Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 4 dicembre 2017, n. 5722. Per i procedimenti disciplinari di corpo, relativi a fatti non aventi rilevanza penale, occorre fare riferimento all’art. 59 del regolamento di disciplina militare

Per i procedimenti disciplinari di corpo, relativi a fatti non aventi rilevanza penale, occorre fare riferimento all’art. 59 del regolamento di disciplina militare, per cui l’avvio del procedimento deve avvenire “senza ritardo”, il che sta a significare che non deve trascorrere un significativo lasso di tempo tra la commissione del fatto e l’inizio del procedimento disciplinare; è da escludere l’equiparazione tra sentenza di proscioglimento e decreto di archiviazione, per cui, in presenza di archiviazione, non può ammettersi alcuna interpretazione estensiva o analogica dell’art. 97, terzo comma, del D.P.R. n. 3 del 1957.

Sentenza 4 dicembre 2017, n. 5722
Data udienza 23 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9463 del 2008, proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando generale della Guardia di Finanza, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via (…);
contro
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento o la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA, SEZ. STACCATA DI LECCE, SEZIONE III, n. 3985/2007 del 22 novembre 2017, depositata il 24 novembre 2007.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2017 il Cons. Roberto Caponigro e udito per la parte appellante l’avvocato dello Stato Ma. Ru.;
1. Il TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, Terza Sezione, con l’impugnata sentenza in forma semplificata, ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato e, per l’effetto, ha annullato la determinazione del 16 agosto 2007, notificata il 4 settembre 2007, con cui il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dall’interessato ed ha confermato la sanzione disciplinare di corpo della “consegna nella misura di giorni 1”.
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso in ragione della seguente motivazione:
– “ai sensi dell’art. 97 del D.P.R. n. 3/57 “il provvedimento disciplinare deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento”;
– “tale termine, sebbene non previsto espressamente dalla norma, deve ritenersi applicabile anche all’ipotesi in cui il procedimento disciplinare consegua alla archiviazione di quello penale (Cons.St. Sez. IV 14.2.2006 n. 589)”;
– “nel caso di specie l’Autorità giudiziaria militare, in data 9.6.2006, comunicava all’Amministrazione finanziaria il provvedimento di “archiviazione” con cui veniva definita la vicenda in sede penale”;
– “l’Amministrazione provvedeva ad attivare il procedimento disciplinare con contestazione degli addebiti al ricorrente soltanto in data 13.4.2007, oltre il termine di 180 giorni perentoriamente stabilito dalla norma”;
– “pertanto, dovendosi riconoscere sussistente la violazione di legge (art. 97 DPR n. 3/57) denunciata dal ricorrente con il primo ed assorbente motivo di impugnazione il ricorso si rivela meritevole di accoglimento con compensazione delle spese di giudizio tra le parti”.
L’Avvocatura Generale dello Stato ha proposto appello avverso detta sentenza specificando, in particolare, che l’avvio dei procedimenti disciplinari di corpo, non conseguenti ad un provvedimento di natura penale, ai sensi dell’art. 59, primo comma, del Regolamento di disciplina militare, non soggiace ad un termine perentorio, essendo previsto che venga instaurato “senza ritardo” e che, a seguito della comunicazione di avvenuta archiviazione pervenuta al Comando Provinciale di Lecce da parte dell’Autorità Giudiziaria militare, l’amministrazione ha dovuto effettuare una complessa e articolata attività istruttoria sulle scritture di servizio e sugli ordini di uscita degli automezzi al fine di individuare con precisione la responsabilità dei singoli militari attinti dalla vicenda.
L’appellato non si è costituito nel presente giudizio.

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