Consiglio di Stato, sezione quarta, ordinanza 8 novembre 2017, n. 5144. Controversie attinenti le procedure e i provvedimenti della P.A. concernenti la produzione di energia e le infrastrutture di trasporto RTN e reti di trasporto dell’energia elettrica

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“l’appartenenza della linea elettrica, oggetto del presente giudizio, alla rete elettrica nazionale (quale risulta dal D.M. 25 giugno 1999 e dall’allegato 2 relativo alle reti di collegamento con centrali, depositato dalla società Te.), comporta l’applicazione degli artt. 14 e 136, co. 1, lett. f) c.p.a., che, nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, devolve alla competenza funzionale del TAR Lazio, sede di Roma, le controversie – anche in relazione alla fase cautelare ed alle questioni risarcitorie – comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della P.A. o dei soggetti a questa equiparati, aventi ad oggetto la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW, nonché di quelle relative a strutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti”;

Considerato che, avverso tale ordinanza, gli istanti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 14 e 135, co. 1, lett. f) d.lgs. n. 104/2010, nonché difetto di motivazione, in quanto “l’opera oggetto dell’occupazione del terreno degli appellanti riguarda non già la realizzazione di una centrale, ma semplicemente la costruzione di una linea elettrica” (linea elettrica a 150 KV Catanzaro – Feroleto), linea “per giunta avente potenza non superiore a 400 MW”, sottolineandosi, inoltre, l’impossibilità di una interpretazione estensiva dell’art. 135 cpa, trattandosi di norma derogatoria al principio di inderogabilità della competenza territoriale;

Vista la costituzione in giudizio di Te. s.p.a., che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Rilevato che l’art. 135, co. 1, lett. f) Cpa, nell’attribuire alla competenza funzionale inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma, le controversie di cui all’art. 133, co. 1, lett. o), Cpa (e cioè, le controversie “incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti”), limita, in tale ambito, detta attribuzione a due tipologie di controversie e precisamente:

– quelle “concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW”;

– quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti”;

e ciò con la sola eccezione delle controversie “relative ai poteri esercitati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas” (art. 14, co. 2, Cpa), in ordine alle quali sussiste competenza funzionale inderogabile del TAR della Lombardia, sede di Milano; Rilevato, pertanto, per quel che interessa nella presente sede:

a) che tra le controversie “relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale” devono intendersi ricomprese anche quelle afferenti alla rete di trasporto dell’energia elettrica (Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2016 n. 354; C.g.a.r.s., 29 maggio 2015 n. 373);

b) che la indicazione della “potenza termica superiore a 400MW”, utilizzata quale limite minimo per la individuazione delle controversie rientranti nella competenza funzionale del TAR del Lazio, è chiaramente riferita alle sole centrali termoelettriche, e non già (come sostenuto dai ricorrenti) anche alle reti di trasporto dell’energia elettrica;

considerato, pertanto, che nel caso di specie ricorrono le condizioni perché la controversia, come statuito dall’ordinanza impugnata, sia attribuita alla competenza funzionale inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma;

Ritenuto, infine, stante la natura della controversia, che sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese e gli onorari del presente giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Sezione Quarta,

definitivamente pronunciando sul regolamento di competenza proposto da Gr. Te. e Bi. To. (n. 55172017 r.g.), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’ordinanza impugnata.

Compensa tra le parti spese ed onorari del presente giudizio per regolamento di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi – Presidente

Fabio Taormina – Consigliere

Oberdan Forlenza – Consigliere, Estensore

Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere

Leonardo Spagnoletti – Consigliere

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