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1.1. Ai fini che ancora rilevano nella presente controversia, il sig. Su. chiese l’annullamento del suddetto atto (e dell’avviso di avvio di procedimento presupposto), deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 42-bis cit. per essersi formato il giudicato restitutorio in esito alla sentenza della Corte di cassazione n. 14609 del 23 agosto 2012, concernente le aree originariamente di proprietà della moglie.
2. Il T.a.r., con la sentenza n. 1244 del 20 novembre 2015, notificata in data 15 dicembre 2015, ha rigettato il ricorso.
3. Avverso la suddetta sentenza, il sig. Su. ha proposto appello, avviato per la notifica il 15 febbraio 2016.
3.1. Il Comune si è costituito eccependo preliminarmente la tardività del ricorso in appello, stante il mancato rispetto del termine breve dimezzato di impugnazione (pari 30 giorni) applicabile alla controversia ai sensi dell’art. 119, co. 1, lett. f) e co. 2 c.p.a.
3.2. L’appellante ha depositato memoria in data 28 luglio 2017 e memoria di replica in data 16 settembre 2017.
Il Comune ha depositato memoria in data 7 settembre 2017.
4. Il ricorso in appello è irricevibile, essendo stato violato il termine dimidiato di 30 giorni per la notifica del ricorso in appello, ex art. 119 c.p.a.
4.1. Il gravame è stato notificato ben oltre il termine di giorni 30, richiesto dall’art. 119, co. 1, lett. f) e co. 2 c.p.a.; mentre risulta irrilevante il rispetto del termine dimidiato di deposito del ricorso in appello (appello ricevuto dall’appellato il 17 febbraio 2016 e depositato il 1° marzo successivo), atteso che il tempestivo deposito presuppone logicamente la tempestiva notifica del ricorso.
4.2. L’art. 119, co. 2, c.p.a. prevede, per i giudizi indicati al comma 1 del medesimo articolo – tra i quali, quelli aventi ad oggetto le controversie concernenti “provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità… (lett. f)” – la dimidiazione dei termini, salvo che per i casi ivi espressamente contemplati, tra i quali non rientra la notifica del ricorso in appello.
Il provvedimento di acquisizione, che la pubblica amministrazione adotta ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, per i casi in cui vi sia stata utilizzazione del bene immobile privato per scopi di interesse pubblico “modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità”, è certamente provvedimento che rientra tra quelli per i quali l’art. 119 in argomento contempla la dimidiazione dei termini. Oltre alla lettera della disposizione che individua i giudizi “relativi” alle procedure di occupazione e di espropriazione (art. 119, co. 1, lett. f), c.p.a.) e alla sua significativa collocazione nel d.P.R n. 327 del 2001 (recante il Testo Unico delle disposizioni in tema di espropriazione per pubblica utilità), rileva il generale riconoscimento del procedimento ex art. 42-bis cit. quale autonomo procedimento espropriativo semplificato, da parte della Corte costituzionale (sentenza n. 71 del 2015) e dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio (a partire da Ad. plen. n. 2 del 2016; ) e della Corte di cassazione (tra le tante, cfr. sentenza n. 22096 del 2015), trattandosi di un provvedimento che determina una acquisizione in via autoritativa del bene al patrimonio della pubblica amministrazione, e certamente afferisce a “procedure di occupazione e di espropriazione”.
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