetto di una valutazione comparativa volta alla stesura di una graduatoria di merito ” (Cons. giust. amm. Sic., 18 gennaio 2017, n. 23).
Ne consegue che l’offerta formulata dall’A.T.I. appellante, non soddisfacendo i requisiti sopra rammentati, avrebbe dovuto ritenersi inammissibile e, pertanto, andava esclusa dalla gara. Tale conclusione non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione nelle gare pubbliche, già codificato nell’art. 46, comma 1-bis, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, applicabile ratione temporis al caso di specie, posto che l’incompletezza dell’offerta tecnica, carente di un elemento essenziale al fine della valutazione della sua idoneità da parte della Commissione giudicatrice, è tale da ingenerare un’incertezza assoluta del suo contenuto che ne rende doverosa l’esclusione dalla gara. In tal senso è del resto orientata la costante giurisprudenza amministrativa (si vedano ex multis Cons. Stato, V, 14 aprile 2016, n. 1494; V, 11 dicembre 2015, n. 5655; V, 27 marzo 2015, n. 1601).
L’appello principale va pertanto dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile, in accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale.
Restano assorbiti i restanti motivi comunque inidonei a fondare una pronunzia di tipo diverso.
Le spese della presente controversia seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta,
definitivamente pronunciando sull’appello principale, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge in quanto infondato, in parte lo dichiara inammissibile, in accoglimento dell’appello incidentale, nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’appellante principale al pagamento, in favore dell’Autorità portuale di Venezia e della Sa. s.p.a. delle spese di lite che sono forfettariamente liquidate in complessivi € 2.000 (duemila) per ciascuna di dette parti, oltre oneri accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Alessandro Maggio – Consigliere
Angela Rotondano – Consigliere, Estensore
Stefano Fantini – Consigliere

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