Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 22 marzo 2017, n. 1301

Nel delibare l’avanzamento a scelta di ufficiali, l’Amministrazione opera una valutazione complessiva, organica, sintetica ed unitaria del candidato, condotta non in comparazione con gli altri aspiranti ma in un’ottica assoluta, avendo quale riferimento la figura idealtipica di ufficiale meritevole: i relativi giudizi, pertanto, sono espressione di ampia discrezionalità, sindacabile dal Giudice amministrativo entro confini particolarmente rigidi

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 22 marzo 2017, n. 1301

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6300 del 2009, proposto da Gi. Ga., rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Ma., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gi. Ma. Gr. in Roma, corso (…);

contro

Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

nei confronti di

Ro. Sa. e altri, tutti non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Liguria – Sezione I – n. 790 del 21 aprile 2009, resa tra le parti, concernente il mancato avanzamento a scelta al grado superiore;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2017 il consigliere Luca Lamberti e uditi per le parti gli avvocati E. Do. su delega dell’avv. G. Ma. e l’avvocato dello Stato C. Co.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il tenente colonnello dell’Arma dei carabinieri Gi. Ga. ha partecipato al giudizio di avanzamento a scelta al grado di colonnello dei ruoli normali per l’anno 2008, all’esito del quale è stato valutato idoneo con il punteggio di 26,83 ma non iscritto nel quadro, in quanto collocato al 51° posto della graduatoria finale a fronte dei 34 posti disponibili per le promozioni.

2. Il tenente colonnello Ga. ha impugnato avanti il T.a.r. per la Liguria il provvedimento con cui l’Amministrazione gli ha comunicato l’esito della valutazione, in tesi viziato da eccesso di potere in senso relativo, ed ha chiesto, in via istruttoria, l’acquisizione di tutta la documentazione relativa alla selezione de qua (nominatim, i verbali completi della commissione superiore d’avanzamento, nonché copia della documentazione caratteristica e curricolare completa degli otto ufficiali evocati in giudizio).

3. Il T.a.r. adito, nel respingere il ricorso compensando le spese di lite:

a) in limine, ha affermato che “la complessiva infondatezza delle doglianze esime dall’ordinare l’onerosa integrazione del contraddittorio”;

b) ha disatteso perché irrilevante l’istanza istruttoria, dando atto che l’Amministrazione aveva comunque depositato una parte della documentazione richiesta;

c) ha dichiarato inammissibili, perché non proposte con rituale atto di motivi aggiunti, le censure sviluppate nella memoria conclusionale.

3.1. Nel merito il Tar, premesso che “le censure si fondano sul presupposto che i parametri di apprezzamento impiegati per i controinteressati sono stati più benevoli di quelli che hanno presieduto alla valutazione della sua complessiva attitudine per la promozione”, ha ritenuto che “l’atto di impugnazione… non espone alcun profilo riscontrabile dai documenti, da cui si dovrebbero trarre le conclusioni a cui giunge l’atto di impugnazione” e che, comunque, “non può essere sufficiente asserire che, sin dalla promozione al grado di capitano, l’interessato ha sempre ottimamente figurato, rendendo un servizio commendevole all’Istituzione per la quale ha operato: in atti manca infatti ogni elemento che consenta di escludere che i controinteressati abbiano figurato ancor meglio”. Il Tar, infine, ha concluso che “la difesa dell’Amministrazione ha da tempo allegato la documentazione relativa alla selezione censurata, per cui l’interessato avrebbe potuto proporre per tempo le doglianze adombrate con la memoria conclusionale”.

4. Il ricorrente ha interposto appello, sostenendo anzitutto che l’Amministrazione avrebbe depositato le schede di valutazione espresse dalla commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali controinteressati solo in data 19 marzo 2009, “vale a dire l’ultimo giorno utile prima dell’udienza di discussione, fissata per il 9 aprile 2009” e ben prima del decorso del termine utile per la proposizione di motivi aggiunti.

4.1. Nel merito, il ricorrente assume che i propri titoli culturali sarebbero superiori a quelli degli ufficiali controinteressati e, in particolare, a quelli dei candidati Be. e So., che “brillano per l’assenza di qualsivoglia titolo universitario e per la conoscenza di lingue straniere” e che, ciononostante, “hanno ricevuto un punteggio ben più premiante di quello riservato al ricorrente… determinante per far sì che i due ufficiali sopravanzassero di molto nella graduatoria finale il ricorrente”. Oltretutto, i mentovati Be. e So. non avrebbero i requisiti necessari, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “per accedere alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali (nella quale è incardinata anche l’Arma dei Carabinieri), in quanto sprovvisti di laurea, mentre l’esponente è in possesso di un diploma di laurea in giurisprudenza, di un altro titolo di valenza universitaria (la laurea breve in scienza della sicurezza) e della laurea specialistica già maturata (laurea specialistica in scienza della sicurezza interna ed esterna)”. Ancora, mentre l’encomio semplice tributato al ricorrente “sarebbe riportato nelle schede valutative con la medesima, neutra, sterile, laconica ed asettica espressione “gli è stato tributato un encomio semplice”, nel caso delle schede valutative riguardanti il candidato Si. la commissione si profonde con ogni aggettivazione al fine di dare il massimo risalto ad una ricompensa di oggettivo minor valore”, quale è l’elogio a lui riconosciuto, con conseguente attribuzione al colonnello Si., in proposito, di un punteggio superiore a quello del ricorrente.

5. L’Amministrazione della difesa, ritualmente costituitasi, ha depositato in vista dell’udienza di discussione memoria scritta, in cui, formulata anzitutto l’eccezione circa il mancato soddisfacimento ab initio, da parte del ricorrente, “dell’onere della formulazione e individuazione dei vizi inficianti i provvedimenti di cui si duole” e premessa la limitata sindacabilità, da parte del Giudice Amministrativo, delle valutazioni della commissione di avanzamento, ha contestato nel merito le prospettazioni difensive coltivate in ricorso.

5.1. In particolare, si è osservato che i colonnelli Be. e So., transitati in s.p.e. “a seguito di regolare concorso, nel corso della carriera hanno conseguito un rendimento complessivo superiore quello del tenente colonnello Ga…. come provato dalla maggiore percentuale di aggettivazioni analitiche apicali presenti all’interno della loro documentazione caratteristica”; inoltre, “a differenza dei colonnelli Be. e So. il ricorrente non ha riportato risultati lusinghieri al termine dell’iter formativo iniziale ed al corso d’istituto”. Di converso, “le aggettivazioni di merito attribuite al ricorrente ed al colonnello Si…. evidenziano la complessiva prevalenza del chiamato in causa”.

6. Il ricorrente ha ribadito le proprie difese con memoria di replica.

7. Il ricorso, discusso alla pubblica udienza del 23 febbraio 2017, è infondato: può, pertanto, prescindersi dall’integrazione del contraddittorio, altrimenti necessaria nei confronti di tutti gli ufficiali iscritti in quadro (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 5 del 1998; successivamente, fra le tante, Sez. IV, n. 7613 del 2006).

8. Ancora pregiudizialmente, il Collegio osserva che il ricorrente formula per la prima volta in appello un confronto con i colonnelli Be., So. e Si. non delineato in prime cure, ove, di contro, il tenente colonnello Ga. si era limitato a tratteggiare una generica censura di eccesso di potere in senso relativo: le argomentazioni defensionali in ordine ai menzionati colonnelli ed ai punteggi da costoro riportati, pertanto, si configurano come inammissibili (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 giugno 2016, n. 2866).

9. Il Collegio, inoltre, evidenzia che era preciso onere del ricorrente presentare istanza di accesso alla documentazione relativa alla selezione de qua prima di radicare ricorso, al fine di ben individuare gli specifici profili della selezione in tesi viziati e modulare di conseguenza la propria iniziativa giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2016, n. 5505 e giurisprudenza ivi richiamata).

10. Parimenti, allorché l’Amministrazione ha depositato, in prossimità dell’udienza di discussione in primo grado, le schede di valutazione espresse dalla commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali controinteressati, era onere del ricorrente sollecitare la concessione di un termine per la proposizione di motivi aggiunti, unico veicolo processuale con cui introdurre ritualmente in giudizio ulteriori motivi di censura.

11. Peraltro, il Collegio evidenzia che, nel delibare l’avanzamento a scelta di ufficiali, l’Amministrazione opera una valutazione complessiva, organica, sintetica ed unitaria del candidato, condotta non in comparazione con gli altri aspiranti ma in un’ottica assoluta, avendo quale riferimento la figura idealtipica di ufficiale meritevole: i relativi giudizi, pertanto, sono espressione di ampia discrezionalità, sindacabile dal Giudice amministrativo entro confini particolarmente rigidi (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2016, n. 5505, punto 9.2).

12. La giurisprudenza in materia è, inoltre, consolidata nel riconoscere un carattere non “aritmetico” e per così dire “notarile” alla ponderazione delle qualità complessive degli scrutinati, di contro discrezionalmente apprezzate nel loro insieme dall’Amministrazione in esito ad un’unitaria visione organica, condotta in ottica prevalentemente prospettica, del profilo umano, culturale, caratteriale, fisico, intellettuale, operativo, attitudinale e professionale dei vari candidati, insuscettibile di essere ridotta a mera somma algebrica di singole voci e, dunque, sindacabile dal Giudice Amministrativo solo in caso di macroscopica irragionevolezza, di patente illogicità, di manifesto travisamento dei fatti, di intrinseca contraddittorietà, che debbono essere specificamente allegate e dimostrate dall’interessato sulla base di oggettive risultanze documentali tempestivamente introdotte in giudizio.

13. Inoltre, il principio di autosufficienza dell’ordinamento militare, scolpito dall’art. 625 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, osta al richiamo della normativa generale dettata per il pubblico impiego e, in particolare, dell’art. 28 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che del resto, al comma ottavo, fa salve “le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

14. Alla luce di tali considerazioni, le censure mosse avverso la sentenza di prime cure si rivelano infondate: l’appello, pertanto, deve essere rigettato.

15. La natura della controversia suggerisce, comunque, la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Vito Poli – Presidente

Leonardo Spagnoletti – Consigliere

Luca Lamberti – Consigliere, Estensore

Nicola D’Angelo – Consigliere

Giuseppa Carluccio – Consigliere

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