Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 13 dicembre 2017, n. 5882. In riferimento alle autorizzazioni e gestione delle discariche

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29. In via preliminare il Collegio:
a) a norma dell’art. 70 c.p.a., riunisce gli appelli, che soggettivamente intercorrono fra le stesse parti e oggettivamente riguardano successive scansioni della medesima vicenda;
b) osserva che la ricostruzione in fatto, sopra riportata e ripetitiva di quella operata dal giudice di prime cure, non è stata contestata dalle parti costituite ed è comunque acclarata dalla documentazione versata in atti. Di conseguenza, vigendo la preclusione posta dall’art. 64, comma 2, c.p.a., devono darsi per assodati i fatti oggetto di giudizio.
30. (ricorso n. r.g. 2016/8712) Al primo motivo dell’appello, che contesta la competenza della Provincia ad adottare la diffida impugnata, l’ente ha opposto eccezioni in rito, che non sono fondate in quanto:
a) l’eccezione di inammissibilità del ricorso e dell’appello per mancanza di contenuti lesivi dell’atto trascura la circostanza, correttamente posta in luce dalla società, che la diffida è stata adottata sul presupposto della contestata non conformità di alcuni conferimenti e pertanto è suscettibile di costituire in futuro un precedente pregiudizievole, di cui l’autorità competente potrebbe tener conto in sede di irrogazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori, cosicché l’appellante avrebbe interesse a farne accertare l’illegittimità. Come ha osservato il Consiglio di Stato in una controversia analoga, in casi del genere sussiste l’interesse del privato a far venire meno una situazione di incertezza circa l’operato suo e dell’Amministrazione, e tale interesse può essere soddisfatto mediante una tutela non di annullamento, ma di accertamento (cfr. sez. V, 16 febbraio 2012, n. 796);
b) neppure può essere accolta l’eccezione di improcedibilità per mancata impugnazione della nota regionale del 30 settembre 2015 che, pur avendo ampio e articolato contenuto nelle premesse, si autoqualifica (anche richiamando gli artt. 7 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241) ed è nella sostanza una comunicazione di avvio del procedimento, atto tipicamente endoprocedimentale, sprovvisto di autonoma efficacia lesiva e come tale non soggetto a impugnazione. Diversamente da quanto assume la Provincia, questa caratteristica non muta per il solo fatto che la nota – peraltro nelle premesse – assieme esprima l’avviso dell’ufficio circa gli effetti dell’entrata in vigore del d.m. del 2016 e rappresenti l’esigenza di avviare una verifica del parametro ANC nonché della stabilità fisica e della capacità di carico dei rifiuti, a tal fine invitando la società a provvedere.
30.1. Nel merito, peraltro, il motivo è infondato.
30.2. La censura muove dal presupposto del carattere sanzionatorio della diffida (v. pag. 11 del ricorso), ma in tal modo – in primo luogo – non appare coerente con le considerazioni svolte per dar conto della mancata riproposizione del secondo, terzo e quarto motivo del ricorso introduttivo. Inoltre – e il rilievo è decisivo – sono del tutto corrette e meritano di essere condivise le considerazioni della Provincia secondo la quale, nell’ambito delle previsioni dell’art. 29 decies, comma 9, lett. a), b) e c), del codice dell’ambiente, nonché dell’art. 5 bis, comma 9, della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, occorre distinguere fra mere diffide, che rientrano nelle funzioni di controllo e accertamento attribuite all’ente dall’art. 197, comma 1, lett. b), del codice stesso, e diffide connesse a provvedimenti di sospensione o revoca dell’autorizzazione in corso, che hanno effettivamente natura sanzionatoria e ricadono nella competenza regionale. In tal senso è anche il precedente di questo Consiglio di Stato (sez. V, 25 luglio 2012, n. 4221) che l’appellante richiama, sia pure indirettamente, ma comunque non a proposito, a sostegno della propria tesi.
31. Con il secondo motivo dell’appello, la società sostiene che non si sarebbero verificati i presupposti cui l’art. 29 octies del codice dell’ambiente collega il necessario riesame del titolo già rilasciato.
31.1. Il comma 4 dell’art. 29 octies stabilisce:
“Il riesame è inoltre disposto, sull’intera installazione o su parti di essa, dall’autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:
(omissis)
d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono”.
31.2. L’appellante sostiene che il d.m. 24 giugno 2015 recherebbe modalità tecniche applicative, non conterrebbe norme di qualità ambientale e non sarebbe atto normativo, ma atto amministrativo generale.
31.3. Tuttavia la tesi trascura che il d.m.:
a) sul piano formale, da un lato, dà attuazione al regolamento 1357/2014/UE del 18 dicembre 2014 della Commissione europea, che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, e alla decisione della Commissione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, entrambi richiamati in premessa; dall’altro, deriva la sua legittimazione da una fonte normativa primaria e cioè dall’art. 7, comma 5, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, che demanda a un decreto ministeriale la determinazione dei criteri di ammissione dei rifiuti in discarica; fa dunque sistema con atti di fonte primaria europea e nazionale;
b) in termini sostanziali, nel porre requisiti più stringenti per consentire il conferimento nelle discariche ordinarie di rifiuti pericolosi, rappresenta comunque una “norma di qualità ambientale” (e non una semplice norma tecnica) sufficiente a integrare il presupposto previsto dalla legge e a rendere obbligatoria una nuova valutazione dell’a.i.a.
31.4. Da ciò, pertanto, l’infondatezza del motivo esaminato.

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