Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 18 ottobre 2016, n. 4339

La penalità di mora prevista dall’art. 114 comma 4 lettera e) c.p.a. consiste in uno strumento per indurre indirettamente l’Amministrazione ad eseguire tempestivamente l’ordine di pagamento formulato dal giudice dell’ottemperanza

 

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 18 ottobre 2016, n. 4339

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1810 del 2016, proposto da:
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, via (…);
contro
Lu. Cu. non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I n. 13217/2015, resa tra le parti, concernente ottemperanza decreto corte d’appello di roma emesso su procedimento n. 50772/2006 – pagamento somme equa riparazione (legge pinto)
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2016 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La parte oggi appellata con ricorso per ottemperanza ha chiesto al Tribunale di ordinare all’Amministrazione di eseguire il decreto della Corte d’Appello col quale le era stato riconosciuto l’indennizzo previsto dalla legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto) a causa della violazione dei termini di ragionevole durata del processo.
Nelle more del giudizio l’Amministrazione ha corrisposto la somma indennitaria prevista dal decreto.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha preso atto della improcedibilità del ricorso in ottemperanza per cessazione della materia del contendere ma, su domanda di parte, ha ugualmente condannato l’Amministrazione al pagamento di penalità di mora.
La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dall’Amministrazione la quale sostiene che il Tribunale ha errato nel concedere tali penalità.
L’appello è fondato.
Come già chiarito dalla Sezione, la penalità di mora prevista dall’art. 114 comma 4 lettera e) c.p.a. consiste in uno strumento per indurre indirettamente l’Amministrazione ad eseguire tempestivamente l’ordine di pagamento formulato dal giudice dell’ottemperanza.
Trattasi di conseguenza di penalità non comminabile per gli inadempimenti pregressi alla sentenza che ordina l’esecuzione del giudicato, ma decorrente dal giorno della comunicazione o notificazione della stessa, in quanto appunto recante l’ordine di pagamento. (cfr. IV Sez. n. 655 del 2016).
Tanto del resto risulta anche chiarito dall’art. 1 comma 781 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016).
Ne consegue che nel caso in esame, avendo l’Amministrazione dato esecuzione al decreto nel corso del giudizio di primo grado, il Tribunale in sede di ottemperanza non poteva condannare l’Amministrazione al pagamento delle penalità.
In conclusione l’appello va accolto e la sentenza impugnata va riformata con eliminazione della condanna dell’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora.
Le spese del giudizio di appello sono compensate, fermo restando quanto disposto dal Tribunale per le spese del primo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente, Estensore
Fabio Taormina – Consigliere
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Oberdan Forlenza – Consigliere
Leonardo Spagnoletti – Consigliere

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