Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 13 dicembre 2017, n. 5875. La realizzazione dell’opera abusiva può ritenersi avvenuta solo se l’immobile e’ gia’ eseguito, sia pure al rustico, in tutte le sue strutture essenziali

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Giova, al riguardo, richiamare il passaggio di siffatti provvedimenti secondo cui “la mancata ultimazione delle opere oggetto di condono la si evince anche dalla relazione tecnica di asseverazione allegata alla DIA n. 66 dell’1.7.2003, e dal sopralluogo dell’Ufficio Tecnico comunale del 18.7.2003, in cui si riscontra che la costruzione era completamente allo stato rustico [?]” e che “la dichiarazione resa dall’interessato circa l’ultimazione dell’opera alla data del 26.2.2003 risulta marginale ed insufficiente a confutare gli elementi ostativi in possesso dell’amministrazione (DIA n. 66/2003 – relazione dell’Ufficio Tecnico comunale del 18.7.2003, prot. 10169 e documentazione fotografica presentata dallo stesso richiedente) [?]” (così, in particolare, il provvedimento prot. n. 9495 del 12.5.2009).
Va ancora soggiunto che, proprio perché non risulta che siano stati versati agli atti del giudizio di primo grado, ragionevolmente non è a tali documenti che il TAR ha fatto riferimento laddove ha osservato che “dalla stessa verbalizzazione delle ispezioni compiute in loco dai propri funzionari emerge, al contrario di quanto dedotto dal Comune, che lo stato dei luoghi era idoneo a denotare con univocità la loro idoneità al cambio di destinazione d’uso oggetto del condono edilizio e le relative trasformazioni edilizie, seppure non ultimate, erano già ad uno stato di avanzamento tale da rendere definitiva la nuova volumetria e la nuova destinazione d’uso”
E’ quindi presumibile che tali rilievi si riferiscano alla descrizione degli abusi quale riportata dai tecnici del Comune nell’ordinanza di demolizione (con richiamo ad un sopralluogo dell’UTC del 9.10.2006), dalla quale effettivamente si desume, per l’abitazione “A” che “il ricovero macchine ed attrezzi agricoli ed il magazzino ad uso agricolo previsti nel progetto approvato rispettivamente al piano terra e al piano interrato, sono stati trasformati in residenziale. L’abitazione così come realizzata si presenta articolata su due piani, piano terra e piano primo; internamente è quasi completamente ultimata, fatta eccezione dei radiatori dell’impianto termico e del rivestimento della scala [?]” mentre per l’abitazione B “è stata cambiata la destinazione d’uso del locale autorimessa in residenziale; parte del locale è stato frazionato e accorpato all’abitazione A. [?] Al momento l’abitazione si presente internamente al grezzo, con tramezzature in forati di laterizio e priva di serramenti”
Poiché, tuttavia, questi accertamenti risalgono soltanto al 2006, ad essi non è possibile fare riferimento per verificare che gli abusi fossero stati ultimati entro la dead line, fissata, per il condono di cui alla l. n. 326/2003, al 31.3.2003.
Orbene – come dedotto dal Comune appellante – alla data del 18.7.2003 i tecnici comunali inviati ad effettuare un sopralluogo presso la proprietà Gentili in via (omissis) attestavano e documentavano con fotografie, quanto segue: “Da accertamenti d’ufficio risulta rilasciata ai signori di cui all’oggetto C.E. n. 36 del 28.6.2002, e D.I.A. n. 66 prot. 9122 dell’1.7.2003, per la costruzione di un’abitazione, annesso agricolo e di un pollaio in loc. (omissis).

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