L’art. 338, quinto comma, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall’art. 28, co. 1, lett. b), della legge n. 166/2002, consente, a determinate condizioni la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale (200 metri dal centro abitato). Ma questa è una norma eccezionale e di stretta interpretazione, che può autorizzare la costruzione in zona di rispetto cimiteriale unicamente con riguardo a domande edificatorie specifiche e non può essere base legale di un’autorizzazione a costruire de futuro.
Sentenza 6 ottobre 2017, n. 4656
Data udienza 28 settembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9073 del 2008, proposto dai signori St. To. e altri, rappresentati e difesi dall’avvocato An. Pe., con domicilio eletto presso lo studio Gi. Ma. Gr. & as. s.r.l. in Roma, corso (…);
contro
Comune di Prato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Cl. ed El. Ba., con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Roma, viale (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Toscana, sezione III, 17 marzo 2008, n. 385, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Prato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 settembre 2017 il consigliere Giuseppe Castiglia;
Uditi per le parti gli avvocati Pa., su delega dell’avvocato Pe., e Cl.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori St. To. e altri sono proprietari di un terreno nel Comune di Prato, sul quale insiste un impianto sportivo ricadente per intero in zona di rispetto cimiteriale per essere a una distanza inferiore di 200 metri dal ci. di Gr..
2. Entrata in vigore la legge 1° agosto 2002, n. 166 – che ha modificato l’art. 338 del regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, consentendo a determinate condizioni la riduzione della fascia di rispetto – la Pa. di Sa. Pi. a Gr., proprietaria dell’impianto sportivo, ha chiesto al Comune di poter realizzare nell’area alcuni locali a servizio dell’impianto in questione.
3. Con delibera n. 181 del 30 settembre 2004 il Consiglio comunale ha autorizzato la costruzione di servizi all’impianto sportivo, secondo la richiesta della Pa., con conseguente riduzione della zona di rispetto ma “con esclusivo riferimento agli edifici da realizzare”.
[…segue pagina successiva]
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