Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 13 novembre 2017, n. 5197. L’ingiustizia e la sussistenza stessa del danno da ritardo della P.A. non possono, in linea di principio, presumersi iuris tantum

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5. Dal canto suo in sede di replica la società appellante espone il suo opposto punto di vista.
6. L’appello è in parte infondato ed in parte inammissibile e non può essere accolto.
Occorre premettere, al riguardo, che la riproposizione in seconde cure della domanda risarcitoria proposta in primo grado per il tramite dell’odierno gravame comporta che l’infondatezza di una delle censure proposte avverso una delle motivazioni in ragione delle quali il primo giudice ha disatteso la richiesta risarcitoria fa venire meno l’interesse della società all’esame delle ulteriori doglianze.
7. La giurisprudenza di questo Consiglio con orientamento pacifico (Cons. St., Sez. V, 25 marzo 2016, n. 1239; Id., sez. IV, 10 giugno 2014, n. 2964; Id., 4 maggio 2011, n. 2675) ha chiarito che l’ingiustizia e la sussistenza stessa del danno da ritardo della P.A. non possono, in linea di principio, presumersi iuris tantum, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo nell’adozione del provvedimento amministrativo favorevole, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda. In particolare, occorre verificare la sussistenza sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quello di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante): in sostanza, il mero “superamento” del termine fissato ex lege o per via regolamentare alla conclusione del procedimento costituisce indice oggettivo, ma non integra “piena prova del danno”.
Tanto premesso al fine di accertare le presenza degli elementi costitutivi dell’illecito (ingiustizia del danno, nesso causale ed elemento soggettivo) occorre ricostruire nel dettaglio lo svolgersi degli eventi procedimentali dai quali sarebbe originato il danno lamentato dall’odierno appellante.
Dagli atti acquisiti al fascicolo del presente giudizio e dalle affermazioni delle parti risulta che: I) la società appellante presentava in data 05 agosto 2008 alla Regione Puglia, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 387/2003, un progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 4,93 MW, da realizzarsi nel Comune di Omissis (LE); II) l’amministrazione regionale con nota in data 10 settembre 2008 n. 9666 inoltrava richiesta di integrazione della documentazione tecnica ed amministrativa relativa a detto progetto; III) la società appellante, con nota acquisita al protocollo regionale in data 03 novembre 2008 prot. n. 10741, con nota del 21 aprile 2009 (prot n. 046 del 22.04.2009 n. 4516) e con nota del 27 luglio 2009 (prot. 046 del 30.07.2009 n. 8594) depositava la documentazione integrativa richiesta; IV) in data 07 agosto 2009 n. 8831, l’amministrazione regionale comunicava agli Enti interessati al procedimento in questione di aver formalmente avviato lo stesso; IV) in data 12 gennaio 2010 si svolgeva la conferenza di servizi che riscontrata l’assenza del parere da parte del Comune di Omissis, sospendeva il giudizio per acquisire il parere del servizio urbanistico regionale sull’aspetto paesaggistico dell’area; V) intervenuto il parere negativo dell’amministrazione comunale, l’appellante con nota del 20.01.2010 depositava alla Regione una ulteriore variante del lay-out dell’impianto fotovoltaico, rispettando le prescrizioni del Comune di Omissis, e chiedendo la riconvocazione della conferenza di servizi; VI) l’amministrazione regionale con nota prot. n. A00079/5738 del 22 marzo 2010, acquisita dall’Area Regionale Energia, Reti ed Infrastrutture materiali per lo sviluppo in data 08 aprile 2010, rilasciava parere favorevole “per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P limitatamente alle aree ricadenti in A.T.E. C con esclusione delle aree interessate dalla presenza di A.T.D. boschi e macchie (come rilevabile dalla cartografia ortofotodigitale in atti) e della relativa area annessa di 100 m secondo l’art 3.10 delle N.T.A. del PUTT/P; VII) in data 14 dicembre 2010 si teneva una seconda riunione della conferenza di servizi che si concludeva, invitando la società ad ottemperare alla richiesta di documentazione integrativa formulata da alcuni enti; VIII) in data 13 aprile 2011 la società appellante prima del deposito degli elaborati richiesti in sede di conferenza provvedeva agli adempimenti finali previsti dalla normativa; IX) la sottoscrizione degli atti di impegno e convenzione tra società, Comune e Regione si aveva in data 13 aprile 2011; X) la prova dell’adempimento agli obblighi derivanti dalle disposizioni transitorie del DM 10.09.2010 (linee guida statali), della DGR 3029/2010 e del Regolamento Regionale n. 24/2010, veniva fornita dall’appellante in data 13 giugno 2011; XI) infine, in data 17 giugno 2011 l’amministrazione appellata rilasciava l’autorizzazione unica relativa alla costruzione ed all’esercizio di un impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte fotovoltaica della potenza di 4,93 MW da realizzarsi nel Comune di Omissis.

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