Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 18 ottobre 2016, n. 4340

Il foro del pubblico impiego concerne solo le liti strettamente inerenti allo svolgimento del singolo rapporto di servizio, sotto il profilo tanto giuridico e gestionale, quanto retributivo, quanto, infine, delle patologie del rapporto medesimo, anche a tutela antidiscriminatoria dell’impiegato

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 18 ottobre 2016, n. 4340

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 6944/2016 RG, proposto da Lu. Gr., rappresentato e difeso dall’avv. Mi. Tr., con domicilio eletto in Roma, via (…), presso l’avv. Ba.,
contro
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…) e
nei confronti di
An. Fa., non costituito in giudizio,
per la riforma
della sentenza del TAR Campania – Salerno, sez. I, n. 880/2016, resa tra le parti e concernente la declinatoria di competenza sulla causa inerente sulle procedure selettive interne per il passaggio dalla seconda alla terza area F1;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 13 ottobre 2016 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti, l’avv. Ma. (su delega di Tr.) e l’Avvocato dello Stato R. De Fe.;
Ritenuto in fatto che il dott. Lu. Gr., dipendente dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – ADM con la qualifica di funzionario Area II – F2, ha partecipato alla selezione interna, per titoli e colloquio, per il passaggio all’Area III – F1, relativamente ai posti per gli uffici della Direz. reg. per la Campania;
Rilevato che il dott. Gr., in esito a detta procedura selettiva, ne è stato escluso avendo ricevuto un giudizio d’insufficienza ed un punteggio non utile alla promozione;
Rilevato altresì che egli ha impugnato tal risultato, insieme alla relativa determinazione d’indizione ed alla graduatoria, innanzi al TAR Salerno, con il ricorso n. 151/2012 RG, deducendo vari motivi di doglianza, rivolti anche, con l’atto per motivi aggiunti, contro la nomina della Commissione esaminatrice;
Rilevato pure che l’adito TAR, con sentenza n. 880 del 6 aprile 2016, ha declinato la competenza a favore delle sezioni romane del TAR Lazio, essendo stati impugnati dal ricorrente atti ad efficacia ultraregionale (la nomina della Commissione) o nazionale (il bando) e non viene in rilievo questioni sul rapporto di lavoro in sé, stante l’effetto novativo che al riguardo deriva dal superamento della procedura selettiva;
Considerato in diritto che, in sede d’appello, il dott. Gr. ha dedotto la ripartizione a livello regionale dei posti oggetto della procedura de qua e dunque l’efficacia locale di essa, per cui si deve applicare nel caso in esame il criterio inderogabile del foro del pubblico impiego ex art. 13, c. 2, c.p.a., nei cui confronti il rapporto di lavoro non è mero presupposto legittimante;
Considerato al riguardo che tal assunto non convince, in disparte la questione che l’appellante è sì lavoratore subordinato pubblico, ma contrattualizzato e perciò ogni sua controversia sul relativo rapporto soggiace al foro ex art. 413, V c., c.p.c. ed alla cognizione d’altro Giudice;
Considerato, inoltre ed anche ad ammettere che in astratto si possa far riferimento all’art. 13, c. 2, c.p.a., il foro del pubblico impiego concerne solo le liti strettamente inerenti allo svolgimento del singolo rapporto di servizio, sotto il profilo tanto giuridico e gestionale, quanto retributivo, quanto, infine, delle patologie del rapporto medesimo, anche a tutela antidiscriminatoria dell’impiegato;
Considerato per contro che, nella specie, si controverte su atti, preordinati alla modifica costitutiva o alla novazione del rapporto medesimo, aventi efficacia nazionale o ultraregionale, essendo stati invero coinvolti il bando dell’intera procedura selettiva (non rilevando la ripartizione dei posti per ambiti regionali, poiché ciascun candidato avrebbe potuto scegliere qualunque sede cui concorrere: cfr. l’art. 2.2, I c. del bando) e la nomina della Commissione giudicatrice avente una competenza ultraregionale, la quale è chiamata a giudicare i candidati per gli uffici ubicati tanto in Campania, quanto in Calabria;
Considerato allora che, se di regola la competenza territoriale sulle controversie di lavoro dei dipendenti pubblici si determina ex art. 13, c. 2, c.p.a. in relazione alla sede di servizio (foro del pubblico impiego), ove siano impugnati anche atti aventi efficacia generale prevale il criterio che individua la competenza del TAR Lazio atteso che l’impugnazione contestuale dell’atto applicativo e dei presupposti atti a valenza generale implica una relazione di presupposizione tra l’uno e gli altri che ne impone la trattazione unitaria (cfr. Cons. St., IV, 23 giugno 2015 n. 3166), come d’altronde si deve fare quando son gravati atti che coinvolgono unitariamente impiegati di uffici ubicati nei territori di più Regioni;
Considerato, quindi, che l’appello non ha pregio e va respinto e che le spese del presente giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV) definitivamente pronunciando sull’appello (ricorso n. 6944/2016 RG in epigrafe), lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, a favore dell’Agenzia resistente e costituita, delle spese del presente giudizio, che sono nel complesso liquidate in € 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2016, con l’intervento dei sigg. Magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente
Fabio Taormina – Consigliere
Silvestro Maria Russo – Consigliere, Estensore
Oberdan Forlenza – Consigliere
Leonardo Spagnoletti – Consigliere

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