Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 13 dicembre 2017, n. 5882. In riferimento alle autorizzazioni e gestione delle discariche

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16. La società appellante ha prodotto documentazione e depositato memorie con le quali ha replicato agli argomenti della Regione, sostenendo l’irrilevanza delle linee guida dell’ISPRA (memoria del 3 novembre 2017), e della Provincia, insistendo sul proprio interesse a ottenere l’accertamento dell’illegittimità della diffida provinciale che potrebbe costituire un precedente pregiudizievole nella parte in cui contesta la non conformità di alcuni conferimenti (memoria del successivo 13 novembre).
17. La Regione ha replicato con memoria depositata il 14 novembre scorso.
18. All’udienza pubblica del 5 dicembre 2017, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.
19. (ricorso n. r.g 2017/157) Con ordinanza n. 209473 del 27 maggio 2016, la Regione Veneto ha ingiunto alla società Pr. Am. s.p.a. di provvedere entro sei mesi alla rimozione di tutti i carichi di rifiuti pericolosi non appartenenti al capitolo 19 del c.e.r. conferiti a partire dall’entrata in vigore del decreto ministeriale 24 giugno 2016.
20. La società ha impugnato l’ordinanza con quattro motivi di ricorso.
21. Con ordinanza del 17 novembre 2016, adottata nelle more del giudizio, la Regione ha prorogato al 29 febbraio 2017 il termine per l’asportazione dei rifiuti.
22. Con sentenza 19 dicembre 2016, n. 1405, il T.A.R. per il Veneto, sez. III, dopo avere rigettato una eccezione di inammissibilità formulata dalla Regione, in parte ha dichiarato inammissibile e in parte ha respinto il ricorso, condannando la società al pagamento delle spese di giudizio.
23. La società ha interposto appello avverso la sentenza n. 1405/2016, formulando assieme anche una domanda cautelare.
24. Dopo avere esposto i termini della complessiva vicenda, la società ha riproposto i motivi del ricorso di primo grado, non accolti dal T.A.R.:
a) illegittimità derivata da quella del decreto n. 15/2016, oggetto dell’appello n. r.g. 8712/2016, il cui accoglimento si rifletterebbe immediatamente sull’atto oggetto del nuovo contenzioso;
b) e c) violazione dell’art. 29 octies, ultimo comma, del codice dell’ambiente, perché sino al rilascio della nuova a.i.a. il gestore avrebbe legittimamente proseguito nella propria attività sulla base dell’autorizzazione in suo possesso e sarebbe illegittimo ingiungere, con efficacia retroattiva, l’asportazione dei rifiuti conferiti in pendenza di riesame. La pronunzia di inammissibilità del Tribunale territoriale per mancata impugnazione del decreto n. 15/2016, atto presupposto, sarebbe errata perché, sotto il profilo di specie, il decreto regionale sarebbe una comunicazione di avvio del procedimento, atto endoprocedimentale privo di natura autonomamente lesiva, mentre l’ordinanza impugnata non avrebbe natura prettamente attuativa del decreto presupposto, ma carattere conclusivo di un procedimento;
d) eccesso di potere per violazione dei principi di proporzionalità, necessità adeguatezza e ragionevolezza, in quanto l’ordine di asportazione si fonderebbe su un dato meramente formale e sarebbe stato adottato pur nella riconosciuta assenza di qualsiasi pericolo per la salute e per l’ambiente, come attesterebbe la motivazione dell’ordinanza di proroga del 27 maggio 2016. La tesi del T.A.R. del carattere ripetitivo della doglianza rispetto a quelle già respinte con la sentenza n. 990/2016 sarebbe infondata, perché nel primo giudizio non si sarebbe fatto alcun riferimento alla constatata irragionevolezza di un ordine di asportazione.
24.1. In conclusione, la società ha rinnovato la richiesta di annullamento degli atti impugnati e di risarcimento del danno.
25. La Regione Veneto si è costituita in giudizio per resistere all’appello e alla domanda cautelare. L’ente ha riproposto l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnazione degli atti presupposti (il decreto regionale n. 15/2016, estendendo il rilievo all’omesso gravame del decreto ministeriale 24 giugno 2015) e nel merito ha svolto gli argomenti già spesi in primo grado.
26. Con ordinanza 10 marzo 2017, n. 999, la Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta sospendendo l’esecutività del provvedimento impugnato ai fini di un miglior approfondimento dei punti controversi specie in relazione alla contestata retroattività dell’ordinanza impugnata;
27. Con successive memorie le parti hanno ribadito le rispettive tesi.
28. All’udienza pubblica del 5 dicembre 2017, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

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