Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 4 dicembre 2017, n. 5722. Per i procedimenti disciplinari di corpo, relativi a fatti non aventi rilevanza penale, occorre fare riferimento all’art. 59 del regolamento di disciplina militare

[….segue pagina antecedente]

All’udienza del 23 novembre 2017, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’appello è fondato e va di conseguenza accolto e, per l’effetto, deve essere riformata l’impugnata sentenza di primo grado.
2.1 Il TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, ha accolto il ricorso ritenendo fondata ed assorbente la censura con cui l’interessato ha dedotto la violazione del termine perentorio di cui all’art. 97, comma 3, del d.P.R. n. 3 del 1957, secondo cui il procedimento disciplinare deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento o entro 40 giorni dalla data in cui l’impiegato abbia notificato all’amministrazione la sentenza stessa.
Nel caso di specie, invece, in quanto gli atti relativi al procedimento presso la Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Bari sono stati iscritti al Reg. mod. 45 (atti non costituenti notizia di reato militare) e ne è stato disposto l’invio in archivio, non è applicabile la richiamata norma del d.P.R. n. 3 del 1957, ma l’art. 59 del regolamento di disciplina militare approvato con d.P.R. n. 545 del 1986, ratione temporis vigente, il quale dispone che il procedimento disciplinare deve essere instaurato “senza ritardo”.
Il Consiglio di Stato in sede consultiva ha avuto modo di chiarire che per i procedimenti disciplinari di corpo, relativi a fatti non aventi rilevanza penale, occorre fare riferimento al richiamato art. 59 del regolamento di disciplina militare, per cui l’avvio del procedimento deve avvenire “senza ritardo”, il che sta a significare che non deve trascorrere un significativo lasso di tempo tra la commissione del fatto e l’inizio del procedimento disciplinare (ex multis: Cons. Stato, Sez. II, numero 101/2014 del 14 gennaio 2014).
In altri termini, è da escludere l’equiparazione tra sentenza di proscioglimento e decreto di archiviazione, per cui, in presenza di archiviazione, non può ammettersi alcuna interpretazione estensiva o analogica dell’art. 97, terzo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957.
Nel caso di specie, l’informativa alla Procura Militare non ha generato alcun procedimento penale, tanto che gli atti sono stati iscritti nel Reg. mod. 45 (atti non costituenti notizia di reato militare), con conseguente impossibilità di applicazione del termine perentorio invocato dall’interessato.
2.2 I motivi di impugnativa assorbiti dal TAR e non esaminati nella sentenza di primo grado si intendono rinunciati in quanto non riproposti dall’appellato ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.
3. Pertanto, l’appello proposto dall’Avvocatura Generale dello Stato deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, sono posti a carico dell’appellato ed a favore dell’amministrazione appellante (Comando Generale della Guardia di Finanza).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, n. 3985 del 2007, respinge il ricorso proposto in primo grado.
Condanna l’appellato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore dell’amministrazione appellante (Comando Generale della Guardia di Finanza).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Troiano – Presidente
Fabio Taormina – Consigliere
Oberdan Forlenza – Consigliere
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Roberto Caponigro – Consigliere, Estensore

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *