Nell’ambito delle previsioni dell’art. 29 decies, comma 9, lett. a), b) e c), del codice dell’ambiente, nonché dell’art. 5 bis, comma 9, della l.r. Veneto 16 aprile 1985, n. 33, occorre distinguere fra mere diffide, che rientrano nelle funzioni di controllo e accertamento attribuite alla Provincia dall’art. 197, comma 1, lett. b), del codice stesso, e diffide connesse a provvedimenti di sospensione o revoca dell’autorizzazione in corso, che hanno effettivamente natura sanzionatoria e ricadono nella competenza regionale
Sentenza 13 dicembre 2017, n. 5882
Data udienza 5 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8712 del 2016, proposto da Pr. Am. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Lu. Bi. e Do. Ia., con domicilio eletto presso quest’ultimo difensore in Roma, corso (…);
contro
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Ti. Mu., Ez. Za., An. Ma., con domicilio eletto presso quest’ultimo difensore in Roma, via (…);
Provincia di Verona, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati St. Ga., Gi. Bi., Is. So., con domicilio eletto presso il primo difensore in Roma, via (…);
sul ricorso numero di registro generale 157 del 2017, proposto da:
Pr. Am. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Lu. Bi., Do. Ia., con domicilio eletto presso quest’ultimo difensore in Roma, corso (…);
contro
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati An. Ma., Ti. Mu., Fr. Za., Ez. Za., con domicilio eletto presso il primo difensore in Roma, via (…);
Provincia di Verona, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per la riforma
quanto al ricorso n. 8712 del 2016:
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Veneto, sezione III, 6 settembre 2016, n. 990;
quanto al ricorso n. 157 del 2017:
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Veneto, sezione III, n. 19 dicembre 2016, n. 1405.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto e della Provincia di Verona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2017 il consigliere Giuseppe Castiglia;
Uditi per le parti gli avvocati Bi., Ga., Bi. e Ma.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. (ricorso n. r.g. 2016/8712) La società Pr. Am. s.p.a. gestisce nel Comune di (omissis) una discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili [nella quale – ai sensi dell’art. 7, comma 3, lett. c), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono ammessi anche rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto ministeriale previsto dal comma 5] sulla base dell’autorizzazione unica ambientale rilasciata e aggiornata dalla Regione Veneto con successivi decreti del segretario regionale per l’ambiente.
2. Con decreto n. 49 del 23 luglio 2009 la Regione ha ridotto la tipologia dei rifiuti pericolosi conferibili in discarica, limitandola ai rifiuti pericolosi che fossero non solo stabili e non reattivi, ma anche sottoposti a un trattamento preventivo di stabilizzazione.
3. La società ha impugnato il decreto regionale.
[…segue pagina successiva]
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