Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 24 novembre 2014, n. 5814

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUARTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5978 del 2011, proposto da:

Ma.Am., rappresentato e difeso dagli avv.ti Gi.Zo. e Ga.Pa., e presso il loro studio elettivamente domiciliato in Roma, al viale (…), per mandato a margine dell’appello;

contro

Comune di Osio Sotto, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito nel giudizio di primo grado e di appello;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Brescia, Sezione II, n. 501 del 29 marzo 2011, resa tra le parti, con cui è stato rigettato il ricorso in primo grado n.r. 743/2009, proposto per l’annullamento del decreto di esproprio del 28 aprile 2009, di trasferimento al Comune dell’edificio polifunzionale “Baitello” e relativa area di pertinenza, della presupposta deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 26 febbraio 2009, recante declaratoria di pubblica utilità dell’edificio e dell’avviso della data fissata per l’immissione in possesso

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2014 il Cons. Leonardo Spagnoletti e udito l’avv. Ga.Pa. per l’appellante Ma.Am.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.) Ma.Am., nell’ambito di lottizzazione denominata “Sa.”, adottata con deliberazione do Consiglio Comunale di Osio Sotto n. 45 del 14 maggio 1982 e approvata con successiva deliberazione consiliare n. 73 del 20 settembre 1982, s’impegnava, con convenzione rogata in forma pubblica amministrativa n. 206 di repertorio in data 4 maggio 1983 a cedere gratuitamente un suolo di 8400 mq. di cui al mappale n. 1143 a scomputo di standards urbanizzativi.

A detta dell’interessato il suolo veniva poi inserito solo in parte tra le aree da cedere al Comune, a cura della Immobiliare Residence Sa. S.r.l. (di cui l’Am. era l’amministratore), previa realizzazione di un edificio polifunzionale denominato “Ba.”, con aree di pertinenza, in relazione ad impegno assunto con convenzione di lottizzazione n. 310 di repertorio del 26 settembre 1996, in relazione alla lottizzazione denominata “Residence Saore”, adottata con deliberazione consiliare n. 77 del 3 novembre 1994 e approvata con deliberazione consiliare n. 201 del 16 marzo 1995.

Con convenzione integrativa sottoscritta il 13 luglio 2005 la Immobiliare Residence Sa. S.r.l. (sempre in persona dell’Am. quale legale rappresentante) ribadiva l’impegno a realizzare l’immobile, nonché a realizzare adiacente strada di P.R.G. e aree a verde attrezzato.

Scaduti il termine ivi fissato del 13 luglio 2007 per la consegna dell’immobile e delle aree, il Comune, con nota n. 3135 dell’8 aprile 2008 intimava diffida a procedere alla consegna dell’immobile e delle aree pertinenziali, e rimasto disatteso ulteriore impegno dichiarato con nota del 15 aprile 2008 a provvedere al completamento dell’immobile e alla consegna entro il 10 maggio 2008, con ulteriore nota del 7 maggio 2009 rinnovava la diffida e comunicava avvio del procedimento inteso all’acquisizione coattiva, mediante esproprio.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26 febbraio 2009 è stata dichiarava quindi la pubblica utilità del predetto immobile, con successivo avviso della data fissata per l’immissione in possesso, perfezionandosi poi la procedura ablatoria con decreto di esproprio del 28 aprile 2009.

Con il ricorso in primo grado n.r. 742/2009, Ma.Am. ha impugnato il decreto di esproprio e gli atti connessi, antecedenti e conseguenti, e in particolare la deliberazione consiliare recante la dichiarazione di pubblica utilità, l’avviso della data fissata per la redazione dello stato di consistenza e il verbale d’immissione in possesso del 25 maggio 2009, deducendo in sintesi i seguenti motivi:

1) Violazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 327/2001 e della legge n. 241/1990, perché le intimazioni alla cessione in data 8 aprile 2008 e 7 maggio 2008 e la comunicazione d’avvio del procedimento relativo alla declaratoria di p.u. riguardavano solo l’edificio realizzato e non anche l’area, esterna al perimetro della lottizzazione, su cui è ubicato un campetto di calcio.

2) Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione, perché nel decreto di esproprio si richiama l’obbligo di cessione di cui alla convenzione del 1983, inidonea a sorreggere l’ablazione di suolo esterno al perimetro della lottizzazione.

3) Eccesso di potere per sviamento, perché l’esproprio, senza previsione d’indennizzo, sarebbe finalizzato a salvaguardare l’amministrazione dalle conseguenze negative della propria inerzia in ordine all’esercizio dei diritti, ormai prescritti, derivanti dalla convenzione del 1983.

Disposta acquisizione di relazione dell’amministrazione comunale, non costituitasi in giudizio, con sentenza n. 501 del 29 marzo 2011 il T.A.R. per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione II, ha rigettato il ricorso.

Dato atto che l’Immobiliare Residence Sa. S.r.l. non ha interesse all’impugnazione, come pure evidenziato dal ricorrente Am., il TAR ha negato la fondatezza dell’impugnativa perché le diffide a provvedere alla cessione del suolo e la comunicazione d’avvio del procedimento, comunque non impugnate, riguardavano non solo l’edificio ma anche gli spazi verdi e il campetto di calcio, e in ogni caso, quando anche sia mancata comunicazione all’Am. quale persona fisica, la società si era assunta l’impegno a provvedere alla cessione anche di quelle aree e quindi anche alla loro acquisizione, né potendo l’interessato dolersi tardivamente dell’omessa previsione di indennizzo, peraltro ricollegabile proprio all’impegno di cessione gratuita.

2.) Con appello notificato il 7 luglio 2011 e depositato il 12 luglio 2011, la sentenza è stata impugnata deducendosi, in sintesi, le seguenti censure:

1) Illegittimità del decreto di esproprio perché pronunciato in violazione dell’art. 11 del d.P.R. n.327/2011 e degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, ribadendosi che tanto le diffide quanto la comunicazione d’avvio del procedimento espropriativo si riferivano al solo edificio e aree di pertinenza non all’area esterna al perimetro della lottizzazione, essa pure compresa nel mappale n. 1143, avendo quindi il TAR travisato il loro contenuto e i loro effetti.

2) Violazione di legge ed eccesso di potere per carenza della motivazione e indeterminatezza del provvedimento, perché nella deliberazione dichiarativa della pubblica utilità non si fa riferimento all’area di pertinenza dell’edificio e tantomeno a quella esterna al perimetro della lottizzazione, risultando in definitiva indeterminato e incerto l’oggetto della procedura ablativa, e quindi nullo il decreto di esproprio, e su tale profilo il TAR ha omesso ogni pronuncia.

3) Eccesso di potere per sviamento di potere. Violazione di legge con riferimento all’art. 23 del d.P.R. n. 327/2001, all’art. 834 cod.civ. e all’art. 43 Cost., in relazione alla mancata previsione di indennizzo e al ribadito sviamento connesso all’inerzia dell’amministrazione nell’esercizio dei diritti rivenienti dalla convenzione di lottizzazione del 1983, a tal fine risultando erronei i rilievi del TAR

Con memorie difensive depositate il 13 dicembre 2013 e il 18 settembre 2014 l’appellante ha ribadito e ulteriormente illustrato le proprie censure.

All’udienza pubblica del 14 ottobre 2014 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione.

3.) L’appello in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere rigettato, con la conferma della sentenza gravata, integrata quanto alla motivazione, dai rilievi che seguono.

3.1) La deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26 febbraio 2009, nel preambolo, riepiloga l’articolata vicenda amministrativa e se nel dispositivo si riferisce in senso ellittico all’edificio polifunzionale denominato Ba., fa riferimento alla all’immobile “e l’area di pertinenza, meglio individuati nella tavola quivi allegata quale parte integrante che sono da destinarsi ad uso pubblico e, segnatamente ad ospitare funzioni di carattere socio-assistenziale”.

La comunicazione d’avvio del procedimento espropriativo di cui alla nota n. 3135 di prot. del 7 maggio 2008, a sua volta, fa riferimento, oltre all’edificio polifunzionale, “agli spazi a verde attrezzato e al campetto di calcio”, ed è stata notificata distintamente alla Immobiliare Sa. S.r.l. e a Ma.., quale persona fisica (cfr. le due relazioni di notificazione dell’atto, esibito dallo stesso interessato, l’una appunto a Immobiliare Sa. S.r.l. e l’altra a Ma.Am.).

Ancora la comunicazione, successiva all’acquisita esecutività della deliberazione consiliare dichiarativa della pubblica utilità n. 3470 del 16 aprile 2009, avvisa che i beni da espropriare sono costituiti da “area ai mappali n. 1143 e n. 6259 di proprietà del Sig. Am. e della Soc. Residence Sa. con sede in Osio Sotto, sulla quale insiste edificio polifunzionale”.

3.2) Da quanto precede consegue che non è affatto revocata in dubbio l’individuazione dell’immobile assoggettato all’espropriazione, come costituito non solo dall’edificio polifunzionale denominato “Ba.” ma anche da tutte le aree pertinenziali (è significativo che l’interessato non abbia esibito la tavola allegata alla deliberazione consiliare n. 8 del 26 febbraio 2009).

Né potrebbe assumere rilievo alcuno, con ogni evidenza, la documentazione (di cui al n. 6 del fascicolo di parte depositato in primo grado) relativa al frazionamento, a iniziativa dell’Am., dell’unica particella di cui al mappale n. 1143 in due “subparticelle” denominate AA (della superficie di mq. 4.905) e BB (della superficie di mq. 3495) di cui al n. 6 della produzione documentale del giudizio di primo grado).

In altri termini tale frazionamento, a iniziativa della parte, non può valere a revocare in dubbio l’appartenenza anche della “subparticella” AA alle aree di pertinenza dell’edificio, al pari della “subparticella” BB.

3.3) Alla stregua dei rilievi che precedono risultano infondate tutte le censure dedotte in appello, ripropositive di quelle formulate nel ricorso di primo grado.

Infatti, né è mancata la comunicazione d’avvio del procedimento, né è esatto che la declaratoria di pubblica utilità si riferisse al solo edificio, onde il decreto sia stato emanato in carenza del vincolo espropriativo.

Quanto poi all’omessa determinazione dell’indennità di espropriazione, e in disparte l’orientamento giurisprudenziale secondo cui essa non riverbera effetti invalidanti né sul provvedimento di approvazione del progetto esecutivo né sul decreto di esproprio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 luglio 2013, n. 4006), deve rilevarsi che essa si correla a dichiarazione di volontà dell’interessato, a suo tempo formalizzata nella convenzione di lottizzazione, in ordine alla cessione gratuita, non potendo rilevare, a tali fini, che il Comune non si sia avvalso del disposto dell’art. 2932 cod. civ. avendo ritenuto di esercitare il potere ablatorio in funzione di presupposti di pubblica utilità rimasti, in se, incontestati.

4.) In conclusione, l’appello in epigrafe deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza gravata, restando assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi o eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

5.) Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio d’appello, nel quale non si è costituita l’Amministrazione comunale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – rigetta l’appello in epigrafe n.r. 5978 del 2011 e, per l’effetto, conferma la sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Brescia, Sezione II, n. 501 del 29 marzo 2011.

Nulla per le spese del giudizio d’appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi – Presidente

Nicola Russo – Consigliere

Diego Sabatino – Consigliere

Raffaele Potenza – Consigliere

Leonardo Spagnoletti – Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 24 novembre 2014.

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