I presupposti per la concessione dell’errore scusabile sono individuabili esclusivamente nella oscurità del quadro normativo, nelle oscillazioni della giurisprudenza, in comportamenti ambigui dell’amministrazione, nell’ordine del giudice di compiere un determinato adempimento processuale in violazione dei termini effettivamente previsti dalla legge, nel caso fortuito e nella forza maggiore.
Sentenza 6 ottobre 2017, n. 4661
Data udienza 28 settembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1605 del 2016, proposto dal signor Ug. Su., in proprio e nella qualità di erede della signora Ma. Ro. To., rappresentato e difeso dagli avvocati Pr. Mi. e An. Ma., con domicilio eletto presso lo studio An. Ma. in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Co. e Ma. Za., con domicilio eletto presso lo studio Ma. Co. in Roma, viale (…);
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Veneto – Sezione II – n. 1244 del 20 novembre 2015, resa tra le parti, concernente acquisizione sanante ex art. 42-bis d.lgs. n. 327 del 2001.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 settembre 2017 il Cons. Giuseppa Carluccio e uditi per le parti gli avvocati Re. D’A., per delega di Ma., e Co..
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. Ug. Su. – nella qualità di proprietario, anche per intervenuta successione mortis causa alla propria moglie Ma. Ro. Te. rispetto ad una parte delle aree – propose ricorso dinanzi al T.a.r. avverso la delibera del Comune di (omissis) (n. 40 del 30 dicembre 2013) di approvazione dell’acquisizione sanante, ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, delle aree occupate nel 1988 per la sistemazione di alcune strade comunali, i cui lavori erano stati completati nel 1990 senza che fosse stato mai emanato il decreto di esproprio.
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