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38.2. Nel merito, il motivo – ora vagliato con la cognizione piena propria della fase di merito – è infondato.
38.3. Come prima si è visto, la disciplina di settore prevede il riesame dell’a.i.a al verificarsi di determinati eventi, quale la sopravvenienza di una nuova normativa. Nel frattempo, “fino alla pronuncia dell’autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l’attività sulla base dell’autorizzazione in suo possesso” (art. 29 octies, ultimo comma, del codice dell’ambiente).
38.4. Nulla è nella disposizione che possa far supporre l’intento del legislatore di incidere sul momento dell’efficacia del decreto ministeriale, che – come non è contestato fra le parti – è entrato in vigore il 26 settembre 2015. La ricordata disposizione dell’art. 29 octies significa solo che il conferimento di rifiuti non consentiti sino al rilascio dell’a.i.a. riesaminata non dà luogo all’applicazione di sanzioni, non anche – come invece pretende la società appellante – che possano permanere in discarica rifiuti ormai vietati in base a una disciplina generale nuova e conosciuta (o almeno obiettivamente conoscibile), a fronte della quale non può sussistere in capo all’operatore del settore alcun affidamento tutelabile a proseguire l’attività di gestione sulla base e nei termini di una normativa non più vigente. Deve perciò ritenersi che la nuova autorizzazione, quanto alle prescrizioni e alle limitazioni imposte, sia solo dichiarativa (e non costitutiva) di una regolamentazione posta dal d.m. con efficacia diretta e immediata, anche perché una diversa ricostruzione del sistema condurrebbe a una inammissibile applicazione del d.m. “a chiazze di leopardo”, rendendo incerta e ondivaga l’efficacia di una normativa di tutela che, a salvaguardia di valori primari come la salute e l’ambiente, deve essere necessariamente osservata in modo uniforme in tutto il territorio dello Stato.
39. Con l’ultimo motivo, la società propone doglianze che – come ha correttamente rilevato il T.A.R. – investono in realtà il decreto di riesame dell’a.i.a., una volta adottato il quale l’ordinanza di rimozione non implica una nuova valutazione delle caratteristiche dei rifiuti conferiti e della loro pericolosità per la salute e per l’ambiente, ha carattere strettamente consequenziale e costituisce anzi atto dovuto.
39.1. Il motivo è perciò infondato.
40. La reiezione nel merito di tutti i motivi dell’appello comporta la reiezione della domanda risarcitoria, che andrebbe in ogni caso respinta sia perché è mancata qualunque allegazione e prova dell’an, sia perché l’ordinanza cautelare della Sezione ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, cosicché l’ordine di rimozione non appare essere stato eseguito.
41. Dai rilievi che precedono discende che entrambi gli appelli sono integralmente infondati e vanno perciò respinti, con conferma delle impugnate sentenze del T.A.R. per il Veneto n. 990/2016 e n. 1405/2016, quest’ultima con motivazione parzialmente diversa.
42. Quanto al ricorso n. r.g 2016/8712, le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza, secondo la legge, e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dei criteri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55, in favore della Provincia di Verona e della Regione Veneto.
Vista la novità della questione, le spese di lite relative al ricorso n. r.g. 2017/157 possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li respinge e, per l’effetto, conferma le impugnate sentenze del T.A.R. per il Veneto n. 990/2016 e n. 1405/2016, quest’ultima con motivazione parzialmente diversa.
Quanto alle spese di giudizio:
quanto al ricorso n. r.g 2016/8712, condanna la società al pagamento delle spese in favore della Provincia di Verona e della Regione Veneto nell’importo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre agli accessori di legge (15% a titolo di rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A.), per ciascuno degli enti;
compensa fra le parti le spese relative al ricorso n. r.g. 2017/157.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente
Fabio Taormina – Consigliere
Carlo Schilardi – Consigliere
Giuseppe Castiglia – Consigliere, Estensore
Luca Lamberti – Consigliere
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