Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 13 dicembre 2017, n. 5875. La realizzazione dell’opera abusiva può ritenersi avvenuta solo se l’immobile e’ gia’ eseguito, sia pure al rustico, in tutte le sue strutture essenziali

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Dal sopralluogo effettuato sul posto, in data odierna, l’immobile a destinazione “abitazione e annesso agricolo” si presenta realizzato nella sola struttura portante di C.A. e rifinito nella copertura del tetto a tegole; la struttura rispetta le dimensioni indicate nel progetto approvato, ma sono stati riscontrati alcuni comignoli non previsti in progetto nel locale magazzino ad uso agricolo del piano terra.
L’altro manufatto agricolo al momento si presenta eseguito soltanto nei cordoli di fondazione e nella prima fila di blocchetti di tufo; le dimensioni rispettano il progetto approvato”.
Vi è dunque la prova che, ancora in epoca successiva alla data del 31.3.2003, le abitazioni abusive per cui è stato richiesto il condono non erano state “ultimate”, nel senso richiesto dall’art. 31, comma 2, della l. n. 47/85, siccome richiamato dall’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003 (“Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente.”).
Secondo la pacifica e pluriennale giurisprudenza formatasi a partire dal primo condono varato negli anni ’80 del secolo scorso, per accedere a tale beneficio è necessario che il manufatto abusivo abbia raggiunto la funzionalità propria della destinazione d’uso per la quale è stato richiesto il condono consentendosi, in particolare, il completamento delle sole opere già funzionalmente definite alla data indicata del legislatore, coincidenti, queste ultime, con la presenza di uno stato di avanzamento della realizzazione del manufatto tale da permetterne (fatte salve le sole rifiniture) la fruizione; in sostanza, l’immobile condonabile deve consistere in un organismo edilizio con una sua ben configurata staticità e adeguata consistenza planovolumetrica per il quale sia intervenuta l’ultimazione al rustico e cioè la intelaiatura, la copertura nonché i muri di tompagno (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. IV, 9.9.2016, n. 3837).
La realizzazione dell’opera abusiva può quindi ritenersi avvenuta solo se l’immobile è già eseguito, sia pure al rustico, in tutte le sue strutture essenziali, comprese le tamponature le quali sono necessarie per stabilire la relativa volumetria e la sagoma esterna; per quanto invece riguarda le opere interne o quelle non destinate ad uso non residenziale, la loro ultimazione è da ricollegare al completamento funzionale, inteso nel senso di sussistenza delle opere indispensabili a rendere effettivamente possibile l’uso per il quale sono state realizzate o l’uso diverso da quello a suo tempo assentito o incompatibile con l’originaria destinazione d’uso, nel caso di mutamento di quest’ultimo (Consiglio di Stato, sez. V, 3.6.2013, n. 3034).
Nel caso in esame, invece, risulta inequivocabilmente che, ancora al 18.7.2003, i lavori relativi alla c.e. n. 36/2002 erano regolarmente in corso, sicché non potevano essere venute ad esistenza le differenti opere, realizzate in difformità dal titolo rilasciato, per le quali è poi stato richiesto il condono.
3. In definitiva, per quanto appena argomentato, l’appello deve essere accolto, con la conseguente riforma della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti proposti in primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso e i motivi aggiunti di primo grado.
Condanna la parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore del Comune di (omissis) di Roma, che liquida complessivamente in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre gli accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente
Fabio Taormina – Consigliere
Carlo Schilardi – Consigliere
Giuseppe Castiglia – Consigliere
Silvia Martino – Consigliere, Estensore

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