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Infatti, in primo luogo, il Disciplinare di gara disciplinava, a pagina 27, i criteri motivazionali alla stregua dei quali la Commissione avrebbe dovuto valutare i criteri numero 1 (“cantierizzazione”) e numero 2 (“varianti migliorative”). Nello specifico, era stabilito che il Seggio di gara, per la valutazione del criterio n. 1, avrebbe dovuto “considerare migliore soluzione quella offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione organizzativa e la struttura tecnico-organizzativa offrono una elevata garanzia della qualità della attuazione della prestazione, con l’individuazione delle criticità e di soluzioni per la loro risoluzione. In particolare sarà preferita l’offerta che garantisce la maggiore previsione sulla gestione del cantiere, limita le interferenze e fornisce strumenti di gestione accurati, precisione nei dettagli (composizione delle squadre di lavoro, imprese esecutrici e mezzi impiegati)”. Per la valutazione del criterio n. 2, invece, si sarebbe dovuto “considerare migliore proposta quella che dimostri di garantire maggiore durabilità, funzionalità”. Pertanto è insussistente l’addotta genericità sul punto della lex specialis, tale da comportare la carenza di motivazione delle valutazioni della Commissione di gara sulle offerte tecniche dei concorrenti; si deve, al contrario, ritenere che, nel caso di specie, siano stati piuttosto bene predefiniti da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice i criteri di valutazione, in modi sufficientemente precisi e dettagliati, sì da delimitare il giudizio della Commissione e consentire di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito da questa nella valutazione delle offerte tecniche, controllandone logicità e congruità.
In secondo luogo, il Collegio condivide e intende dare continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale la mancata previsione di sub-pesi e sub-punteggi per ciascun criterio di valutazione qualitativa dell’offerta non è indice di indeterminatezza dei criteri di valutazione: ciò in quanto la possibilità di individuare sub-criteri è, infatti, meramente eventuale, com’è palese dall’espressione «ove necessario» dell’art. 83, comma 4, del Codice dei contratti pubblici. Inoltre la giurisprudenza ha chiarito come “la scelta operata dall’Amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compreso il peso da attribuire a tali singoli elementi, specificamente indicati nella lex specialis, e ivi compresa anche la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in sub-criteri, è espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico; e come tale è sindacabile in sede di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili, non consentendo ai concorrenti di calibrare la propria offerta” (Cons. Stato,. V, 18 giugno 2015, n. 3105; III, 2 maggio 2016, n. 1661; V, 8 aprile 2014 n. 1668). L’evenienza va, tuttavia, per quanto detto in relazione all’analiticità dei criteri di valutazione come indicati dalla lex concorsualis, esclusa nel caso oggetto di giudizio.
Esaurito l’esame dell’unico motivo di appello con potenziale portata demolitoria dell’intera gara, il Collegio ritiene fondata e assorbente la censura (di cui al primo motivo del ricorso incidentale proposto in primo grado da A.T.I. Sa.) diretta a evidenziare l’indeterminatezza dell’offerta tecnica e volta a prospettare la conseguente inammissibilità della soluzione progettuale della Pietro Cidonio: detta conclusione si fonda sulla circostanza in base alla quale l’individuazione dell’area di allestimento del cantiere di prefabbricazione dei cassoni galleggianti è di fatto rimessa a successive intese tra le imprese e la committente che possono individuarla anche al di fuori dell’area di competenza dell’Autorità portuale di Venezia.
La sentenza impugnata ha richiamato, in particolare, l’Allegato 8 alla relazione B.2, dove si afferma (a pagina 2, paragrafo 5.1) che “il cantiere operativo per la realizzazione dei cassoni verrà allestito in corrispondenza di un tratto di banchina adeguata da definire a seguito di intese tra le imprese e il Committente, anche al di fuori dell’area di competenza dell’Autorità portuale di Venezia”: e da tale affermazione ha ricavato un giudizio di genericità delle previsioni dell’offerta della ricorrente principale circa l’area nella quale verrebbe allestito il cantiere di prefabbricazione dei cassoni cellulari, tale da comportare “l’incertezza assoluta, sul punto, dell’offerta stessa” e la conseguenza che la stessa avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.
L’A.T.I. appellante, in relazione a tale profilo, deduce che la doglianza in esame afferisce alle modalità di cantierizzazione che, secondo la lex specialis di gara, andavano esplicitate nella relazione B1; al contrario, la frase sulla quale la sentenza ha fondato le conclusioni in merito all’incompletezza dell’offerta tecnica dell’Impresa Cidonio, era contenuta in un documento allegato ad un’altra relazione – la B2) – dove il concorrente era chiamato ad esporre la componente dell’offerta tecnica afferente le “varianti migliorative” e, nello specifico, in un allegato alla stessa relazione contenente l’illustrazione delle “migliorie della sicurezza di cantiere”, come tale concernente un argomento differente e neutro rispetto alla cantierizzazione. Asserisce, inoltre, l’appellante che la propria offerta tecnica sul punto non può essere stimata incompleta o indeterminata, e pertanto inammissibile in quanto, come chiarito nella relazione B1, l’offerta di cantierizzazione dell’Impresa Cidonio prevedeva in modo inequivoco che la parte finita dell’opera (ovvero i cassoni galleggianti cellulari) sarebbe stata realizzata all’esterno dell’area di cantiere e della Laguna; ed ancora che i cassoni sarebbero stati trasportati esclusivamente via mare e, pervenuti alla posizione di progetto, affondati. Peraltro, anche nella relazione B2, ove è contenuta la frase posta a fondamento della doglianza avversaria, si chiarisce – a riprova dell’insussistenza dell’addotta incompletezza dell’offerta tecnica formulata dall’appellante – che la realizzazione dei cassoni sarebbe avvenuta mediante “prefabbricazione all’interno di appositi bacini, fino al loro affondamento nel sito finale”, previo trasferimento via mare. Il riferimento ad un’area esterna al cantiere, da individuarsi successivamente mediante intese con la Stazione appaltante, sarebbe stato motivato solo dalla manifestata disponibilità dell’offerente di lasciare una “porta aperta”alla Committenza e di valutare eventuali diverse richieste di quest’ultima: ciò sulla base di pregresse esperienze, maturate in altri affidamenti di lavori, dove le stazioni appaltanti avevano, per motivi occupazionali, evidenziato l’interesse alla realizzazione delle opere in aree attigue al cantiere. In ogni caso, la specificazione, neppure richiesta dal bando, non era d’interesse per la stazione appaltante nella fase della valutazione dell’offerta tecnica; essa avrebbe potuto avere semmai rilievo solo durante la fase esecutiva dell’appalto. Non si tratterebbe, peraltro, di un elemento essenziale tale da rendere, in caso di assenza, incompleto o indeterminato il contenuto dell’offerta tecnica; correttamente, quindi, la stazione appaltante non avrebbe escluso l’appellante dalla gara; il contrario avviso del giudice di prime cure si tradurrebbe pertanto in un inammissibile sindacato sostitutorio avente ad oggetto valutazioni rientranti nella discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice. E comunque, non poteva in alcun modo concludersi, come ha fatto la sentenza in accoglimento del ricorso incidentale, per l’indisponibilità dell’area in oggetto da parte dell’Impresa Cidonio: quest’ultima aveva infatti un’ampia scelta, potendo la realizzazione i cassoni avvenire in una qualsiasi delle aree in cui da cinquant’anni essa realizza i cassoni prefabbricati. Ad ogni modo, il bacino a suo tempo prescelto dall’impresa appellante era quello di Taranto, da tempo nella sua disponibilità.
Le deduzioni formulate dall’A.T.I. Cidonio, ad avviso del Collegio, non meritano accoglimento.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non pare revocabile in dubbio che l’ATI Cidonio non abbia individuato in fase di offerta l’area di allestimento del cantiere, e che ciò sia stato rinviato non solo a un momento successivo all’aggiudicazione della gara, ma anche al raggiungimento di un’eventuale ed ipotetica intesa con l’Autorità portuale. Sicché la determinazione di tale elemento dell’offerta è rimessa a un evento non soltanto futuro, ma del tutto incerto; tanto più ove si consideri il riferimento alla contemplata possibilità che l’area in oggetto venga individuata non solo all’esterno del cantiere, ma anche all’esterno della Laguna e, dunque, al di fuori dell’area di competenza dell’Autorità portuale, così ventilando anche la concreta eventualità di stipulare un accordo con soggetti terzi rispetto alla stessa stazione appaltante.
Nessuna rilevanza assume, in tale quadro, la circostanza che l’affermazione richiamata dalla sentenza, a sostegno della prospettata incompletezza dell’offerta tecnica, sia contenuta nella Relazione B.2 dedicata alle varianti migliorative, anziché nella Relazione B.1 dedicata alla cantierizzazione. Infatti la Relazione B.2 integra proprio le varianti migliorative che il concorrente, in caso di aggiudicazione, si obbliga ad eseguire; sicché essa diviene una vera e propria proposta contrattuale, con carattere integrativo della Relazione B1. Ad ogni modo, il giudice di prime cure non ha omesso di esaminare, come prospettato dall’appellante, anche la Relazione B1 al fine di valutare se potesse scorgervisi una sufficiente individuazione dell’elemento in questione, condivisibilmente ritenuto essenziale ai fini di un’adeguata e congrua valutazione sull’idoneità tecnica dell’offerta; ed ha, a ragione, concluso, all’esito di tale analisi, per l’assoluta insussistenza di ogni indicazione sul punto.
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