La redazione del verbale di immissione in possesso in favore dell’ente espropriante, in conseguenza della pronuncia di un decreto di occupazione, fa presumere che la P.A., beneficiaria dell’occupazione stessa, si sia effettivamente impossessata dell’immobile e, nel contempo, esonera il proprietario espropriato dall’onere di provare l’avvenuto spossessamento

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 24 maggio 2018, n. 3097

La massima estrapolata

La redazione del verbale di immissione in possesso in favore dell’ente espropriante, in conseguenza della pronuncia di un decreto di occupazione, fa presumere che la P.A., beneficiaria dell’occupazione stessa, si sia effettivamente impossessata dell’immobile e, nel contempo, esonera il proprietario espropriato dall’onere di provare l’avvenuto spossessamento, sicche’, una volta accertata l’immissione in possesso, qualora l’immobile sia restituito prima dell’esaurimento temporale del periodo autorizzato, grava sull’Amministrazione la prova di avere provveduto alla sua restituzione.

Sentenza 24 maggio 2018, n. 3097

Data udienza 15 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3610 del 2013, proposto da:
Fi. Ve., rappresentato e difeso dall’avvocato Ro. Li., con domicilio eletto presso lo studio Ro. Co. Ca. in Roma, via (…);
contro
An. Spa, An. Spa Compartimento della Viabilità della Calabria, U.T.G. – Prefettura di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via (…);
Curatela del Fallimento dell’Impresa Me. dott. Ad. S.p.a., in persona del curatore dott.ssa Ro. Ma. Ar., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA – SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 00082/2013, resa tra le parti, concernente il risarcimento danno derivante dall’occupazione e dalla trasformazione irreversibile del fondo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di An. Spa – Compartimento della Viabilità della Calabria e di U.T.G. – Prefettura di Reggio Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 marzo 2018 il Cons. Alessandro Verrico e uditi per le parti l’avvocato Gr. su delega di Li. e l’Avvocato dello Stato Pa.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con deliberazione n. 37/2045 del 15 febbraio 1996 l’AN. approvava agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità il progetto relativo ai “lavori di costruzione delle opere di svincolo alla viabilità locale – tratto svincolo Arangea – Torrente d’Armo – costruzione svincolo Malderiti e asta di raccordo all’aeroporto di Reggio Calabria. Raccordo autostradale di Reggio Calabria – SS. n. 106 ter – SS. n. 16 Jonica”.
1.1. Conseguentemente, con decreto n. 503 del 6 maggio 1997, il Prefetto della Provincia di Reggio Calabria, per la realizzazione di tale progetto, autorizzava l’occupazione in via temporanea e d’urgenza fino al 15 dicembre 2001 dei seguenti immobili di proprietà del sig. Fi. Ve.:
– mq. 1220 della particella (omissis) del Foglio (omissis) (posti a monte della “SS. Jonica 106”), sita in Reggio Calabria, avente nel complesso una superficie di mq. 1960;
– mq. 578 della particella (omissis) del Foglio (omissis) (posti a valle della “SS. Jonica 106”), sita in Reggio Calabria, avente nel complesso una superficie di mq. 3779;
– mq. 1486 della particella (omissis) del Foglio (omissis) (posti a valle della “SS. Jonica 106”), sita in Reggio Calabria, avente nel complesso una superficie di mq. 1790.
1.2. In data 22 agosto 1997 l’AN. procedeva all’immissione in possesso e alla contestuale redazione dello stato di consistenza delle suddette porzioni dei predetti immobili.
1.3. Con raccomandata a.r. n. 11699639776-5 del 30 marzo 2001 veniva trasmesso al sig. Ve. dall’Impresa Me. Ad. S.p.A., quale incaricata dall’AN. di procedere all’espropriazione, “atto di offerta dell’indennità” con il quale si attribuivano ai predetti immobili occupati il valore unitario di L. 120.000 mq. per il terreno, il valore unitario di L. 700.000 mq. per il suddetto capannone in acciaio adibito a “scuola di danza” e il valore unitario di L. 1.000.000 mq. per il muro di sostegno demolito.
1.4. Con “tabella di approvazione frazionamento n. 26169 del 30 Luglio 2001” veniva effettuato, su richiesta dell’AN., il frazionamento delle suddette particelle del Foglio (omissis), determinando le seguenti variazioni catastali:
– la particella n. (omissis) del Foglio (omissis) avente una superficie catastale di mq. 3779 era soppressa e da tale soppressione derivavano la particella n. (omissis), di mq. 3429, e la particella n. (omissis), di mq. 350;
– la particella n. (omissis) del Foglio (omissis) avente una superficie catastale di mq. 1790 era soppressa e da tale soppressione derivavano la particella n. (omissis), di mq. 1020, e la particella n. (omissis), di mq.770;
– la particella n. (omissis) del Foglio (omissis) avente una superficie catastale di mq. 1960 era soppressa e da tale soppressione derivavano la particella n. (omissis), di mq. 810, la particella n. (omissis), di mq. 800, e la particella n. (omissis), di mq. 350.
2. Con ricorso n. 112/2010 del 15 febbraio 2010, il sig. Ve. chiedeva al TAR Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria di:
a) “condannare l’AN. a risarcire tutti i danni causati all’odierno ricorrente Sig. Ve. Fi. derivanti dall’illecito comportamento della stessa, per il mancato pagamento dell’indennità di esproprio, ovvero dell’indennità dovuta per ogni anno di occupazione legittima per anni cinque, oltre all’indennità dovuta per anni quattro di occupazione illegittima, con il conseguente ristoro ex art. 43 T.U. sull’espropriazione, che si quantifica in Euro 328.372,99, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione sino al soddisfo, o altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia o stabilita a seguito delle risultanze dell’espletanda CTU”;
b) “condannare l’AN. a risarcire il danno esistenziale atteso che la traumatica fine dell’attività da lui gestita, per effetto del procedimento espropriativo che ha interessato il fabbricato, sede della sua attività economica, ha arrecato allo stesso un pregiudizio che ha alterato le sue abitudini, e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse, nella misura di Euro 600.000,00 di altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, o stabilita a seguito delle risultanze dell’espletanda CTU medico-legale”.
2.1. Con “memoria esplicativa difensiva”, in data 2 gennaio 2012, il ricorrente chiedeva altresì di:
a) “condannare l’AN. a risarcire tutti i danni causati all’odierno ricorrente Sig. Ve. Fi. derivanti dall’illecito comportamento della stessa, per il mancato pagamento dell’indennità di esproprio, ovvero dell’indennità dovuta per ogni anno di occupazione legittima per anni cinque oltre all’indennità dovuta per anni quattro di occupazione illegittima con il conseguente ristoro ex art. 43 T.U. sulle espropriazioni che si quantifica in Euro 697.570,00 oltre al ristoro in base alle voci per come sopra richieste: a) danno da perdita di chance che si quantifica in Euro 100.000,00; b) danno emergente che si quantifica in Euro 150.000,00; c) danno da lucro cessante che si quantifica in Euro 50.000,00; d) danno da ritardo ai sensi della legge 241/90 che si quantifica in Euro 50.000,00; e così per un totale di Euro 1.047.570,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione sino al soddisfo, o altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia o stabilita a seguito delle risultanze della espletanda consulenza tecnica di ufficio”;
b) “condannare l’AN. a risarcire il danno esistenziale patito dal Ve. atteso che la traumatica fine dell’attività da lui gestita, per effetto del procedimento espropriativo che ha interessato il fabbricato, sede della sua attività economica, ha arrecato allo stesso un pregiudizio che ha alterato le sue abitudini, e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelta di vita diversa nella misura di Euro 600.000,00 o di altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia o stabilita a seguito delle risultanze della espletanda CTU medico-legale”.
2.2. Infine, con “memoria integrativa esplicativa difensiva” del 18 aprile 2012 e “memoria integrativa esplicativa difensiva conclusionale” del 14 novembre 2012 il ricorrente chiedeva conclusivamente di accogliere il ricorso, per l’effetto, di:
a) “condannare l’AN. a risarcire, per come in premessa specificato, tutti i danni causati all’odierno ricorrente, Signor Ve. Fi., derivanti dall’illecito comportamento della convenuta AN. per la utilizzazione e l’irreversibile trasformazione da parte dell’AN. senza titolo di tutti i beni di proprietà dell’odierno ricorrente Signor Ve. Fi. con ogni consequenziale statuizione di legge sia per effetto del pregiudizio derivante al Ve. che ha definitivamente perduto la proprietà del bene con la conseguente statuizione dell’acquisto in favore dell’AN. delle particelle nn. (omissis) tutte nel foglio di mappa n. 15 illegittimamente occupate dall’AN. a far data dalla pubblicazione della emananda sentenza”;
b) “condannare l’AN. al risarcimento del danno subito dal ricorrente per la mancata utilizzazione del bene (o del suo corrispondente valore monetario, per il periodo compreso tra l’inizio dell’occupazione senza titolo e la perdita della proprietà, e con la condanna ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, norma entrata in vigore successivamente alla presentazione del ricorso ed applicabile ai fatti di causa nella misura del 5% annuo sulla somma di Euro 1.181.582,59, devalutata dal 22 agosto 2002 (data di inizio dell’occupazione sine titulo alla quale il valore era pari ad Euro 1.176.875,09, e poi rivalutata via via di anno in anno secondo quanto chiarito nella sentenza n. 1712/1995 per un risultato complessivo che sarà rivalutato come per legge”;
c) “statuire che l’applicabilità dell’art. 42 bis implica l’ulteriore liquidazione dei danni non patrimoniali (componente del complessivo pregiudizio subito dal ricorrente), per i quali la norma citata impone il criterio forfettario del 10% del valore di tutti gli immobili illecitamente ablati con ogni consequenziale statuizione di legge, e con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”;
d) “alle prefate somme dovrà essere aggiunta la somma di Euro 492.326,07 per il periodo di occupazione legittima, l’indennità per il periodo di occupazione illegittima di Euro 590.791,29, oltre alla somma di Euro 309.874,13 a titolo di lucro cessante, provvisoriamente calcolate fino al 23 agosto 2012”;
e) “alle quali dovranno essere aggiunte le somme che saranno liquidate in via equitativa secondo giustizia a titolo di risarcimento per il danno esistenziale e a titolo di risarcimento per il danno da ritardato provvedimento amministrativo o comunque di tutta quella complessiva somma che il Tribunale riterrà di giustizia”.
2.3. Il TAR Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria, con sentenza n. 82/2013 del 31 gennaio 2013, definitivamente pronunciando, rigettava il ricorso n. 112/2010 proposto dal Sig. Ve. e condannava parte ricorrente alle spese di lite.
3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in appello il sig. Ve., chiedendo l’annullamento della stessa ed il conseguente accoglimento del ricorso di primo grado, sulla base dei seguenti motivi, sinteticamente riportati:
I) erroneità della sentenza appellata, nella parte in cui dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento del danno da ritardo ex artt. 2 e 2 bis della legge n. 241/1990;
II) erroneità della sentenza appellata, nella parte in cui rigettava la domanda del ricorrente di risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima relativamente alle aree occupate attraverso l’immissione in possesso in data 22 Agosto 1997 in esecuzione del decreto del Prefetto della Provincia di Reggio Calabria n. 503 del 6 Maggio 1997 ma non irreversibilmente e radicalmente trasformate;
III) erroneità della sentenza appellata, nella parte in cui rigettava la domanda con cui il ricorrente aveva chiesto il risarcimento del valore dell’area inclusa nella particella (omissis) del Foglio (omissis) posta a monte della “SS. Jonica 106”, nonché il risarcimento del mancato godimento della medesima area;
IV) erroneità della sentenza appellata, nella parte in cui rigettava la domanda di risarcimento del danno morale, la domanda di risarcimento del danno derivante dalla interruzione dell’attività aziendale, la domanda di risarcimento dei danni arrecati alle condutture e la domanda di risarcimento del danno causato dalla demolizione dell’intero muro di recinzione in calcestruzzo situato sul confine ovest della particella (omissis) del Foglio (omissis).
3.1. Si è costituita in giudizio An. s.p.a., depositando memoria difensiva con cui chiede il rigetto dell’appello perché infondato.
4. All’udienza del 15 marzo 2018 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

5. Deve in via preliminare essere rilevato che non è stato oggetto di impugnazione:
a) il capo della sentenza con cui viene dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario quanto alla domanda di risarcimento per occupazione legittima, attesa la natura indennitaria di esso;
a) la statuizione del primo giudice sulla domanda di risarcimento dei danni prettamente economici derivanti dalla chiusura, a causa dell’illegittima occupazione del terreno, dell’attività economica (officina meccanica) avviata in uno dei capannoni insistenti sulle aree in questione (v. melius punto 8.1).
Per l’effetto, tali statuizioni devono essere ritenute passate in giudicato.
6. Con un primo motivo di appello il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la “memoria esplicativa difensiva depositata il 4 Gennaio 2012 non è notificata a controparte, come risulta dall’originale, che riporta solo un prestampato della relata di notifica”, per l’effetto dichiarando inammissibile la domanda per il risarcimento del danno da ritardo, spiegata per la prima volta in tale memoria.
Ad avviso del ricorrente, al contrario, la notifica della memoria sarebbe avvenuta all’AN. S.p.A. presso la sede legale di Roma, all’AN. – Compartimento per la Viabilità della Calabria presso la sede di Catanzaro e all’Impresa Me. Ad. S.p.A. presso la sede legale di (omissis) con tre raccomandate A.R. del 4 Gennaio 2012 e all’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Reggio Calabria presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria in data 5 Novembre 2012 “a mani di Cr. Gi. impiegato di tale Avvocatura”.
6.1. L’An. controdeduce che la domanda integrativa, ritenuta inammissibile dal TAR, risulta notificata presso l’Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, per la Prefettura, in data 5 gennaio 2012 (per l’udienza del 25 gennaio 2012), mentre nessuna notifica risulta essere stata effettuata in favore dell’An. s.p.a., ai sensi dell’art. 170 c.p.c.. Ad avviso dell’An. la domanda sarebbe ad ogni modo inammissibile perché concernente domande nuove.
6.2. Il Collegio, seguendo la tassonomia propria delle questioni, rileva in primo luogo l’infondatezza della censura, risultando dagli atti del giudizio la sola notifica della “memoria esplicativa difensiva” effettuata, in data 5 gennaio 2012 (per l’udienza del 25 gennaio 2012), in favore della Prefettura, presso l’Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria.
Al contrario, non si rinvengono le notifiche del medesimo atto – invocate dall’appellante – nei confronti dell’AN. S.p.A., sede di Roma e sede di Catanzaro, e dell’Impresa Me. Ad. S.p.A..
7. Con un secondo motivo l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui rigettava la domanda del ricorrente di risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima (e cioè dal 16 Dicembre 2001 ed ancora in essere) relativamente alle aree occupate attraverso l’immissione in possesso in data 22 Agosto 1997 in esecuzione del decreto del Prefetto della Provincia di Reggio Calabria n. 503 del 6 Maggio 1997 ma non irreversibilmente e radicalmente trasformate. In particolare, la domanda veniva ritenuta infondata, perché basata sul presupposto dell’avvenuta espropriazione dell’area, mentre dall’accertamento giudiziale sarebbe emerso che questa è sempre rimasta nella piena disponibilità del ricorrente.
In senso contrario l’appellante sostiene di aver perduto, sin dall’occupazione disposta con il decreto del Prefetto della Provincia di Reggio Calabria n. 503 del 6 Maggio 1997, dalla conseguente immissione in possesso effettuata in data 22 Agosto 1997 e dalla esecuzione dei predetti lavori, il godimento e la disponibilità dell’intera area. Conseguentemente ritiene di avere diritto al risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima (e cioè dal 16 Dicembre 2001 ed ancora in essere) relativamente alle seguenti aree, sebbene non siano state radicalmente ed irreversibilmente trasformate: mq. 578 della particella n. (omissis) del Foglio (omissis), mq. 1486 della particella n. (omissis) del Foglio (omissis) e, infine, il capannone in acciaio adibito a scuola di danza insistente su tale particella n. (omissis) del Foglio (omissis).
6.1. La censura è infondata.
6.2. Il Collegio, in accoglimento di quanto rilevato dall’An., osserva in primo luogo che l’appellante, sebbene si sia soffermato nell’affermare l’avvenuta trasformazione delle aree indicate, non ha invece mosso alcuna forma di contestazione sul secondo punto motivazionale di tale capo della sentenza di primo grado, nel quale il primo giudice afferma il difetto di prova della regolarità edilizia delle opere insistenti sui terreni in relazione ai quali si chiede il risarcimento. Invero, tanto il capannone più grande, destinato precedentemente – secondo la ricostruzione del ricorrente – ad officina meccanica, quanto quello più piccolo riconducibile al “capannone in acciaio adibito a scuola di danza”, come indicato negli atti di parte ricorrente, entrambi ricadenti nel lotto a valle, risultano privi di evidenza catastale, non essendo mai stati dichiarati all’Agenzia del Territorio, né risultano essere stati versati in giudizio i relativi titoli edilizi o dimostrata la realizzazione degli stessi in data anteriore al 1° settembre 1967.
Conseguentemente, in conformità alla consolidata giurisprudenza, non pare neppure ipotizzabile un risarcimento di pregiudizi patrimoniali nel caso in cui gli stessi riguardino beni abusivamente edificati, non essendo questi ultimi commerciabili o suscettibili di formare oggetto di diritti (in questo senso, da ultimo, Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 19305 del 12 settembre 2014).
6.3. In secondo luogo, condividendo quanto sul punto affermato dal primo giudice, dall’esame della documentazione agli atti e dall’istruttoria effettuata nel primo grado del giudizio emerge che la sola area effettivamente occupata è stata quella ricadente nel lotto ad est (a monte) della superstrada S.S. 106, e precisamente le particelle derivate dalla ex particella n. (omissis), mentre l’area situata a valle è sempre rimasta nella disponibilità del ricorrente.
Dalla consulenza tecnica effettuata in primo grado risulta infatti che solo i terreni situati nel lotto a monte della superstrada S.S. 106 sono stati effettivamente appresi ed utilizzati dall’AN., a differenza di quanto invece avvenuto per quelli situati a valle (la particella derivata dalla ex (omissis) oggi particella (omissis) di mq.350, la particella derivata dalla ex (omissis) oggi particella (omissis) di mq.770 e parte del capannone ex scuola di danza di mq.280, ricadente per la maggior parte sulla particella (omissis)), in relazione ai quali si riscontra che, pur essendo stato redatto il relativo verbale di immissione in possesso, gli stessi non risultano essere mai stati sottratti all’effettiva disponibilità dei loro proprietari.
6.4. La censura risulta pertanto infondata, alla luce dei principi formulati dalla uniforme giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, sulla non configurabilità di danni su beni rimasti nella disponibilità del proprietario perché riguardanti aree occupate con l’immissione in possesso, ma non irreversibilmente e radicalmente trasformate.
6.4.1. Al riguardo, quanto al riparto dell’onere probatorio, sebbene la Suprema Corte sia solita affermare che non spetti indennità (o risarcimento) per espropriazione illegittima se non vi è stata in concreto perdita del godimento, che deve essere provato dal privato espropriato, d’altro canto le recenti pronunce precisano che “la redazione del verbale di immissione in possesso in favore dell’ente espropriante, in conseguenza della pronuncia di un decreto di occupazione, fa presumere che la P.A., beneficiaria dell’occupazione stessa, si sia effettivamente impossessata dell’immobile e, nel contempo, esonera il proprietario espropriato dall’onere di provare l’avvenuto spossessamento, sicché, una volta accertata l’immissione in possesso, qualora l’immobile sia restituito prima dell’esaurimento temporale del periodo autorizzato, grava sull’Amministrazione la prova di avere provveduto alla sua restituzione” (Cass. civ., Sez. I, s. n. 7248 del 27 marzo 2014).
6.4.2. Ad ogni modo, occorre riscontrare che, in ragione delle risultanze della istruttoria effettuata prima descritte, non v’è dubbio sulla dimostrazione della restituzione dei beni in questione e dell’assenza della perdita del godimento di essi da parte del proprietario.
6.5. Per converso, non si rinviene dagli atti prova della irreversibile e radicale trasformazione dell’area, essendosi l’appellante limitato ad affermare apoditticamente che la sussistenza dello spossessamento deriverebbe direttamente dall’occupazione disposta con decreto del Prefetto della Provincia di Reggio Calabria n. 503 del 6 maggio 1997 e dalla conseguente immissione in possesso del 22 agosto 1997.
6.5.1. Né, a tali fini, può in qualche modo contribuire il documento AN.-Impresa Merlo, rubricato “atto di offerta dell’indennità”, versato agli atti nel corso del primo grado di giudizio, non rinvenendosi in esso specificazioni in ordine alla materiale occupazione delle aree anzidette, in quanto l’obiettivo con esso perseguito era esclusivamente quello di presentazione dell’offerta dell’indennità.
7. Con un terzo motivo di appello il ricorrente censura la sentenza appellata, nella parte in cui rigettava la domanda con cui il ricorrente aveva chiesto il risarcimento del valore dell’area inclusa nella particella (omissis) del Foglio (omissis) posta a monte della “SS. Jonica 106”, in quanto irreversibilmente e radicalmente trasformata, nonché il risarcimento del mancato godimento della medesima area, dalla scadenza dell’occupazione legittima sino alla proposizione del ricorso n. 112/2010 dinanzi al TAR di Reggio Calabria, da interpretarsi come rinuncia abdicativa alla proprietà del bene.
In particolare, il Giudice di primo grado, riscontrato, come visto, che l’apprensione effettiva e l’esecuzione dei lavori erano state limitate alla sola particella n. (omissis), frazionata nelle particelle (omissis), dovendo invece essere escluse per le particelle n. (omissis), ritiene inammissibile per difetto di legittimazione attiva la domanda di risarcimento del valore svolta relativamente alla prima particella, essendo questa stata pignorata sin dal 26 ottobre 2001 e trasferita per procedura esecutiva con decreto del Tribunale di Reggio Calabria del 3 dicembre 2007, quindi in data precedente il ricorso (n. 112/2010, notificato in data 26 marzo 2010).
Quanto invece alla domanda di risarcimento per il mancato godimento dell’area dalla scadenza dell’occupazione legittima sino alla proposizione del ricorso n. 112/2010 (che è equivalsa a rinuncia abdicativa), il Giudice di primo grado, riconosciuta la legittimazione del ricorrente fino alla vendita all’asta conseguente al pignoramento, la respinge perché il pignoramento (26 ottobre 2001) avveniva prima della scadenza dell’occupazione legittima (22 agosto 2002), quindi l’occupazione illegittima incideva su una proprietà già vincolata (col pignoramento).
7.1. In ordine alla prima delle due domande, in senso contrario, l’appellante sostiene la nullità e/o l’inefficacia del decreto di trasferimento reso nell’ambito della procedura di esecuzione immobiliare in data 3 dicembre 2007, in quanto in quel momento l’area risultava già acquisita al demanio statale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 822 comma secondo del Codice Civile, al momento della destinazione alla viabilità pubblica. Da ciò conseguirebbe, pertanto, la legittimazione del ricorrente a chiedere il risarcimento del valore dell’area.
7.1.1. L’An. eccepisce al riguardo l’inoperatività della c.d. occupazione appropriativa che, secondo l’appellante, avrebbe determinato l’acquisizione dell’area da parte dell’amministrazione, nonostante la mancata conclusione del procedimento di esproprio vista la mancata adozione nei termini del decreto di esproprio.
7.2. La censura non è fondata.
7.2.1. In relazione alla particella n. (omissis), frazionata nelle particelle (omissis), alla quale – come già detto – deve essere circoscritta l’avvenuta apprensione effettiva e l’esecuzione dei lavori, va affermato che già in data ampiamente precedente il ricorso introduttivo del giudizio (n. 112/2010, notificato in data 26 marzo 2010) la stessa veniva trasferita in favore del Sig. Lo. Gi., in esito a procedura esecutiva, con decreto del Tribunale di Reggio Calabria del 3 dicembre 2007.
A fronte di tale dato, da considerarsi certo poiché risultante dalle visure catastali ed ipotecarie acquisite nell’esecuzione della consulenza tecnica d’ufficio in primo grado, si registra la totale assenza di prova contraria da parte dell’appellante, il quale, per la riforma della sentenza del T.a.r. sul punto, avrebbe dovuto fornire dimostrazione del mantenimento della sua proprietà fino alla proposizione del ricorso introduttivo.
7.2.2. D’altro canto, non può essere accolta la tesi di parte appellante che fa discendere la legittimazione del ricorrente dalla nullità e/o inefficacia del decreto di trasferimento, ritenendo in quel momento l’area già acquisita al demanio statale ex art. 822, comma 2, c.c..
Una tale forma di acquisizione (c.d. occupazione appropriativa), oltre a contrastare con le cennate risultanze catastali e con l’esito del procedimento di esecuzione (che, come visto, dimostrano l’avvenuto trasferimento del bene dal sig. Ve. al sig. Lo.), non risulta infatti aver trovato finora – nella vicenda di specie – alcun riconoscimento in sede giurisdizionale e si pone peraltro in aperto contrasto con i principi più volte affermati dalla recente giurisprudenza (cfr. sentenze CEDU Carbonara e Ventura c. Italia, 30 maggio 2000; Scordino c. Italia, 15 e 29 luglio 2004; Acciardi c. Italia, 19 maggio 2005; De Angelis c. Italia, 21 dicembre 2006; Pasculli c. Italia, 4 dicembre 2007; Cons. Stato sez. VI 10 maggio 2013 n. 2559; sez. IV 29 agosto 2012, n. 4650 e 27 gennaio 2012, n. 427) e con l’introduzione della c.d. aquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001.
7.2.3. Deve, di conseguenza, essere rilevato il difetto di legittimazione attiva in capo al ricorrente con riferimento alla domanda di risarcimento del valore dell’area inclusa nella particella (omissis) del Foglio (omissis) posta a monte della “SS. Jonica 106”, lo stesso non essendo più proprietario dell’area alla data della proposizione del ricorso.
7.2.4. Diversamente, va riconosciuta la legittimazione del ricorrente, in relazione alla domanda di risarcimento per il mancato godimento dell’area dalla scadenza dell’occupazione legittima sino alla proposizione del ricorso di primo grado, nel periodo che arriva fino alla vendita all’asta conseguente al pignoramento.
7.3. Al riguardo, in merito alla seconda motivazione resa sul punto dal TAR, l’appellante sostiene che l’occupazione legittima sarebbe cessata non in data 22 agosto 2002 ma in data 15 dicembre 2001, come espressamente disposto nel decreto del Prefetto della Provincia di Reggio Calabria n. 503 del 6 Maggio 1997, con la conseguenza che l’occupazione sarebbe divenuta illegittima anteriormente al pignoramento del 26 ottobre 2001.
7.3.1. Ai fini della ricostruzione cronologica delle vicende, occorre ricordare che:
– in data 15 febbraio 1996 l’AN. approvava il progetto agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità;
– in data 6 maggio 1997 veniva adottato il decreto di autorizzazione all’occupazione in via temporanea e d’urgenza fino al 15 dicembre 2001;
– in data 22 agosto 1997 l’AN. procedeva all’immissione in possesso e alla contestuale redazione dello stato di consistenza delle porzioni dei predetti immobili.
7.3.2. Com’è noto, ai sensi dell’art. 20, comma 2, legge n. 865/71, applicabile ratione temporis al caso in esame, il periodo di occupazione legittima decorre dalla data di immissione in possesso e “l’occupazione può essere protratta fino a cinque anni”, così essendo fissato un termine massimo di natura perentoria alla compressione del diritto di proprietà del privato per ovviare, con l’occupazione d’urgenza, a situazioni di carattere impellente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 giugno 2016 n. 2888).
7.3.3. Risulta pertanto corretta l’individuazione della scadenza dell’occupazione legittima nella data del 21 agosto 2002, dovendosi quindi far decorrere l’illegittimità della condotta amministrativa dal giorno immediatamente successivo (22.08.2002).
A tale data, come rilevato dal primo giudice, il bene risultava dunque già gravato da pignoramento, avvenuto in data 26 ottobre 2001, con la conseguenza che va disconosciuto il verificarsi di pregiudizi patrimoniali su di una proprietà che risultava al tempo già vincolata e quindi non più nella disponibilità del proprietario.
7.3.4. Peraltro, la censura, oltre a risultare generica laddove si limita ad escludere che il pignoramento possa costituire un ostacolo al riconoscimento del diritto al risarcimento senza motivare alcunché, appare del tutto sfornita di prova in ordine alla disponibilità del bene eventualmente concessa all’esecutato nella pendenza del procedimento di esecuzione ed all’effettivo utilizzo di esso a seguito del detto pignoramento.
7.4. In conclusione, il motivo di appello non può trovare accoglimento.
8. Con un quarto ed ultimo motivo di appello il ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza appellata laddove respinge la domanda inerente il risarcimento degli altri danni dedotti, diversi da quello strettamente inerente lo spossessamento del terreno (danni alle condutture, interruzione dell’attività aziendale, danno morale), ritenendo prescritto il relativo credito azionato, in assenza di prova di atti interruttivi. Il Tar, in particolare, fa decorrere il termine quinquennale del diritto al risarcimento del danno dalla scadenza del periodo di occupazione legittima ovvero, al più, dalla scadenza dell’autorizzazione temporanea scaturente dai decreti prefettizi aventi ad oggetto i beni in esame (15.12.2004).
8.1. Il Collegio osserva in primo luogo che i danni oggetto del motivo di appello in esame vanno specificamente individuati, oltre che nei danni morali, nella demolizione del muro in calcestruzzo, nel danneggiamento degli scarichi fognari e nell’interruzione dell’attività aziendale.
In merito a quest’ultima, in particolare, si fa riferimento, per la loro quantificazione, esclusivamente al danneggiamento delle essenze da frutto radicate sul terreno (quantificato in euro 1.000,00) ed alla svalutazione della porzione residua del complesso immobiliare causata dall’interruzione dell’originario transito di collegamento alla S.S. Jonica 106 e dall’interramento dei materiali derivati dalla demolizione delle opere murarie (quantificata in euro 4.949,00).
Come già anticipato al punto 5, deve pertanto ritenersi passata in giudicato la statuizione del primo giudice sulla domanda di risarcimento dei danni prettamente economici derivanti dalla chiusura, a causa dell’illegittima occupazione del terreno, dell’attività economica (officina meccanica) avviata in uno dei capannoni insistenti sulle aree in questione.
8.1.1. La specifica individuazione dei danni di cui si chiede il ristoro porta ad escludere che gli stessi, ad eccezione dei danni morali, possano essere qualificati, a differenza del danno dallo spossessamento del terreno, quali danni permanenti.
8.2. Risulta pertanto possibile individuare un giorno fisso ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno ex art 2947 c.c. (“giorno in cui il fatto si è verificato”).
Al riguardo, non essendo stata fornita differente prova da parte appellante, lo stesso deve essere individuato nel momento in cui l’occupazione d’urgenza è divenuta illegittima, ossia nella scadenza dei cinque anni dall’immissione in possesso dei beni, già individuata nel 22 agosto 2002.
Il termine di maturazione della prescrizione (22 agosto 2007) risultava quindi ampiamente trascorso alla data della notificazione del ricorso giurisdizionale (6 marzo 2010).
8.3. Non risultano, del resto, acquisiti agli atti del giudizio eventuali atti interruttivi.
Non può infatti ritenersi idonea a tal fine la diffida del 12 agosto 2008, avente ad oggetto “Espropriazione per pubblica utilità: Lavori per la costruzione di svincolo alla viabilità locale – tratto svincolo Arangea – Torrente d’Armo – costruzione svincolo Manderiti e asta di raccordo all’Aeroporto di Reggio Calabria – Raccordo Autostradale di Reggio Calabria – S.S. n. 106 ter – S.S. n. 106 Jonica”.
Sebbene con tale atto il ricorrente avesse richiesto la liquidazione in suo favore delle spettanze a lui dovute con il computo di interessi e rivalutazione monetaria, tale richiesta presenta carattere generico al punto da non potere valere a fini interruttivi del termine prescrizionale, non annoverando alcuna indicazione di dettaglio in ordine ai singoli danni di cui ora si chiede ristoro.
8.4. In conclusione, attesa l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, la censura non può trovare accoglimento.
8.5. Infondata è anche la domanda di risarcimento del danno morale, in quanto generica e del tutto sfornita di supporto probatorio.
9. In ragione delle sopra esposte considerazioni, l’appello deve essere respinto.
10. Le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, attesa la complessità giuridica e fattuale della vicenda.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
Antonino An.tasi – Presidente
Fabio Taormina – Consigliere
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Giuseppe Castiglia – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere, Estensore

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