Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 17 luglio 2017, n. 3480

Ai fini della motivazione, il voto numerico è pienamente sufficiente, anche alla luce della nota decisione della Corte costituzionale e tenuto conto della sufficienza dei criteri generali relativi alla correzione degli elaborati, che non richiedono da parte delle sottocommissioni alcuna ulteriore specificazione o collegamento con l’estrinsecazione strettamente docimologica della valutazione

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 17 luglio 2017, n. 3480

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10449 del 2015, proposto dal Ministero della Giustizia e altri, in persona del rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via (…);

contro

Lu. La. So., non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del T.a.r. per la Puglia, sezione II, 28 ottobre 2015, n. 1384, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2017 il consigliere Giuseppe Castiglia;

Udito per le Amministrazioni appellanti l’avvocato dello Stato De Fe.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La dottoressa Lu. La. So. ha partecipato all’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense e, all’esito della correzione degli elaborati, è stata valutata negativamente e non ammessa alla fase delle prove orali.

2. La dottoressa So. ha impugnato il provvedimento a lei avverso con un ricorso che il T.a.r. per la Puglia, sez. II, ha accolto con sentenza in forma semplificata 28 ottobre 2015, n. 1384, annullando i giudizi impugnati e disponendone la rinnovazione, con garanzia dell’anonimato.

3. Il Tribunale regionale ha ritenuto fondata la censura di difetto di motivazione in quanto la commissione esaminatrice istituita presso la Corte d’appello locale:

a) si sarebbe limitata a recepire i criteri generali definiti dalla commissione centrale, riportandoli in via tralaticia e senza ulteriori integrazioni e specificazioni;

b) avrebbe espresso una valutazione in forma puramente numerica, dunque con metodo insufficiente proprio in considerazione sia del carattere generico dei criteri della commissione centrale sia della totale mancanza, negli elaborati, di alcuna traccia di indicazioni o sottolineature o correzioni operate dagli esaminatori; ciò, anche in violazione dell’art. 46, comma 5, della legge 3 dicembre 2012, n. 247, che, sebbene non ancora immediatamente applicabile ratione temporis, costituirebbe idoneo supporto interpretativo in linea con i principi di trasparenza e con il generale obbligo di motivazione;

c) in definitiva, gli atti non rivelerebbero alcun segno, grafico o testuale, che possa fungere da tramite logico-argomentativo tra i criteri generali e l’espressione finale numerica del singolo giudizio.

4. L’Amministrazione della giustizia ha interposto appello avverso la sentenza n. 1384/2015 chiedendone assieme la sospensione dell’efficacia esecutiva anche inaudita altera parte.

5. Con decreto 22 dicembre 2015, n. 5704, il Presidente della Sezione ha accolto l’istanza di misura cautelari monocratiche e fissato la camera di consiglio.

6. Con ordinanza 21 febbraio 2016, n. 199, la Sezione ha disposto una nuova notifica dell’appello, non risultando agli atti la prova dell’avvenuta notifica.

7. L’Amministrazione ha adempiuto.

8. La parte privata non si è costituita in giudizio.

9. Con ordinanza 26 febbraio 2016, n. 662, la Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta dall’Amministrazione appellante, sospendendo l’esecutività della sentenza di primo grado.

10. In data 6 giugno 2017, l’Amministrazione ha depositato una memoria.

11. All’udienza pubblica del 13 luglio 2017, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

12. Il Collegio non vede ragione di discostarsi, in questa sede di merito, dalle conclusioni adottate rispetto alla domanda cautelare, che sono peraltro conformi a un orientamento largamente prevalente, se non quasi univoco, di questo Consiglio di Stato e della Sezione in particolare, ripetutamente espresso e confermato in tempi anche recentissimi.

13. In altri termini:

a) in tema di esami per l’accesso alla professione di avvocato, il potere di valutazione esercitato dalle commissioni di esame è espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio può essere soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo limitatamente al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità, con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti (cfr. da ultimo sez. IV, 2 marzo 2017, n. 973);

b) la circostanza che la commissione esaminatrice abbia adottato tout court i criteri dettati dalla commissione centrale non integra alcun vizio, trattandosi di una decisione che rientra pienamente in una sfera di discrezionalità tecnica esercitata in modo non irragionevole e dunque insindacabile; come, all’inverso, non spiega alcun effetto invalidante l’inosservanza delle raccomandazioni formulate dalla commissione centrale in tema di modalità procedimentali aggiuntive, che non hanno carattere cogente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 973/2017, cit., ove riferimenti ulteriori);

c) ai fini della motivazione, il voto numerico è pienamente sufficiente, anche alla luce della nota decisione della Corte costituzionale (sentenza 8 giugno 2011, n. 175; e sulla scia, fra le tante, sez. V, 26 maggio 2015, n. 2629; sez. IV, 23 maggio 2016, n. 2110; sez. IV, ordinanza 29 luglio 2016, n. 3141; sez. IV, 27 settembre 2016, n. 3946; sez. IV, ordinanza 4 novembre 2016, n. 4952; sez. IV, 8 febbraio 2017, n. 558) e tenuto conto della sufficienza dei criteri generali relativi alla correzione degli elaborati, che non richiedono da parte delle sottocommissioni alcuna ulteriore specificazione o collegamento con l’estrinsecazione strettamente docimologica della valutazione;

d) non ha alcun rilievo l’assenza di segni di correzione, laddove al contrario solo se la commissione ritenga di apporre sottolineature o segni può ammettersi la valutazione della loro coerenza con affermazioni, concetti e principi espressi nell’elaborato;

e) non consente alcun dubbio interpretativo (nel senso di una pretesa immediata applicabilità immediata) la disposizione dell’art. 46, comma 5, della legge n. 247/2012, in combinato disposto con il chiarissimo tenore del successivo art. 49, che tiene ferma l’applicabilità delle norme previgenti “sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame” per i primi due (poi quattro, ora cinque) anni successivi all’entrata in vigore della legge, anche in disparte la considerazione che il comma 6 dell’art. 46 rinvia comunque ad apposito regolamento del Ministro della giustizia, da emanare sentito il Consiglio Nazionale Forense, per disciplinare le “le modalità e le procedure di svolgimento dell’esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali”, sia pure sulla base dei criteri generali enunciati dal medesimo comma 6 (cfr. sez. IV, 30 settembre 2016, n. 4040; sez. IV, 21 aprile 2017, n. 1873).

14. A proposito degli indirizzi giurisprudenziali appena rammentati, il Collegio non ignora il diverso orientamento che ha indotto il C.G.A.R.S. a deferire all’Adunanza plenaria – con ordinanza 2 maggio 2017, n. 206 – le questioni:

a) se l’art. 49 della legge 247/2012 escluda l'(immediata) applicazione dell’art. 46, comma 5, della stessa legge;

b) se il voto numerico sia capace di esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico – discrezionale della commissione senza ulteriori oneri motivazionali.

15. Anche valutate le ragioni esposte dal Consiglio siciliano (nell’ordinanza di rimessione e, ancor prima, nell’ordinanza cautelare 21 novembre 2016, n. 725), il Collegio ritiene tuttavia di non doversi discostare da quella che la stessa ordinanza di rimessione considera la giurisprudenza prevalente del Consiglio di Stato e di conseguenza, anche in difetto di richiesta della parte privata (peraltro non costituita), non scorge motivo per sospendere il presente giudizio in attesa della decisione che l’Adunanza plenaria adotterà sulle questioni sollevate.

16. Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è fondato e va pertanto accolto, con riforma della sentenza impugnata e reiezione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

17. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, cfr. Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663).

18. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

19. Considerati i pur residui margini di incertezza sull’interpretazione della normativa applicabile, le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi – Presidente

Oberdan Forlenza – Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere

Leonardo Spagnoletti – Consigliere

Giuseppe Castiglia – Consigliere, Estensore

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