Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 21 dicembre 2016, n. 5405

Quando si contesta l’applicazione di un contributo per oneri di urbanizzazione per vizi derivanti da atti autoritativi generali, presupposti di quello impugnato, in relazione ai quali la posizione dell’interessato è qualificabile di interesse legittimo, il ricorso deve essere proposto entro il termine di decadenza, perché il motivo dedotto è l’illegittimità dell’assoggettamento, anche nel quantum, all’onere di urbanizzazione di una autorizzazione edilizia.

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 21 dicembre 2016, n. 5405

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5105 del 2006, proposto dalla società Il Me. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Do. Be. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gi. Ma. Gr. in Roma, corso . (…);

contro

Comune di (omissis), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Ba. C.F. (omissis) e Gi. Pi. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via (…)

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE: SEZIONE III n. 02038/2005, resa tra le parti, concernente il pagamento dei contributi per rilascio di autorizzazione edilizia.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2016 il Consigliere Carlo Schilardi e uditi gli avvocati Do. Be. per la società appellante e Gi. Ba. per il Comune appellato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- La società Me. s.r.l., in data 28 giugno 1997, presentava al Comune di (omissis) una istanza per il rilascio di una concessione edilizia per eseguire lavori di restauro su un complesso immobiliare di sua proprietà denominato “Vi. il Me.”, ricadente in zona “A” storico-ambientale, T5 del P.R.G..

Il Comune di (omissis), con provvedimento del 20 aprile 2000, determinava il contributo per oneri di urbanizzazione in £. 175.802.267, di cui £. 57.936.551 per urbanizzazione primaria e £. 117.865.716 per urbanizzazione secondaria, precisando che dall’importo complessivo andava detratta la somma di £. 69.531.000 per l’esecuzione diretta, da parte della società, delle opere di sistemazione ambientale, con conseguente riduzione dell’importo da versare a £. 106.271.267.

Il contributo per gli oneri di urbanizzazione veniva quantificato sulla base della delibera consiliare n. 119/1997 con cui erano stati determinati i cc.dd. “oneri verdi” per le costruzioni rurali, in applicazione dell’art. 5 ter della L. R. n. 64/1995 (come modificato dalla successiva legge regionale n. 25/1997)

In data 21 giugno 2000 veniva sottoscritta la convenzione rep. 12.013 tra il Comune e la società Me. s.r.l. per la realizzazione delle opere ambientali ed in data 22 giugno 2000 la stessa società provvedeva a versare l’importo residuo di £.106.271.267 per gli oneri di urbanizzazione.

Il Comune di (omissis), con provvedimento n. 83 del 27 luglio 2000, rilasciava la concessione edilizia a favore della società interessata per il restauro del complesso immobiliare e per le opere di sistemazione ambientale.

La società Me. s.r.l., con nota del 26 ottobre 2000, ritenendo errata la determinazione degli oneri di urbanizzazione, chiedeva al Comune di (omissis) l’applicazione delle tariffe previste per l’edificazione di nuovi edifici ricadenti in zona agricola “E” e, conseguentemente, la restituzione delle maggiori somme versate.

L’assessore all’edilizia, con nota del 20 giugno 2001, a seguito del parere reso dall’ufficio legale, comunicava alla società Me. s.r.l. che non sussistevano i presupposti giuridici per accogliere la richiesta “non presentando la delibera consiliare n. 119/1997, contestata dalla società, elementi di stridente contrasto con la disciplina vigente”.

Con nota dell’11 ottobre 2001 il Comune di (omissis) non accoglieva la richiesta avanzata dalla società Me. s.r.l. di prendere visione e copia del citato parere legale.

1b.- In data 5 ottobre 2001 la società Me. s.r.l. proponeva ricorso al T.A.R. per la Toscana per l’accertamento dei contributi dovuti per il rilascio dell’autorizzazione edilizia n. 83/2000; l’accertamento dell’inesistenza dell’obbligo di realizzazione diretta delle opere di miglioramento ambientale e il conseguente annullamento della convenzione rep. 12.013 del 21 giugno 2000; la condanna dell’amministrazione alla restituzione del contributo non dovuto in misura pari all’ammontare determinato o alla differenza tra quanto determinato dal Comune e quanto accertato dal giudice amministrativo; l’annullamento o la disapplicazione della delibera n. 119/1997, dell’autorizzazione edilizia nella parte relativa alla quantificazione del contributo e della nota dell’assessore all’edilizia del 20 giugno 2001 con cui era stata rigettata la domanda di rideterminazione del contributo.

Il T.A.R., con sentenza n. 2038 del 3 maggio 2005, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto, con compensazione delle spese di giudizio.

Avverso la sentenza la società Me. s.r.l. ha proposto appello.

Si è costituito in giudizio il Comune di (omissis) che ha chiesto di rigettare l’appello perché inammissibile ed infondato nel merito.

All’udienza pubblica dell’1 dicembre 2016 la causa è stata trattenuta per decisione.

DIRITTO

2.- Con i primi due motivi di censura l’appellante lamenta “travisamento dei fatti, errore sui presupposti ed insufficienza della motivazione” ed erroneità della sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto che per accertare la fondatezza della pretesa azionata in giudizio dalla società Me. s.r.l. sarebbe stato necessario impugnare la deliberazione consiliare n. 119/1997.

Le censure sono infondate.

2b.- Correttamente il TAR ha ritenuto che, nel caso di specie, il primo atto applicativo della delibera comunale n. 119/1997 andava individuato nella nota del 20 aprile 2000, ricevuta il 27 aprile 2000, con la quale il Comune di (omissis) aveva determinato gli oneri di urbanizzazione, nota non impugnata dalla società ricorrente.

La mancata impugnazione, nei termini decadenziali, della delibera consiliare n. 119/1997 e del provvedimento del 20 aprile 2000, ha reso, infatti, il ricorso inammissibile perché tardivo.

3.- Il Giudice di prima istanza ha osservato che il ricorso, notificato il 5.10.2001, risulterebbe tempestivo solo per la nota dell’assessore all’edilizia del 20.6.2001 che, però, non è “autonomamente lesiva, sia perché è confermativa nella sostanza della precedente determinazione degli oneri…, sia perché proviene da un organo incompetente (assessore comunale)”.

L’appellante, invece, insiste nel sostenere che la nota dell’assessore all’edilizia, essendo stata preceduta da una istanza di riesame e dal parere legale chiesto dalla stessa amministrazione sulla questione, deve considerarsi un provvedimento nuovo e che, quindi, non sarebbe confermativo del precedente in quanto fondato “su un diverso e più approfondito apprezzamento” e, conseguentemente, autonomamente lesivo ed impugnabile.

3b.- Orbene, preliminarmente il Collegio osserva che quando si contesta l’applicazione di un contributo per oneri di urbanizzazione per vizi derivanti da atti autoritativi generali, presupposti di quello impugnato, in relazione ai quali la posizione dell’interessato è qualificabile di interesse legittimo, il ricorso deve essere proposto entro il termine di decadenza, perché il motivo dedotto è l’illegittimità dell’assoggettamento, anche nel quantum, all’onere di urbanizzazione di una autorizzazione edilizia.

Nella specie, l’impugnativa, proposta in relazione al fatto che la determinazione degli oneri concessori sarebbe stata illegittima per contrasto della deliberazione comunale con la normativa regionale, recante i criteri di definizione degli oneri stessi, avrebbe dovuto essere prodotta, quindi, nel prescritto termine decadenziale; termine decorrente dalla ricezione del provvedimento del 20 aprile 2000, con cui il Comune di (omissis) ha quantificato e comunicato l’entità del contributo dovuto per oneri di urbanizzazione, alla luce della delibera consiliare n. 119/1997, con cui erano stati determinati gli oneri stessi, in applicazione della L.R. n. 64/1995, come modificata dalla L.R. n. 25/1997.

Dal provvedimento del 20 aprile 2000 era dato evincere l’esatto importo degli oneri in questione, ma anche conoscere la disciplina sulla cui base gli stessi erano stati determinati, per poi essere richiamati nella convenzione stipulata il successivo 21 giugno 2000.

3c.- Dalla deliberazione comunale n. 119 dell’1 luglio 1997 si ricava che il Comune di (omissis) aveva stabilito “… che gli oneri verdi connessi, secondo il disposto del comma 3 dell’art. 5 ter, introdotto nella L.R. 14.4.1995, n. 64 dall’art. 6 della L.R. 4.4.1997, n. 25 agli interventi che comportano mutamento della destinazione d’uso delle costruzioni rurali con pertinenze di dimensioni inferiori ad un ha, siano equiparati alla quota minima prevista per gli interventi di nuova edificazione, il tutto differenziato in base alle singole zone omogenee di P.R.G. costituenti l’ambito di applicazione della L. R. n. 64/1995 e s.m.i. ed alle destinazioni d’uso finali previste dai singoli interventi”.

E, si ripete, il primo atto applicativo di detti oneri che avrebbe reso lesiva la delibera del Comune, risulta essere stata la nota del 20.4.2000 (ricevuta dalla società il 27.4.2000) con la quale il Comune ha determinato e precisato quali fossero gli oneri a carico della parte ora appellante, sulla base della delibera n. 119/1997, che doveva essere impugnata unitamente a detta nota.

Diversamente, il ricorso al T.A.R. poi deciso con la sentenza qui appellata, è stato notificato al Comune soltanto in data 5.10.2001 ed esso, come evidenziato dal Tribunale sarebbe stato tempestivo solo con riguardo alla nota del 20.6.2001, nota che però non è autonomamente lesiva, essendo la richiamata lesione già intervenuta, ma confermativa nella sostanza della precedente determinazione degli oneri da parte del Comune.

La nota del Comune del 20.6.2001, a prescindere che essa provenga da un organo asseritamente incompetente perché privo di poteri gestionali e decisori in materia, ricade nella categoria degli atti “confermativi”, ossia di quegli atti mediante i quali la P.A. dichiara di mantenere fermo un precedente provvedimento, del quale venga chiesto il ritiro o la riforma, che costituiscono mera riaffermazione di una precedente determinazione.

3d.- In conclusione, l’appellante era pienamente consapevole all’atto del ricevimento della nota del Comune del 20 aprile 2000 e della stipula della convenzione, dell’importo dovuto per oneri concessori e non può pretendere di sottrarsi al versamento degli oneri previsti senza aver tempestivamente impugnato detti atti di cui aveva piena conoscenza.

4.- Non può trovare, poi, accoglimento la tesi dell’appellante che l’impugnazione della delibera comunale n. 119/1997, con cui sono stati determinati gli “oneri verdi” in assunta conformità a quanto stabilito nella legge regionale n. 64/1997, non sarebbe stata necessaria in quanto l’erroneità della liquidazione del contributo non discenderebbe direttamente dalla citata deliberazione ma da una sua errata interpretazione da parte degli organi comunali. Nè assume rilevanza alcuna il parere chiesto al Difensore Civico Regionale in ordine ai criteri applicativi della legge regionale n. 64/1995 limitandosi, peraltro, il Difensore ad affermare che la normativa riguarda quel territorio in cui la destinazione agricola risulti esplicita e prevalente rispetto alle altre.

Per quanto esposto, infatti, il Comune ha applicato pedissequamente gli oneri così come previsti nella più volte citata delibera comunale e qualunque manifestazione di dissenso al riguardo doveva essere oggetto di tempestiva impugnativa.

5.- L’inammissibilità dell’originario ricorso esime il Collegio dall’esame dei residui motivi di appello con cui la società “Me. s.r.l.” contesta ulteriormente la debenza del contributo concessorio e, comunque, la sua quantificazione.

6.- Le difficoltà interpretative proprie della materia oggetto del contendere giustificano la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi – Presidente

Fabio Taormina – Consigliere

Carlo Schilardi – Consigliere, Estensore

Giuseppe Castiglia – Consigliere

Nicola D’Angelo –

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