Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 31 ottobre 2017, n. 5022. Nel procedimento inteso all’acquisizione gratuita di opere edilizie abusive al patrimonio indisponibile del comune

Nel procedimento inteso all’acquisizione gratuita di opere edilizie abusive al patrimonio indisponibile del comune, ai sensi dell’ art. 15 l. 28 gennaio 1977, n. 10, la verifica della mancanza di contrasto dell’opera con gli interessi urbanistici o ambientali e della utilizzabilità per fini pubblici dell’opera abusiva costituisce momento prioritario rispetto all’acquisizione e, in mancanza di tale condizione, dovrà procedersi alla demolizione del manufatto a spese del suo costruttore.

Sentenza 31 ottobre 2017, n. 5022
Data udienza 21 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5978 del 2008, proposto da:

Comune di Napoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Ed. Ba., Gi. Ta., Fa. Ma. Fe., An. Pu., Br. Cr., An. An., con domicilio eletto presso lo studio Gi. Ma. Gr. in Roma, corso (…);

contro

Pi. Ge., rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Le., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE IV, n. 5814/2007, resa tra le parti, concernente diniego permesso di costruire in sanatoria.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Pi. Ge.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 settembre 2017 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati T. D’A. su delega di B. Cr., G. Le.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Campania l’odierno appellato invocava l’annullamento del provvedimento di diniego del permesso di costruzione in sanatoria del 3 marzo 2006, nonché delle note del 9 novembre 2004 e del 30 novembre 1999 con le quali l’immobile in questione veniva destinato e utilizzato per fini pubblici.

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