In tema di schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, con riguardo alla partecipazione attiva del privato alla conferenza, prevista dalla disciplina vigente, si osserva che tale partecipazione non è esplicitamente confermata dallo schema in esame, né in relazione alla conferenza preliminare né in relazione a quella definitiva. Pertanto, già per quanto riguarda l’art. 14, si rappresenta l’opportunità di prevedere in modo espresso la facoltà del richiedente di partecipare come osservatore alla conferenza preliminare onde avere pieno accesso ai relativi atti -salvo che vi ostino particolari ragioni connesse, ad esempio, a specifici divieti di divulgazione del materiale documentale scrutinato in conferenza-. Inoltre, essendo la possibilità per il soggetto proponente di partecipare ai lavori della conferenza (senza diritto di voto) già prevista dal vigente art. 14-ter, comma 2-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241, non si riscontrano ragioni per eliminare tale possibilità di partecipazione e di accesso, che spesso può rivelarsi utile anche per l’Amministrazione, la quale può così contare sui contributi e sugli elementi forniti dai privati per la decisione finale
Consiglio di Stato
sezione IV
sentenza 21 dicembre 2016, n. 5406
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1464 del 2016, proposto dal Condominio di via (omissis) in Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Ag. Me. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso Al. Pl. in Roma, via (…);
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocato Pi. Lu. Pa., domiciliata in Roma, via (…);
Sindaco di Roma Capitale in qualità di Commissario Delegato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Municipio XVII di Roma Capitale non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Società Me. Pa. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Ra. Iz. C.F. (omissis), Da. Do. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso Ra. Iz. in Roma, (…);
Fl. Vi. ed altri, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1853 del 2016, proposto da:
Fl. Vi., rappresentata e difesa dagli avvocati Ni. El. C.F. (omissis), Eu. Ba. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso Eu. Ba. in Roma, via (…);
Si. Co. ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Ni. El. C.F. (omissis), Eu. Ba. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso Eu. Ba. in Roma, via (…);
contro
Roma Capitale, Sindaco di Roma in qualità di Commissario Delegato, Municipio di Roma XVII, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Pi. Lu. Pa. C.F. (omissis), domiciliata in Roma, via (…);
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla (…), è domiciliato,costituitosi in giudizio;
Società Me. Pa. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Ra. Iz. C.F. (omissis), Da. Do. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso Ra. Iz. in Roma, (…);
nei confronti di
Condominio di via (omissis) non costituito in giudizio;
Entrambi per la riforma della sentenza del T.a.r. per il Lazio – Sede di Roma- Sezione I n. 13332/2015, resa tra le parti, concernente piano parcheggi – realizzazione di un parcheggio in (omissis) Mellini;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e della società Me. Pa. s.r.l. di Roma Capitale e del Sindaco di Roma in qualità di Commissario Delegato e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Municipio di Roma XVII;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2016 il consigliere. Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Ag. Me. per il condominio appellante, Pi. Lu. Pa. per Roma Capitale e Ra. Iz. per Me. Pa. a r.l. Ni. El. per la parte appellante, Pi. Lu. Pa. per Roma Capitale, per il Municipio di Roma XVII ed il Sindaco di Roma;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe impugnata n. 13332/2015 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Sede di Roma – ha respinto il ricorso (corredato da tre ricorsi per motivi aggiunti) proposto dalle Signore Vi. Fl. ed altri, volto ad ottenere l’annullamento degli atti concernenti il progetto di parcheggio privato di pertinenza interrato che il Sindaco di Roma, quale Commissario delegato, aspirava a realizzare sotto la propria sede viaria di (omissis) dei Me., ovvero nell’area comunale immediatamente prospiciente le proprietà private e condominiali; in particolare, erano state impugnate le Ordinanze del Commissario delegato per l’emergenza del traffico e della mobilità nella città di Roma n. 52 del 27 luglio 2007, recante “Rimodulazione ed integrazione, con inserimento di nuovi interventi ed adozione di nuova denominazione di alcuni interventi già inseriti, del Piano Parcheggi ex ordinanza sindacale n. 2 e successive modificazioni”, e n. 53 del 27 luglio 2007, recante “Approvazione del nuovo schema di Convenzione per la concessione di diritto di superficie per i parcheggi di cui all’art. 9, comma 3, l. 24 marzo 1989, n. 122 (legge Tognoli) ed in parte qua, l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006.
2. La parte originaria ricorrente aveva prospettato plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere (anche per difetto di istruttoria e ponderazione).
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’amministrazione di Roma Capitale e la controinteressata società Me. Pa. s.r.l. si erano costituite in giudizio chiedendo che il ricorso introduttivo ed i ricorsi per motivi aggiunti venissero dichiarati inammissibili in quanto proposti da soggetti non legittimati e carenti di interesse, irricevibili, in quanto tardivi, e comunque respinti nel merito ribadendo la correttezza dell’iter seguito.
4. Il T.a.r. dopo avere ricostruito l’andamento -anche infraprocedimentale- della controversia ha dichiarato di volere prescindere dalla partita disamina delle eccezioni in rito, ed ha respinto il ricorso di primo grado ed i ricorsi per motivi aggiunti, deducendo che:
a) i provvedimenti con cui era stato approvato o rimodulato il P.U.P. costituivano atti di pianificazione e programmazione in ordine ai quali le disposizioni previste nel capo III della legge 241/1990 invocate non trovavano applicazione per espressa disposizione dell’art. 13 della legge medesima: da ciò conseguiva la reiezione delle doglianze in tema di violazione delle norme procedimentali svolte con i primi due motivi di ricorso e riproposte con gli atti di motivi aggiunti, sia in relazione alla mancata comunicazione di avvio del procedimento che alla mancata partecipazione di parte originaria ricorrente alla conferenza di servizi; in ogni caso, ha fatto presente che a cagione della circostanza che la parte originaria ricorrente, nel lamentare la mancata partecipazione al procedimento, non aveva allegato la sussistenza di elementi che avrebbero potuto formare oggetto di un proprio contributo partecipativo alla procedura de qua, sì da influire sui risultati della medesima i vizi procedimentali oggetto di censura, a norma dell’art. 21 octies della legge 241/1990, dovevano considerarsi ininfluenti;
b) erano infondate le censure (contenute nel terzo e nel nono motivo di ricorso e richiamate nei motivi aggiunti) volte a contestare la legittimità della previsione di una quota di posti auto realizzati senza vincolo di pertinenzialità con gli immobili ricompresi nell’area di interesse, in asserita violazione dell’art. 9 della legge n. 122/1989, in quanto:
I) con D.P.C.M. del 4.08.2006 era stato dichiarato lo stato di emergenza per la situazione determinatasi nel settore del traffico e della mobilità della città di Roma, cui era seguita la nomina del Sindaco di Roma (O.P.C.M. n. 3543/2006) quale Commissario Delegato;
II) in virtù della facoltà concessa ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) dell’O.P.C.M. n. 3543/06, il nuovo piano parcheggi emergenziale aveva previsto la realizzazione di parcheggi destinati in gran parte a posti auto pertinenziali ad unità immobiliari di residenti e, per il rimanente, a posti auto a disposizione dei privati, da utilizzarsi anche dai non proprietari;
III) la norma emergenziale aveva quindi abilitato il Comune a realizzare un’opera destinata a essere funzionalizzata a un immobile privato, anziché a una collettività e tale ipotesi, espressamente prevista dalla citata O.P.C.M. n. 3543/2006, non solo non contraddiceva le previsioni di cui all’art. 9 della legge n. 122/1989, ma vi trovava addirittura conferma nel comma 5 del ripetuto art. 9, come sostituito dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 conv. in legge 4 aprile 2012, n. 35, laddove espressamente si era prevista la facoltà per il Comune di autorizzare la cessione di parcheggi pertinenziali realizzati su suolo pubblico anche in deroga al vincolo di pertinenzialità;
c) ha dichiarato inammissibili per carenza di interesse tutte le doglianze volte a criticare l’omessa individuazione del concessionario del diritto di superficie su aree di proprietà capitolina e relativo sottosuolo per la realizzazione del parcheggio in questione mediante indizione di una procedura ad evidenza pubblica;
d) ha in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibili in quanto volte a postulare un indebito sindacato di merito tutte le doglianze (svolte con il quinto e il sesto motivo di ricorso e riproposte con i motivi aggiunti) rilevando che le stesse erano in parte generiche, e comunque – laddove volte a contestare presunte carenze istruttorie e possibili rischi per la costruzione dell’opera- contrastanti con le emergenze processuali in quanto come evincibile dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 12 aprile 2013 e dalla documentazione agli atti di causa, il progetto era stato accompagnato e supportato da una molteplicità di relazioni e studi ed erano stati acquisiti tutti i pareri necessari, molti in sede di conferenza di servizi, tra cui quello dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere relativo alla compatibilità dell’intervento sotto il profilo idrogeologico, ed i pareri ambientali;
e) ha respinto nel merito le censure (settimo ed ottavo motivo di ricorso, riprese nei successivi motivi aggiunti) volte a contestare la mancata acquisizione e valutazione del parere espresso dall’allora XVII Municipio, la mancata considerazione del parere negativo in seguito espresso dalla Giunta del XVII Municipio, nonché l’illogicità del parere positivo successivamente espresso nella conferenza di servizi, nonostante il predetto parere negativo espresso dalla Giunta, rilevando che il parere del Municipio, obbligatorio ma non vincolante, era stato regolarmente richiesto e, non essendo pervenuto entro i 15 giorni previsti correttamente era stato dato per assentito, gli mentre ulteriori pareri del Municipio successivi e tardivi non potevano spiegare influenza alcuna.
Ricorso n. 1464/2016;
1. La originaria parte ricorrente rimasta soccombente Condominio di via (omissis), ha impugnato la detta decisione criticandola sotto ogni profilo e riproponendo le tesi invano rappresentate innanzi al T.a.r. in primo grado.
2. In data 17.3.2016 la controinteressata appellata società Me. Pa. s.r.l. si è costituita depositando una articolata memoria ed ha chiesto la reiezione dell’appello in quanto infondato.
3. In data 31.3.2016 la controinteressata appellata amministrazione di Roma Capitale si è costituita depositando una articolata memoria ed ha chiesto la reiezione dell’appello in quanto infondato; nella stessa memoria ha proposto un articolato appello incidentale riproponendo le eccezioni pregiudiziali di tardività ed inammissibilità del ricorso di primo grado e dei ricorsi per motivi aggiunti di primo grado assorbite dal primo Giudice.
4. In data 14.11.2016 la odierna parte appellante Condominio di via (omissis), ha depositato una articolata memoria puntualizzando e ribadendo le proprie difese.
5. In data 15.11.2016 la controinteressata appellata amministrazione di Roma Capitale ha depositato una articolata memoria puntualizzando e ribadendo le proprie difese.
6. In data 15.11.2016 la controinteressata appellata società Me. Pa. s.r.l. ha depositato una articolata memoria puntualizzando e ribadendo le proprie difese.
7. In data 18.11.2016 la odierna parte appellante Condominio di via (omissis), ha depositato una ulteriore memoria di replica puntualizzando e ribadendo le proprie difese.
8. In data 18.11.2016 la controinteressata appellata società Me. Pa. s.r.l. ha depositato una ulteriore memoria di replica puntualizzando e ribadendo le proprie difese.
9. In data 19.11.2016 la controinteressata appellata amministrazione di Roma Capitale ha depositato una ulteriore memoria di replica puntualizzando e ribadendo le proprie difese.
10. Alla odierna pubblica udienza del 1 dicembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ricorso n. 1853/2016;
1. La originaria parte ricorrente rimasta soccombente Signore Vi. Fl. ed altri, hanno impugnato la detta decisione criticandola sotto ogni profilo e riproponendo le tesi invano rappresentate innanzi al T.a.r. in primo grado.
2. In data 21.3.2016 la controinteressata appellata società Me. Pa. s.r.l. si è costituita depositando una articolata memoria ed ha chiesto la reiezione dell’appello in quanto infondato.
3. In data 7.4.2016 la controinteressata appellata amministrazione di Roma Capitale si è costituita depositando una articolata memoria ed ha chiesto la reiezione dell’appello in quanto infondato; nella stessa memoria ha proposto un articolato appello incidentale riproponendo le eccezioni pregiudiziali di tardività ed inammissibilità del ricorso di primo grado e dei ricorsi per motivi aggiunti di primo grado assorbite dal primo Giudice.
4. In data 26.4.2016 la Presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita depositando atto di stile.
5. In data 15.11.2016 la controinteressata appellata amministrazione di Roma Capitale ha depositato una articolata memoria puntualizzando e ribadendo le proprie difese.
6. In data 15.11.2016 la controinteressata appellata società Me. Pa. s.r.l. ha depositato una articolata memoria puntualizzando e ribadendo le proprie difese.
7. In data 15.11.2016 la odierna parte appellante, ha depositato una articolata memoria puntualizzando e ribadendo le proprie difese.
8. In data 18.11.2016 la controinteressata appellata società Me. Pa. s.r.l. ha depositato una ulteriore memoria di replica puntualizzando e ribadendo le proprie difese.
9. In data 19.11.2016 la controinteressata appellata amministrazione di Roma Capitale ha depositato una ulteriore memoria di replica puntualizzando e ribadendo le proprie difese.
10. In data 19.11.2016 la odierna parte appellante, ha depositato una ulteriore memoria di replica puntualizzando e ribadendo le proprie difese.
11. Alla odierna pubblica udienza del 1 dicembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Entrambi i suindicati ricorsi in appello devono essere riuniti in quanto volti ad impugnare la medesima sentenza.
1.1. Gli appelli principali sono infondati e devono essere respinti, con consequenziale integrale conferma della impugnata sentenza e declaratoria di improcedibilità degli appelli incidentali proposti dall’amministrazione Roma Capitale.
2. L’infondatezza nel merito delle proposte impugnazioni, infatti, esonera il Collegio dalla disamina delle eccezioni (che rivestirebbero, per il vero, portata pregiudiziale) contenute negli appelli incidentali.
2.1. Venendo quindi all’esame del merito, e rilevato che l’intima connessione delle censure dedotte nei riuniti appelli principali ne giustifica la trattazione congiunta, si osserva immediatamente che:
a) il motivo di appello n. 1 proposto nell’ambito del ricorso n. 1464/2016 ed il motivo di appello n. 1 proposto nell’ambito del ricorso n. 1853/2016 sono infondati, in quanto:
I) gli originarii ricorrenti (ed odierne parti appellanti) erano, e sono, dei (meri) proprietari di aree limitrofe al sito ove avrebbe dovuto sorgere il parcheggio: essi non avevano diritto a ricevere avvisi, né a partecipare alla conferenza di servizi decisoria (tra le tante: T.A.R. Ancona, -Marche-, sez. I, 08/01/2016, n. 3 “la legge n. 241/1990 garantisce la partecipazione procedimentale dei soggetti privati portatori di interessi giuridicamente rilevanti alla conferenza di servizi in fattispecie tassative e di stretta interpretazione”).
II) prova di ciò ne sia che soltanto di recente è stata valutata tale possibilità di “allargata” partecipazione ai lavori delle conferenze di servizi (si veda Consiglio di Stato comm. spec., 07/04/2016, n. 431 “in tema di schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “?Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche?”, con riguardo alla partecipazione attiva del privato alla conferenza, prevista dalla disciplina vigente, si osserva che tale partecipazione non è esplicitamente confermata dallo schema in esame, né in relazione alla conferenza preliminare né in relazione a quella definitiva. Pertanto, già per quanto riguarda l’art. 14, si rappresenta l’opportunità di prevedere in modo espresso la facoltà del richiedente di partecipare come osservatore alla conferenza preliminare onde avere pieno accesso ai relativi atti -salvo che vi ostino particolari ragioni connesse, ad esempio, a specifici divieti di divulgazione del materiale documentale scrutinato in conferenza-. Inoltre, essendo la possibilità per il soggetto proponente di partecipare ai lavori della conferenza (senza diritto di voto) già prevista dal vigente art. 14-ter, comma 2-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241, non si riscontrano ragioni per eliminare tale possibilità di partecipazione e di accesso, che spesso può rivelarsi utile anche per l’Amministrazione, la quale può così contare sui contributi e sugli elementi forniti dai privati per la decisione finale.”) in base ad un dato normativo, ovviamente non applicabile alla controversia per cui è causa;
III) la circostanza che l’Amministrazione dopo le ripetute insistenze delle parti odierne appellanti si fosse risolta ad invitarle ai lavori (per una non meglio precisata “funzione collaborativa” che le parti private avrebbero dovuto espletare) e che tale loro partecipazione si sia resa in concreto impossibile a cagione della circostanza che l’avviso della seduta venne inoltrato con ritardo, non vizia il procedimento, non operando in subiecta materia (si ricorda che la conferenza di servizi è un modulo organizzativo e non un Organo straordinario) l’invocato principio “dell’autovincolo”;
IV) la scelta autonoma dell’Amministrazione di invitare ai lavori un soggetto o più soggetti che non avrebbero titolo a parteciparvi non vizia – ove ad essa non sia dato seguito- gli atti adottati;
V) invero delle due l’una: si potrebbe in teoria (sebbene a torto) sostenere che le parti private vantassero un interesse qualificato ed una posizione giuridica in forza della quale ne era necessaria la presenza ai lavori della Conferenza di servizi (ed allora esse vi dovevano partecipare, ed il lavori della Conferenza sarebbero viziati a cagione della loro intempestiva convocazione ed omessa partecipazione): ma neppure le parti appellanti censurano il capo di sentenza che ciò ha escluso sulla scorta della (incontestata) considerazione che il P.U.P. integra un atto generale; ovvero si deve convenire che la loro partecipazione era stata “concessa” dall’Amministrazione per motivi di stretta e mera opportunità e cortesia a seguito delle pressanti richieste rivoltale dalle parti private medesime: ma allora, la circostanza che la stessa Amministrazione abbia reso ciò impossibile inoltrando con ritardo l’invito non vizia né i lavori della conferenza né le determinazioni ivi assunte.
2.2. Anche la prima parte del motivo di appello n. 2 proposto nell’ambito del ricorso n. 1464/2016 e la prima parte del motivo di appello n. 2 proposto nell’ambito del ricorso n. 1853/2016 sono infondate, in quanto:
a) non risponde al vero che il T.a.r. abbia “giustificato” la legittimità della previsione di una quota di posti auto realizzati senza vincolo di pertinenzialità con gli immobili ricompresi nell’area di interesse (in asserita violazione dell’art. 9 della legge n. 122/1989) sulla scorta della disposizione (certamente successiva e quindi non applicabile alla fattispecie per cui è causa) rappresentata dal novellato comma 5 dell’art. 9, come sostituito dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 conv. in legge 4 aprile 2012, n. 35, laddove espressamente si prevede la facoltà per il Comune di autorizzare la cessione di parcheggi pertinenziali realizzati su suolo pubblico anche in deroga al vincolo di pertinenzialità (“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41-sexies, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e l’immodificabilità dell’esclusiva destinazione a parcheggio, la proprietà dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando quest’ultimo abbia autorizzato l’atto di cessione”);
b) è evidente che il T.a.r. ha “utilizzato” tale sopravvenuta norma a comprova della esattezza del giudizio di legittimità della previsione avversata, ma ciò ha fatto al contempo rilevando (esattamente, ad avviso del Collegio) che la detta contestata previsione si fondava -integralmente- sul disposto di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) dell’O.P.C.M. n. 3543/06;
c) tale disposizione citata, infatti, così prevedeva: “..alla predisposizione di un apposito piano parcheggi recante la definizione urgente delle progettazioni e la successiva realizzazione di parcheggi pertinenziali, a rotazione, sostitutivi e di scambio, ovvero l’ampliamento e la riqualificazione di parcheggi già esistenti, consentendone l’acquisizione in diritto di superficie o comunque la disponibilità, anche a privati, se del caso in deroga al vincolo di pertinenzialità previsto dall’art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122. A tal fine il commissario delegato acquisisce il parere dei municipi territorialmente competenti, da esprimersi entro 15 giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevolmente acquisito; “;
d) è evidente che essa si saldi al comma 4 dell’art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 nel testo ratione temporis vigente (“1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purchè non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell’ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. I parcheggi stessi, ove i piani urbani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente.
2. L’esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta a denuncia di inizio attività.
3. Le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e gli interventi di cui al comma 1 sono approvate salvo che si tratti di proprietà non condominiale dalla assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall’art. 1136, secondo comma, del codice civile. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.
4. I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di società anche cooperative, possono prevedere, nell’ambito del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. Tale disposizione si applica anche agli interventi in fase di avvio o già avviati. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti:
a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a novanta anni;
b) il dimensionamento dell’opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua realizzazione;
c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e la esecuzione dei lavori;
d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione nonchè le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti.
5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.
6. Le opere e gli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 4, nonchè gli acquisti di immobili destinati a parcheggi, effettuati da enti o imprese di assicurazione sono equiparati, ai fini della copertura delle riserve tecniche, ad immobili ai sensi degli articoli 32 ed 86 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.”);
e) neppure le parti appellanti si spingono a sostenere che l’O.P.C.M. n. 3543/06 in oggetto (in ogni caso non tempestivamente impugnata, per il vero, il che costituisce circostanza comunque dirimente) non potesse derogare all’art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, nel testo ratione temporis vigente ed applicabile (ed è peraltro noto che per simili ordinanze è comunque consentita la possibilità di derogare a norme vigenti);
f) le dette censure sono quindi del tutto infondate, e lo sono anche nella parte in cui non colgono che i pareri dei Municipi non erano vincolanti.
2.3. Quanto alle ulteriori articolazioni delle suindicate censure, esse sono formulate in termini generici.
2.3.1. Invero le successive ordinanze n. 12972008, e 52/2007 e 98/2008 hanno dato attuazione alla prescrizione “maggiore” facultizzante e derogatoria contenuta all’art. 1, comma 2, lett. b) dell’O.P.C.M. n. 3543/06 che si è appena richiamata (legittima, per quanto si è prima chiarito, il che esclude il ricorrere di alcun vizio di invalidità derivata), inoltre:
a) i pareri dei Municipi non erano previsti come vincolanti (ed anzi, era prevista una forma di silenzio-assenso);
b) l’art. 1, comma 2, lett. b) dell’O.P.C.M. n. 3543/06 non dettava prescrizioni limitative in ordine al quomodo della deroga al regime di pertinenzialità;
c) non si vede in forza di quale parametro integrerebbe vizio di legittimità la circostanza che fosse stato ivi previsto che la deroga alla pertinenzialità fosse ammissibile su istanza del costruttore; ciò che era necessario è che tale deroga fosse motivata sulla base di un giudizio di lata discrezionalità sui benefici arrecabili alla condizione del traffico; ciò è certamente avvenuto con motivazione che si sottrae al sindacato del Collegio non essendo stati dedotti parametri di abnormità/arbitrarietà/irragionevolezza; in conclusione non rileva affatto il soggetto da cui proveniva l’istanza che costituiva “stimolo” a disporre la deroga.
2.4. Per concludere la disamina di tale profilo della controversia, rileva il Collegio che i riuniti appelli (motivo di appello n. 5 proposto nell’ambito del ricorso n. 1464/2016 ed il motivo di appello n. 5 proposto nell’ambito del ricorso n. 1853/2016) propongono una insistita critica sullo svolgimento procedimentale della vicenda, che appare non convincente, in quanto:
a) va ripetuto che come si è più volte rappresentato i pareri dei Municipi in tema di deroga al vincolo di pertinenzialità dovevano essere acquisiti, ma non erano vincolanti;
b) la ordinanza n. 2/2006 non doveva essere preceduta da alcuno dei suindicati pareri;
c) la ordinanza n. 52/2007 doveva essere preceduta dai suindicati pareri;
d) in data 3 maggio 2007, con nota prot. n. EP/1913, il Consigliere delegato ai parcheggi richiese il parere del Municipio XVII, territorialmente competente, in merito alla localizzazione del parcheggio in (omissis) dei Mellini, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 1 comma 2 lettera b) dell’OPCM 3543/2006 ed alcun riscontro pervenne alla data del 18 maggio 2007;
e) a questo punto, davvero non si comprende quale realmente sia il vulnus denunciato: le parti appellanti si “giovano” di un errore materiale, (secondo cui la richiesta di parere sarebbe partita il 23.7.2007) obliando la circostanza che il parere era stato richiesto in data 3 maggio 2007;
e1) nel prosieguo delle censure gli appellanti prospettano una tesi per cui se anche fosse vero che si era formato un silenzio assenso, tuttavia comunque (sia pure successivamente al termine prestabilito) era pervenuto un parere negativo, e di esso si sarebbe dovuto tenere conto;
f) ma tale tesi, oltre a contraddire la premessa maggiore (del tempestivo inoltro del parere negativo) esposta nei detti motivi di appello, è inaccoglibile: non soltanto il parere non era vincolante, ma proprio non si comprende per quale ragione l’Amministrazione ne avrebbe dovuto valutare uno tardivamente pervenuto.
3. Le ulteriori censure, sono infondate in quanto:
a) le parti appellanti – si ripete- avversano l’iniziativa amministrativa giovandosi della “vicinitas” delle loro abitazioni all’area prescelta per l’intervento, e/o in quanto cittadini del comune di Roma, pertanto non hanno titolo né legittimazione a dolersi del quomodo della scelta del concessionario; si rileva ad abundantiam che essi non sarebbero legittimati a prospettare una simile censura neppure nella (ben più incisiva) ipotesi in cui per avventura, l’opera fosse stata localizzata nell’area di loro pertinenza (tra le tante: Consiglio di Stato, sez. IV, 10/06/2014, n. 2963 “gli espropriandi non sono titolari di un interesse personale, concreto ed attuale all’annullamento delle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione e realizzazione di opere pubbliche -(nella specie, l’allargamento di un strada pubblica-, in quanto sono estranei a detti rapporti, atteso che manca il presupposto dell’azione, non essendo i soggetti espropriandi lesi in modo concreto ed attuale da eventuali illegittimità delle procedure di affidamento in questione.”); la valenza di pubblica utilità connessa alla approvazione degli atti è del tutto neutra, al riguardo: va pertanto respinto motivo di appello n. 3 proposto nell’ambito del ricorso n. 1464/2016 ed il motivo di appello n. 3 proposto nell’ambito del ricorso n. 1853/2016;
b) le censure contenute nel motivo di appello n. 4 proposto nell’ambito del ricorso n. 1464/2016 e nel motivo di appello n. 4 proposto nell’ambito del ricorso n. 1853/2016 erano già ab origine inammissibili: una volta che sia stati acquisiti tutti i richiesti pareri (e tale dato non è contestato, tanto che le parti appellanti non indicano alcuna omissione in proposito) la insistita critica ivi contenuta si risolve in un tentativo di sostituire alle infungibili valutazioni tecniche dell’amministrazione le proprie considerazioni (quelle, ad esempio, sulle conseguenze della entrata in esercizio del parcheggio Cavour) che rientrano in profili di merito, opportunità, e convenienza, del tutto sottratti al vaglio di legittimità (ed a fortiori estranee ai poteri di questo Collegio laddove sia sottoposte a giudizio ordinanze emergenziali).
4. Conclusivamente, i riuniti appelli principali sono privi di fondamento e vanno pertanto respinti, dal che consegue che gli appelli incidentali sono divenuti improcedibili per carenza di interesse.
4.1. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
4.2. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
5. Nondimeno sussistono le eccezionali ragioni per compensare integralmente e tra tutte le parti le spese processuali del grado, anche a cagione della complessità fattuale e giuridica della controversia, e della parziale novità delle questioni esaminate
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sui riuniti appelli, come in epigrafe proposti, li respinge e dichiara improcedibili gli appelli incidentali.
Spese processuali del grado integralmente compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente
Fabio Taormina – Consigliere, Estensore
Carlo Schilardi – Consigliere
Giuseppe Castiglia – Consigliere
Nicola D’Angelo –
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