Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 13 novembre 2017, n. 5197. L’ingiustizia e la sussistenza stessa del danno da ritardo della P.A. non possono, in linea di principio, presumersi iuris tantum

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8. Ricostruiti in questi termini i fatti di causa, deve innanzitutto rilevarsi che non è corretta la prospettazione dell’appellante che parcellizza il tempo del procedimento, incentrando le sue difese sul tempo intercorso tra il 14 dicembre 2010 ed il 30 giugno 2011, che sarebbe comunque superiore al termine di 180 previsto per il rilascio dell’autorizzazione unica. Ed, in particolare, il lasso di tempo intercorso tra la data dell’adozione del provvedimento dichiarativo della chiusura della conferenza del 08.03.2011 e quello di convocazione del Comune di Omissis e della società appellante per la sottoscrizione della convenzione. Del pari, non convince la posizione dell’appellante, che sostiene il colpevole ritardo nell’acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica, non prodotto dal comune in seno alla conferenza di servizi del 12 gennaio 2010.
La ricostruzione dei fatti sopra offerta, infatti, chiarisce come l’amministrazione abbia serbato un comportamento collaborativo nell’interlocuzione con la società appaltante, che per carenze alla stessa imputabili ha più volte dovuto integrare la documentazione necessaria sia ai fini dell’autorizzazione in conferenza sia ai fini del rilascio del provvedimento finale.
Inoltre, assume particolare rilievo sia per escludere il nesso di causalità della condotta dell’amministrazione, che per escluderne qualsiasi profilo di colpa, la circostanza che l’evento dannoso denunciato dall’odierno appellante attiene al mancato accesso agli incentivi pubblici oltre al valore della produzione di energia, che non discende in via immediata dal rilascio dell’autorizzazione unica, ma dalla mancata costruzione e messa in esercizio dello stesso prima che la normativa statale sugli incentivi in favore dei grandi impianti subisse una radicale modifica.
Fatti quest’ultimi rispetto ai quali il superamento di 15 giorni del termine di 180 giorni, tra il 14 dicembre 2010 ed il 30 giugno 2011, risulta assolutamente irrilevante. Come non imputabile alla Regione, né in qualche modo causale rispetto alla produzione del supposto danno è il tardivo rilascio del parere paesaggistico da parte del Comune, considerato che la società appellante proprio in ragione dei rilievi espressi nel detto parere depositava alla Regione una ulteriore variante del lay-out dell’impianto fotovoltaico.
Né può registrarsi un ritardo colpevole imputabile all’amministrazione per fatti antecedenti: non va, infatti, dimenticato che la società appellante presentava in data 05 agosto 2008 alla Regione Puglia il progetto, mentre, solo in data 07 agosto 2009 n. 8831, la stessa Regione poteva avviare il procedimento a causa delle carenze documentali attribuibili alla stessa società appellante e che la conferenza di servizi del 12 gennaio 2010 non poteva sortire esito positivo per le ulteriori mancanze corrette solo successivamente con le necessarie modifiche progettuali.
Da ciò si desume che da un lato non sussiste alcun collegamento causale tra il danno lamentato dalla società appellante ed il comportamento procedimentale serbato dall’amministrazione; dall’altro che tale comportamento non può qualificarsi come colposo.
Ciò esime il Collegio dall’esaminare le ulteriori doglianze in ordine alla prova del quantum debeaur in assenza di un interesse da parte dell’appellante.
10. L’appello in esame deve essere, quindi, in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta, in parte lo dichiara inammissibile.
Condanna De.St.3 S.r.l. al pagamento delle spese dell’odierno grado di giudizio, che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila), oltre accessori di legge in favore della Regione Puglia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente
Fabio Taormina – Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere, Estensore
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Luca Lamberti – Consigliere

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