Consiglio di Stato
sezione IV
sentenza 24 novembre 2014, n. 5798
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUARTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7824 del 2014, proposto da:
Me. S.n.c., rappresentato e difeso dall’avv. Sa.Gi., con domicilio eletto presso Fi.Fa. in Roma, viale (…);
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Uff. Reg. della Sicilia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Ma.Di. non costituita;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II n. 05350/2014, resa tra le parti, concernente diniego istituzione di rivendita speciale generi di monopolio presso impianto di distribuzione carburanti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di Uff. Reg. della Sicilia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2014 il Cons. Sandro Aureli e uditi per le parti gli avvocati Gi. e l’avv. dello Stato To.;
Visto che le parti sono state avvertite della possibilità di una decisione semplificata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Osservato che la controversia verte sull’illegittimità del rigetto, su conforme parere della F.I.T. , dell’istanza di istituzione di rivendita speciale di generi di monopolio all’interno del servizio automobilistico Es., gestita da parte appellante e che in relazione alla possibilità di immediata definizione della stessa il collegio ha informato i difensori delle parti agli effetti degli artt. 60 e 74 del c.p.a.
Considerato che il rigetto contestato si basa essenzialmente sull’inadeguatezza dei locali proposti dall’istante per ospitare la rivendita, essendo essi allo stato utilizzati come deposito di macchinari e oli combustibili con ciò violando la disciplina dell’esercizio della vendita di tabacchi lavorati presso gli impianti di distribuzione carburante recata dal D.M. 21 febbraio 2013 n.38, della cui applicabilità nella specie ratione temporis non v’è da dubitare, che richiede una destinazione esclusiva del locale destinato a tale vendita e quindi con una collocazione funzionalmente separata dal servizio della distribuzione carburanti.
Rilevato che il primo giudice ha condivisibilmente evidenziato la violazione della sintetizzata disciplina, giungendo per tal via al rigetto del ricorso di primo grado, e che l’argomento di parte appellante fondato sull’affermazione che detto locale può essere reso facilmente disponibile ed idoneo per la rivendita non ha alcun pregio, non potendo di ciò evidentemente tener conto l’Amministrazione.
Considerato che quanto precede appare sufficiente a dar conto dell’esito che segue onde deve concludersi per la conferma della sentenza impugnata e per il conseguente rigetto del gravame.
Ritenuto che per le particolarità della questione esaminata è possibile compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta –
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Numerico – Presidente
Sandro Aureli – Consigliere, Estensore
Raffaele Greco – Consigliere
Fabio Taormina – Consigliere
Giuseppe Castiglia – Consigliere
Depositata in Segreteria il 24 novembre 2014.
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