Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 2 febbraio 2017, n. 450

Presupposto fondamentale affinché possa operare la speciale deroga del pagamento degli oneri urbanistici ex art. 9 della legge 122/1989 è che i parcheggi siano realizzati a servizio di fabbricati preesistenti e non di nuovi fabbricati

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 2 febbraio 2017, n. 450

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello nr. 5196 del 2006, proposto dal Comune di (omissis), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Am. Ba. e Gi. Sa. de Ma., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ra. Po. in Roma, via (…),

contro

il signor Sa. Vi. nella qualità di amministratore del condominio di corso (omissis), non costituito in giudizio,

per la riforma

della sentenza del T.A.R. della Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Seconda, n. 537 del 15 luglio/10 novembre 2004, depositata in data 12 aprile 2005, non notificata, che ha dichiarato improcedibile il ricorso originario n. 2605/1995 ed ha parzialmente accolto il successivo ricorso per motivi aggiunti proposti da D’E. Em. e Sa. Vi. in qualità di amministratori del condominio di corso (omissis).

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all’udienza pubblica del giorno 17 novembre 2016, il Consigliere Carlo Schilardi;

Udita l’avv. Fe. Sc., su delega degli avvocati Ba. e Sa. de Ma. per il Comune appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il Comune di (omissis), con concessione edilizia n. 806 dell’8 marzo 1988, autorizzava il sig. Em. D’E., in qualità di amministratore del condominio sito in (omissis), al corso (omissis), alla ricostruzione di parte del fabbricato condominiale, danneggiato a seguito del sisma del 1980, secondo le disposizioni contenute nel piano di recupero adottato dalla stessa amministrazione ai sensi della legge n. 219/1981.

Il sig. D’E. provvedeva a pagare gli oneri di urbanizzazione e i costi di costruzione per la parte di fabbricato eccedente quella esistente prima del sisma, quantificati rispettivamente in £. 24.853.000 e £. 42.852.081.

Il Comune di (omissis), a distanza di cinque anni dal pagamento di tali somme, con provvedimento n. 32040 – 5615 del 19 giugno 1995 a firma dell’assessore all’urbanistica, chiedeva al condominio, sempre in relazione alla concessione edilizia n. 806/1988, il pagamento di ulteriori somme ed in particolare £. 20.442.347 a titolo di oneri di urbanizzazione e £. 122.857.774 a titolo di costo di costruzione.

Avverso tale provvedimento il sig. Em. D’E. proponeva ricorso al T.A.R. per la Campania, lamentando la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione, la violazione degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 per non aver partecipato (non essendo stato informato dal Comune) al procedimento per la rideterminazione degli oneri e la violazione degli artt. 1, 5, 6, e 11 della legge n. 10/1977, in quanto i contributi concessori non sarebbero stati quantificati con rifermento al momento del rilascio della concessione.

A seguito del decesso del sig. D’E., il giudizio veniva riassunto dal sig. Vi. Sa., in qualità di nuovo amministratore del condominio il quale, con ricorso notificato il 14 dicembre 2002, proponeva motivi aggiunti avverso la nota del dirigente del Settore Pianificazione ed Uso del Territorio n. 35534 del 3 ottobre 2000 con cui, dopo il riesame delle pratiche, veniva confermata la debenza delle somme precedentemente richieste e la nota dello stesso dirigente n. 1808/17705/2586 del 4 luglio 2002, con cui, a seguito di ulteriore riesame, venivano confermate in parte le precedenti richieste ad eccezione dell’importo relativo alla demolizione del fabbricato preesistente, con conseguente riduzione dell’importo del costo di costruzione a £. 115.191.527.

Con il medesimo ricorso per motivi aggiunti, il sig. Sa. chiedeva l’accertamento di quanto effettivamente dovuto al Comune di (omissis) a termini dell’art. 3 della legge n. 10/1977, sostenendo, inoltre, l’intervenuta prescrizione decennale sulla richiesta di pagamento del costo di costruzione e l’insussistenza dell’obbligo di pagamento di dette somme in ragione della natura delle opere, perché realizzate a titolo di ricostruzione a seguito di terremoto.

Il T.A.R., con sentenza n. 537 del 12 aprile 2005:

– ha dichiarato il ricorso del sig. Sa. improcedibile in relazione agli atti originariamente gravati essendo gli stessi stati superati e sostituiti dai successivi provvedimenti di riesame del Comune di (omissis);

– ha respinto la richiesta di esenzione dal pagamento del costo di costruzione avanzata ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 76/1990; – ha accolto la censura relativa all’errore di calcolo in cui sarebbe incorso il Comune nella determinazione dei costi di costruzione e degli oneri di urbanizzazione, ritenendo che dal computo andava escluso ai sensi della legge n. 122/1989 il secondo piano interrato, destinato a parcheggi pertinenziali delle unità abitative soprastanti

Avverso la sentenza del T.A.R., il Comune di (omissis) ha proposto appello.

All’udienza pubblica del 17 novembre 2016 il Collegio si è riservata la decisione e alla camera di consiglio del 26 gennaio 2017 la causa è stata definitivamente assunta in decisione.

DIRITTO

2. Con il primo motivo di censura l’appellante lamenta l’improcedibilità e/o l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, perché tardivamente proposto dal condominio, con atto notificato in data 14 novembre 2002.

Il Comune appellante sostiene che gli oneri di urbanizzazione sarebbero stati determinati già con la nota del 19 giugno 1995, mentre le successive note del 3 ottobre 2000 e del 4 luglio 2002 si sarebbero limitate a ribadire la quantificazione contenuta nella precedente nota del 19 giugno 1995.

L’appellante ritiene che il condominio avrebbe prestato acquiescenza ai provvedimenti di determinazione degli oneri in questione, in quanto con il ricorso introduttivo del giudizio non sarebbero state contestate le modalità di quantificazione degli stessi e i motivi aggiunti, in assenza di nuovi provvedimenti, sarebbero delle nuove domande irritualmente ed impropriamente proposte.

2b. La censura è infondata

Correttamente il T.A.R. ha ritenuto che l’impugnazione originaria fosse da considerare improcedibile “in quanto gli atti oggetto della stessa sono stati superati e sostituiti dai successivi provvedimenti di riesame posti in essere dal Comune”. Risulta di tutta evidenza, infatti, che con gli atti n. 35534 del 3 ottobre 2000 e n. 1808/17705/2586 del 4 luglio 2002 è stato rideterminato l’importo del costo di costruzione in £. 115.191.525, rispetto a quello precedentemente quantificato in £. 122.857.774.

Né è condivisibile l’assunto che la rideterminazione degli oneri effettuata dal Comune, “in quanto in favore del ricorrente”, non inciderebbe rispetto alla portata del resto del provvedimento, atteso che l’appellante non ha prestato acquiescenza ai diversi provvedimenti di determinazione degli oneri, impugnandoli, né il parziale accoglimento delle richieste ha soddisfatto le sue aspettative.

3. Con il secondo motivo di censura l’appellante lamenta, nel merito, la violazione dell’art. 9 della legge n. 122/1989 e dell’art. 3 e segg. della legge n. 10/1977.

Il Comune sostiene che il T.A.R. avrebbe errato nel ritenere che l’Ente non avrebbe correttamente determinato gli oneri urbanistici, escludendo dal computo, a termini della legge n. 122/1989, il secondo piano interrato destinato a parcheggi pertinenziali delle unità abitative.

3b. Al riguardo, giova premettere che nell’originario ricorso il sig. Vi. Sa. sosteneva che essendo la ricostruzione avvenuta a seguito del sisma, alle opere realizzate, ai sensi dell’art. 56 della legge n. 219/1981 (ora art. 49 T.U. n. 76/1990) non si dovevano applicare le disposizioni di cui all’art. 3 della legge n. 10/1977 quanto ai costi di costruzione, ivi compresa la parte eccedente la mera ricostruzione, assentita in relazione al piano di recupero adottato dal Comune ai sensi dell’art. 28 della stessa legge n. 219/1981.

Tale pretesa, però, è stata correttamente disattesa dal T.A.R., nel presupposto che l’art. 9, lett. g), legge n. 10 del 1977 ha previsto la gratuità della concessione edilizia limitatamente alle opere realizzate in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità e così l’art. 56, comma 6, legge n. 219 del 1981, che con specifico riferimento al terremoto del novembre 1980, ha disposto che per le opere eseguite in dipendenza del sisma nei Comuni di cui all’art. 1 non si applicano le disposizioni previste dall’art. 3 legge n. 10 del 1977.

Dette disposizioni, costituendo eccezione alla regola generale della onerosità della concessione edilizia, sono di stretta e rigorosa interpretazione e l’inciso secondo cui l’esenzione è applicabile per le opere eseguite “in dipendenza del sisma” evidenzia la necessità di un nesso causale rigoroso ed esclusivo, nel senso che le opere da realizzarsi devono trovare giustificazione nell’azione rovinosa del terremoto.

L’art. 49, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 1990, n. 76, ha ribadito, poi, che non sono dovuti i contributi per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione per le opere eseguite in dipendenza degli eventi sismici del 1980/1981 (anche a norma dell’art. 9, lett. g), della legge n. 10 del 1977), anche quando la ristrutturazione o ricostruzione dell’edificio comporti la modifica strutturale dello stesso, ma nel dovuto rispetto del piano di recupero approvato in dipendenza del sisma e se tale modifica sia in toto ricollegabile alla calamità naturale.

Nel caso in trattazione, invece, l’immobile del quale è stata chiesta la ricostruzione, seppure danneggiato dal sisma, è stato edificato con volumi maggiori di quello demolito, con un intervento non ricollegabile pienamente alla calamità naturale e il comma 2 dell’art. 48 del d.lgs. 30 marzo 1990, n. 76, dispone che “sono esclusi dai benefici previsti dal presente testo unico gli immobili, quand’anche inclusi nei piani di recupero, la cui ristrutturazione o ricostruzione, in tutto o in parte, non sia ricollegabile con l’evento sismico”.

Come evidenziato da T.A.R. è da condividere, allora, che le opere esenti dal contributo previsto dal citato art. 3 della legge n. 10/1977 sono soltanto quelle di riparazione o ricostruzione di preesistenti superfici danneggiate o distrutte dal terremoto e non anche quelle relative a nuovi interventi che non si siano resi necessari per conseguire l’adeguamento abitativo.

4. Il Comune, però, contesta la tesi del T.A.R. che la deroga al pagamento degli oneri urbanistici prevista dall’art. 9 della legge n. 122/1989, sia applicabile al piano dell’edificio adibito a parcheggi, sostenendo che si tratta di una norma speciale, prevista unicamente in favore dei parcheggi realizzati a servizio di fabbricati preesistenti e non di nuovi fabbricati.

4b. Orbene, l’art. 9 della legge n. 122/1989, al primo comma, stabilisce che “i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti”.

Il secondo comma dell’articolo precisa che “l’esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta ad autorizzazione gratuita”.

Presupposto fondamentale affinché possa operare la speciale deroga del pagamento degli oneri urbanistici ex art. 9 della legge 122/1989 è, quindi, che i parcheggi siano realizzati a servizio di fabbricati preesistenti e non di nuovi fabbricati, come nel caso qui in trattazione, atteso che l’edificio preesistente al sisma era costituito da un piano cantinato parziale, un piano terra, un piano ammezzato parziale e da piani abitativi in elevazione, mentre l’edificio realizzato dopo il sisma, risulta costituito da un secondo piano interrato ad uso autorimessa pertinenziale, da un primo piano interrato destinato a sottonegozi, da un piano terra destinato a negozi, da un piano ammezzato destinato ad uffici, da piani abitativi in elevazione e da un sottotetto e copertura.

L’esenzione contributiva prevista dall’art. 9 legge 122/1989 non può, pertanto, operare rispetto al secondo piano interrato, destinato a parcheggi pertinenziali delle unità abitative ed uffici soprastanti.

5. Conclusivamente, l’appello del Comune di (omissis) va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata il ricorso in primo grado proposto dal sig. Em. D’E. e riassunto dal sig. Vincenzo Sa. va respinto anche in parte qua.

6. Per il carattere interpretativo proprio della materia oggetto del contendere, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata respinge i motivi aggiunti di primo grado.

Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 17 novembre 2016 e 26 gennaio 2017, con l’intervento dei magistrati:

Raffaele Greco – Presidente FF

Fabio Taormina – Consigliere

Silvestro Maria Russo – Consigliere

Carlo Schilardi – Consigliere, Estensore

Giuseppe Castiglia –

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