Consiglio di Stato, sezione quarta, ordinanza 8 novembre 2017, n. 5144. Controversie attinenti le procedure e i provvedimenti della P.A. concernenti la produzione di energia e le infrastrutture di trasporto RTN e reti di trasporto dell’energia elettrica

L’art. 135, co. 1, lett. f) Cpa, nell’attribuire alla competenza funzionale inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma, le controversie di cui all’art. 133, co. 1, lett. o), Cpa (e cioè, le controversie “incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti”), limita, in tale ambito, detta attribuzione a due tipologie di controversie e precisamente: quelle “concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW”; quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti” e ciò con la sola eccezione delle controversie “relative ai poteri esercitati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas” (art. 14, co. 2, Cpa), in ordine alle quali sussiste competenza funzionale inderogabile del TAR della Lombardia, sede di Milano. Tra le controversie “relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale” devono intendersi ricomprese anche quelle afferenti alla rete di trasporto dell’energia elettrica; l’indicazione della “potenza termica superiore a 400MW”, utilizzata quale limite minimo per la individuazione delle controversie rientranti nella competenza funzionale del TAR del Lazio, è chiaramente riferita alle sole centrali termoelettriche, e non già anche alle reti di trasporto dell’energia elettrica.

Ordinanza 8 novembre 2017, n. 5144
Data udienza 21 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5517 del 2017, proposto da:

Gr. Te. e Bi. To., rappresentati e difesi dall’avvocato Se. Ca., con domicilio eletto presso lo studio Ma. Lu. Sc. in Roma, viale (…);

contro

Te. – Rete Elettrica Nazionale Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati Ma. Sa. Ed altri, con domicilio eletto presso lo studio Ma. Sa. in Roma, viale (…);

per regolamento di competenza

dell’ordinanza collegiale del T.A.R. CALABRIA – CATANZARO:SEZ. II n. 00820/2017, resa tra le parti, concernente risarcimento del danno causato da occupazione illegittima;

Visto il regolamento di competenza chiesto da Gr. Te. e Bi. To.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Te. – Rete Elettrica Nazionale Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 15 e 16, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2017 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Ca. e Sa.;

Visto il ricorso per regolamento di competenza con il quale i signori Te. Gr. e To. Bi. impugnano l’ordinanza 22 giugno 2017 n. 820 del TAR per la Calabria, sez. II;

Rilevato che con tale ordinanza il TAR per la Calabria, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale sul ricorso proposto dai signori Greco – Bianco avverso la società Te. s.p.a., e volto ad ottenere la declaratoria del diritto al risarcimento del danno loro causato dall’occupazione illegittima di suoli di loro proprietà ubicati nel Comune di Triolo, con conseguente condanna al pagamento di quanto dovutogli;

Rilevato che l’ordinanza impugnata, nell’affermare l’incompetenza del TAR per la Calabria, ha contestualmente indicato quale TAR funzionalmente competente il TAR per il Lazio con sede in Roma, e ciò in quanto

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *