Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 12 giugno 2017, n. 2822

La differenza tra le varianti specifiche e quelle generali (al piano regolatore generale) si fonda su di un criterio spaziale di delimitazione del concreto potere esercitato di pianificazione urbanistica, nel senso che mentre le prime interessano soltanto una parte del territorio comunale (e rispondono quindi all’esigenza di rispondere a sopravvenute necessità urbanistiche parziali e localizzate), le seconde consistono, in sostanza, in una nuova disciplina generale dell’assetto del territorio, connesso alla stessa durata indeterminata dello strumento urbanistico ed alla necessità di assoggettarlo a revisioni periodiche.

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 12 giugno 2017, n. 2822

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2542 del 2007, proposto da: Fi. de. Mo. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Et. Ve. e Fr. Za., con domicilio eletto presso lo studio Ma. Et. Ve. in Roma, via (…);

contro

Regione Veneto, Comune di (omissis) non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO – VENEZIA: SEZIONE I n. 03888/2006, resa tra le parti, concernente variante parziale del p.r.g. e mutamento di destinazione

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2017 il Cons. Giuseppa Carluccio e uditi per le parti gli avvocati F. Ca. su delega di M.E. Ve.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.La società Fi. de. Mo. srl (d’ora in poi società) impugnò la delibera della Giunta Regionale (n. 1048 del 1998) di approvazione della variante parziale del Piano Regolatore Generale del Comune di (omissis), nella parte relativa al mutamento della destinazione urbanistica – da espansione industriale (omissis) ad agricola – di un terreno di proprietà al confine con l’area di insediamento dell’opificio della società.

2. Il Tar ha rigettato il ricorso con la sentenza indicata in epigrafe.

3. Avverso la suddetta sentenza la società ha proposto tre motivi di appello. La Regione e il Comune non si sono costituiti.

4.L’appello non è fondato e va rigettato.

4.1. La questione posta con il primo motivo è se la variante del PRG in contestazione sia stata correttamente adottata con la procedura della variante parziale, atteso che, secondo la tesi della società, si sarebbe trattato di una variante generale che avrebbe interessato l’intero territorio comunale.

4.1.2. Il Tar ha rigettato la censura ritenendo non applicabile il criterio cd. spaziale, elaborato dalla giurisprudenza, in presenza di una disciplina regionale (l. r. veneto n. 61 del 1985), che fa dipendere la qualificazione come generale o parziale di una variante dal rapporto rispetto al P.T.P. (art. 49) e che qualifica come parziali le varianti diverse (art. 50).

4.1.3. Correttamente, l’appellante rileva che erroneamente il giudice non ha considerato la valenza del criterio generale, derogabile sulla base della speciale normativa regionale solo in presenza dei presupposti previsti da quest’ultima. Con la conseguenza che, in assenza pacifica del PTP, non avrebbe potuto essere assunta l’applicabilità della disciplina regionale suddetta.

4.1.4. Tuttavia, la correttezza della censura non può condurre ad un diverso esito, positivo per l’appellante, perché dall’applicazione alla specie del criterio generale evocato discende la legittimità della procedura seguita per l’approvazione di un piano qualificabile come variante parziale.

4.1.5. Secondo la giurisprudenza consolidata (ex multiis nn. 664 e 4340 del 2002), la differenza tra le varianti specifiche e quelle generali (al piano regolatore generale) si fonda su di un criterio spaziale di delimitazione del concreto potere esercitato di pianificazione urbanistica, nel senso che mentre le prime interessano soltanto una parte del territorio comunale (e rispondono quindi all’esigenza di rispondere a sopravvenute necessità urbanistiche parziali e localizzate), le seconde consistono, in sostanza, in una nuova disciplina generale dell’assetto del territorio, connesso alla stessa durata indeterminata dello strumento urbanistico ed alla necessità di assoggettarlo a revisioni periodiche.

4.1.6. Nella specie, tale carattere parziale della variante risulta evidente dalla documentazione in atti. Infatti, a qualche anno dal PRG (1988/1990), l’Amministrazione comunale ha deliberato una variante, con la quale ha affrontato il tema della ricalibratura delle zone residenziali e produttive di confine, ai fini di una riqualificazione della “città diffusa” esistente, nell’ottica del contenimento dei fenomeni inquinanti.

5. Con gli altri due motivi di ricorso, strettamente connessi e che, pertanto, possono trattarsi congiuntamente, la società ripropone le censure avanzate in primo grado per eccesso di potere e difetto di motivazione, sotto vari profili, già esaminati partitamente dalla sentenza gravata e condivisi in questa sede.

5.1. Ai fini del rigetto degli stessi, deve ribadirsi – secondo la giurisprudenza consolidata – che le scelte effettuate dall’amministrazione all’atto dell’adozione del piano regolatore costituiscono apprezzamenti di merito sottratte al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o abnormi illogicità. Dette scelte non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali – di ordine tecnico discrezionale – seguiti nell’impostazione del piano stesso. E’ ritenuto sufficiente, pertanto, l’espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al piano regolatore generale, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni.

Affinché una variante sia legittima è perciò sufficiente, sotto il profilo della motivazione e dell’istruttoria, l’accertata esistenza di problematiche, anche di ordine generale, purché concrete ed attuali, non arbitrarie o illogiche, che incidono in senso negativo sulle condizioni di vita dell’intera cittadinanza; problematiche che medio tempore si siano aggravate, non essendo per contro necessaria una rinnovata indagine su ogni singola area al fine di giustificarne la sua specifica idoneità a soddisfare esigenze pubbliche.

5.2. Nella specie, il terreno di proprietà della società appellante, nell’ambito delle scelte di fondo poste a base della variante, delle quali si è detto, rientra in area destinata ad agricoltura, nell’ambito dei processi di riconversione volti a disincentivare la frammistione tra produzione industriale e residenza per diminuire la morsa dell’inquinamento. L’intento dichiarato è quello di perseguire la riqualificazione di tali nuclei mediante la dismissione graduale degli opifici industriali, mirando ad una riduzione della zona (omissis). In particolare, l’Amministrazione ha ritenuto che un ulteriore ampliamento della zona produttiva a Sud di (omissis) determinerebbe un notevole impatto ambientale e per questa ragione ha stralciato dall’area industriale quella ancora libera da insediamenti. Riservando, al futuro, con apposita variante, l’obiettivo di riconversione del “La.”, in parte obsoleto, di proprietà della società appellante.

Né può dirsi, come sostiene l’appellante, che l’Amministrazione sia incorsa nel vizio di sviamento di potere, atteso che, piuttosto, il cambiamento di destinazione di quella zona è stato valutato come idoneo a soddisfare specifiche esigenze pubbliche, anche in vista della futura dismissione dell’opificio esistente. Mentre, d’altro canto, la sentenza di primo grado ha motivato escludendo contraddittorietà di motivazione e disparità di trattamento.

6. In conclusione, l’appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata con la precisazione suddetta quanto al primo motivo di appello.

7. In difetto di costituzione della Regione e del Comune, non sussistono i presupposti per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi – Presidente

Fabio Taormina – Consigliere

Giuseppe Castiglia – Consigliere

Luca Lamberti – Consigliere

Giuseppa Carluccio – Consigliere, Estensore

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