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Inoltre, la giurisprudenza di questo Consiglio è consolidata nel ritenere l’applicabilità del termine dimidiato alle controversie aventi ad oggetto il provvedimento ex art. 42-bis cit. (Cons. Stato, sez. IV n. 3245 del 2016; da ultimo con specifico riferimento al ricorso in appello, sez. IV, n. 2697 del 2016).
4.3. Neppure ha pregio la tesi dell’appellante, articolata con le memorie, secondo la quale avrebbe esercitato un’azione di nullità e non di annullamento, come sarebbe desumibile dal petitum sostanziale, avendo fatto valere il giudicato restitutorio implicito derivante dalla sentenza della Corte di cassazione n. 14609 del 2012; qualificazione che sarebbe stata di spettanza del giudice e, non avendovi provveduto quello di primo grado, ora spetterebbe al giudice di appello.
A tal fine è assorbente rilevare che la deduzione di un giudicato restitutorio, attinendo alla sussistenza o meno dei presupposti previsti dall’art. 42-bis cit. per la legittimità del provvedimento di acquisizione sanante, non trasforma l’azione di annullamento in azione di nullità.
Tanto risulta dalla piana lettura del complesso degli argomenti in fatto e diritto sviluppati dal signor Su. nel ricorso di primo grado e in quello di appello.
4.4. La richiesta di rimessione in termini non può essere accolta.
Non sussistono le condizioni per la concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile previsto dall’art. 37 c.p.a., perché tale istituto riveste carattere eccezionale (cfr. Ad. plen., nn. 22 del 2016, 33 del 2014, 32 del 2012, 10 del 2011, 3 del 2010), risolvendosi in una deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini processuali, ed è soggetto a regole di stretta interpretazione. Infatti, i termini in generale, e quelli dei riti speciali abbreviati in particolare, sono stabiliti dal legislatore per ragioni di interesse generale e hanno applicazione oggettiva. In definitiva, i presupposti per la concessione dell’errore scusabile sono individuabili esclusivamente nella oscurità del quadro normativo, nelle oscillazioni della giurisprudenza, in comportamenti ambigui dell’amministrazione, nell’ordine del giudice di compiere un determinato adempimento processuale in violazione dei termini effettivamente previsti dalla legge, nel caso fortuito e nella forza maggiore.
4.4.1. Nella specie, la richiesta di remissione non può trovare fondamento, come sostiene l’appellante, nell’obiettiva incertezza in ordine alla qualificazione degli atti adottati ai sensi dell’art. 42-bis in argomento, quale emergente – all’epoca della presentazione del ricorso dinanzi al T.a.r. – dall’ordinanza n. 441 del 2014 della Corte di cassazione, che sollevò questione di costituzionalità della norma.
Infatti, rilevano i termini per la proposizione dell’appello, instaurato nel 2016, quando la Corte costituzionale, la Corte di cassazione e il Consiglio di Stato si erano già pronunciati (con le sentenze richiamate al § 4.2).
Peraltro:
a) ai sensi dell’art. 119, co. 2 in argomento, i termini per la proposizione del ricorso introduttivo di primo grado non sono dimidiati;
b) non è mai stata seriamente in discussione la natura espropriativa del provvedimento emanato ai sensi dell’art. 42-bis (ovvero del suo antecedente art. 43 t.u. espr.).
5. In conclusione, il ricorso in appello è irricevibile.
6. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune appellato, che liquida nell’importo di euro 5.000,00, oltre agli accessori di legge (15% a titolo di rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A.).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli – Presidente
Giuseppe Castiglia – Consigliere
Luca Lamberti – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere
Giuseppa Carluccio – Consigliere, Estensore
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