L’ingiustizia e la sussistenza stessa del danno da ritardo della P.A. non possono, in linea di principio, presumersi iuris tantum, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo nell’adozione del provvedimento amministrativo favorevole, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda. In particolare, occorre verificare la sussistenza sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quello di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante): in sostanza, il mero “superamento” del termine fissato ex lege o per via regolamentare alla conclusione del procedimento costituisce indice oggettivo, ma non integra “piena prova del danno”.
Sentenza 13 novembre 2017, n. 5197
Data udienza 19 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9306 del 2013, proposto da:
De.St.3 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Fe.Ma., con domicilio eletto presso lo studio Ni.La. in Roma, via (…);
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Ma.To., con domicilio eletto presso lo studio Regione Puglia Delegazione in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE I, n. 1148/2013, resa tra le parti, concernente risarcimento danno per ritardo rilascio autorizzazione costruzione ed esercizio impianto eolico.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2017 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Massa e Torrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Puglia l’odierna appellante invocava il risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo con cui la Regione Puglia aveva rilasciato l’autorizzazione unica, ai sensi del d.lgs. n. 387/2003, relativa alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di 4,93 MW, sito nel Comune di Omissis.
2. Il primo giudice respingeva il ricorso sia perché riteneva non fornita la prova dei danni asseritamente subiti dalla ricorrente, sia perché non rilevava la sussistenza di manifeste violazioni di legge colposamente commesse dall’amministrazione, sia perché riteneva che la condotta serbata dalla stessa ricorrente avesse interrotto il nesso di causalità tra la condotta dell’amministrazione e la lesione denunciata.
[…segue pagina successiva]
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