Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 13 giugno 2017, n. 2878

La specialità del procedimento di condono edilizio e l’assenza di una specifica previsione in ordine alla necessità di acquisire il parere della Commissione edilizia per il rilascio della relativa concessione in sanatoria (c.d. straordinaria o condono) ne escludono, infatti, l’obbligatorietà, rendendone, tutt’al più, facoltativa l’assunzione, nei casi in cui l’Amministrazione ritenga necessario acquisire informazioni e valutazioni con riguardo a particolari casi incerti e complessi. In assenza di ciò il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato alla semplice verifica dei presupposti e delle condizioni espressamente e chiaramente fissati dal legislatore.

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 13 giugno 2017, n. 2878

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 1389 del 2007, proposto da:

De Pa. Fr., in qualità di erede di De Pa. Pa., rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Va., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ma. Ga. in Roma, via (…);

contro

An. S.p.a. (già An. – Ente Nazionale per le St.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

Comune di (omissis), non costituito in giudizio

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Puglia, sede di Bari, Sezione III n. 2152 del 1° giugno 2006, resa tra le parti, concernente il rigetto dell’istanza di condono edilizio.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’AN. s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2017 il consigliere Nicola D’Angelo e uditi per l’appellante, l’avvocato Mu., su delega dell’avvocato Va., e, per l’AN. s.p.a., l’avvocato dello Stato Co.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il signor Pa. De Pa. ha impugnato dinanzi al T.a.r. per la Puglia, sede di Bari, il provvedimento con il quale il comune di (omissis) ha respinto la sua domanda di sanatoria di una capannone industriale e del pertinenziale vano interrato (determinazione n. 25099 del 23 dicembre 1996).

2. In particolare, la reiezione dell’istanza è stata motivata, dopo l’acquisizione di un parere negativo dell’AN., in quanto le predette opere abusive sono state realizzate in zona destinata dal PRG in massima parte a zona di rispetto stradale ed in minima parte ad area destinata a Parco urbano con attrezzature sportive a livello 2 comprensoriale.

3. Il T.a.r. di Bari con la sentenza indicata in epigrafe ha respinto il ricorso.

4. Il signor Pa. De Pa. ha quindi impugnato la stessa sentenza, prospettando i seguenti motivi di gravame.

4.1. Il T.a.r., nel considerare inesistente l’eccepito difetto di motivazione del provvedimento impugnato, avrebbe rigettato il ricorso fondando la sua decisione sulla pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2005 che però non era pertinente in relazione al caso di specie perché riferita alla diversa ipotesi di risarcimento del danno e non ad un diniego di condono.

4.2. La sentenza impugnata ha erroneamente respinto la censura dell’appellante relativa all’illegittimità del provvedimento di diniego della sanatoria che non sarebbe stato preceduto dal parere della Commissione edilizia.

4.3. L’appellante ha poi riproposto tutti i motivi di gravame formulati nel ricorso di primo grado.

4.3.1.Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 lett. c) della L. 47/85; violazione della Circolare Ministeriale LL.PP 17.6.1995 n. 2241/UL. Eccesso di potere sotto vari profili (le opere non costituirebbero una minaccia per il traffico).

4.3.2. Violazione dell’art. 39 L. 724/94, dell’art. 2 L. 1187/68 e dei principi generali in materia urbanistica. Eccesso di potere sotto diversi profili (il vincolo a parco urbano di parte dell’area interessata è decaduto).

4.3.3. Eccesso di potere per sviamento ed erroneità dei presupposti (la delibera n. 33 del 19 marzo 1991 di adozione della variante al PRG con cui è stato previsto il parco urbano è inefficace perché non è stata approvata dalla Regione).

4.3.4. Violazione del regolamento Edilizio nonché dell’art. 220 del T.U. 1265/34. Eccesso di potere sotto diversi profili (il Regolamento edilizio comunale prescrive che ogni provvedimento sulle istanze edilizie deve essere preceduto dal parere della Commissione edilizia).

5. Il comune di (omissis) non si è costituito in giudizio.

6. L’AN. s.p.a. si è costituita in giudizio il 14 marzo 2017.

7. L’appellante originario, signor Pa. De Pa., è deceduto in data 8 novembre 2011. Di conseguenza, l’appello è stato riassunto dal figlio, Fr. De Pa., il 12 febbraio 2013.

8. Il signor Fr. De Pa. ha poi depositato un’ulteriore memoria il 19 gennaio 2017.

9. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 23 febbraio 2017.

10. L’appello è manifestamente infondato.

11. Come rilevato dal T.a.r. di Bari, a prescindere dalla circostanza che il vincolo di destinazione a parco urbano di parte del suolo ove insiste il fabbricato oggetto della domanda di sanatoria sia scaduto, il provvedimento di diniego della sanatoria è giustificato dalla circostanza che la maggior parte dell’edificio abusivo insiste in zona destinata dal PRG a “rispetto stradale”.

12. Tale situazione di fatto, considerata dall’Amministrazione comunale come giustificazione per negare, anche in presenza del parere negativo dell’AN., la sanatoria richiesta, è di per se motivo sufficiente per sostenere la legittimità del provvedimento impugnato.

12.1. Pertanto, anche una motivazione scarna e sintetica va considerata soddisfacente, ove riveli, come nel caso di specie, gli estremi logici dell’incompatibilità (cfr. Cons. Stato: sez. IV, 17 luglio 2013 n. 3878; sez. IV, 23 maggio 2016, n. 2115).

12.2. D’altra parte, non può ritenersi estraneo alla vicenda, come sostenuto da parte appellante, il principio espresso dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 16 novembre 2005 che a proposito del vincolo di distanza ha precisato che: “… il vincolo imposto sulle aree site nella fascia di rispetto stradale o autostradale si traduce in un divieto di edificazione che rende le aree medesime legalmente inedificabili, trattandosi di vincolo di inedificabilità che pur derivando dalla programmazione e pianificazione urbanistica è pur sempre sancito nell’interesse pubblico da apposite leggi (art. 41 septies L. 1150/42 aggiunto dall’art. 19 della L. 765/67; art. 9 L. 729/61) e dai relativi regolamenti di attuazione (D.M. 1.4.1968)”.

13. Quanto invece alla denunciata mancanza di un preventivo parere della Commissione edilizia, va rilevato che ai fini del rilascio della concessione in sanatoria, nell’ambito del condono edilizio, tale parere non è obbligatorio.

13.1. La specialità del procedimento di condono edilizio e l’assenza di una specifica previsione in ordine alla necessità di acquisire il parere della Commissione edilizia per il rilascio della relativa concessione in sanatoria (c.d. straordinaria o condono) ne escludono, infatti, l’obbligatorietà, rendendone, tutt’al più, facoltativa l’assunzione, nei casi in cui l’Amministrazione ritenga necessario acquisire informazioni e valutazioni con riguardo a particolari casi incerti e complessi. In assenza di ciò il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato alla semplice verifica dei presupposti e delle condizioni espressamente e chiaramente fissati dal legislatore (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 3 febbraio 2017, n. 463).

14. Gli ulteriori motivi, prospettati in primo grado e riproposti nel presente ricorso in appello, possono essere assorbiti (in applicazione delle coordinate esegetiche elaborate dalla Adunanza plenaria n. 5 del 2015 cui si rinvia a mente dell’art. 88, co.2, lett. d) c.p.a.), tenuto conto che le questioni vagliate sono idonee ad esaurire la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c.

Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati infatti dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.

15. Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014 n. 55.

16. Il Collegio rileva, inoltre, che la reiezione dell’appello si fonda, come dianzi illustrato, su ragioni manifeste in modo da integrare i presupposti applicativi dell’art. 26, comma 1, c.p.a. secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, n. 2200 del 2016, cui si rinvia ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della misura indennitaria).

17. La condanna dell’appellante ai sensi dell’art. 26 c.p.a. rileva, infine, anche agli effetti di cui all’art. 2, comma 2-quinquies, lettere a) e d), della legge 24 marzo 2001, nr. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, nr. 208.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila//00), oltre gli oneri accessori come per legge.

Condanna altresì l’appellante, ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a., al pagamento dell’ulteriore somma di euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Vito Poli – Presidente

Leonardo Spagnoletti – Consigliere

Luca Lamberti – Consigliere

Nicola D’Angelo – Consigliere, Estensore

Giuseppa Carluccio – Consigliere

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