consiglio di stato bis

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 12 gennaio 2016, n. 68

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUARTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3495 del 2015, proposto da:

Pa. Di Sa.;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Svca (Struttura di Vigilanza Sulle Concessioni Autostradali);

nei confronti di

St. de. Pa. Spa;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III n. 00973/2015, resa tra le parti, concernente diniego accesso agli atti sulle violazioni del piano operazioni invernali.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Svca (Struttura di Vigilanza Sulle Concessioni Autostradali) e della St. de. Pa. Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2015 il Cons. Antonio Bianchi e udito per le parti l’avvocato Cristiano Castrogiovanni, su delega dell’avvocato Marco Segatori;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Signor Pa. Di Sa. instaurava dinnanzi al Giudice di Pace di Montorio al Vomaro (poi Giudice di Pace di Teramo) un giudizio nei confronti della St. de. Pa. S.p.a., al fine di vedersi risarcire i danni subiti nell’evento nevoso del febbraio 2012, avendo detta società, nella sua tesi, omesso di approntare le misure idonee alla messa in sicurezza della strada.

Nel corso del giudizio l’ANAS, con nota CDG-0078.55 -P del 5 giugno 2012, chiedeva alla St. de. Pa. quale sua concessionaria, di fornire i chiarimenti del caso.

La società formulava di conseguenza le proprie deduzioni.

Con istanza del 2.10.2014, il Di Sante richiedeva quindi alla Struttura di Vigilanza sulle Concessioni Autostradali (SVCA) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di poter prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione inerente l’attività istruttoria formalizzata con la nota ANAS anzidetta.

L’istanza veniva però rigettata, sul presupposto che la stessa fosse preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione ed avendo la controinteressata (ossia la St. de. Pa. S.p.a, concessionaria della strada cui l’attività istruttoria era riferita) espresso il proprio diniego all’accesso non sussistendo, ad avviso di quest’ultima, alcun interesse giuridicamente tutelato in testa al richiedente.

Il Di Sa. impugnava quindi detto diniego dinnanzi al Tar Lazio, deducendo nella sostanza che i documenti richiesti sarebbero stati utili ai fini defensionali nella causa instaurata dinnanzi al Giudice di Pace.

Si costituiva in giudizio la società controinteressata, eccependo l’inammissibilità dell’istanza d’accesso per difetto dei requisiti di legge e chiedendo quindi il rigetto del ricorso.

Con la sentenza 21 gennaio 2015 n. 973 il Tar Lazio respingeva il ricorso, rilevando la genericità dell’istanza ed assumendo altresì che la stessa, di natura esplorativa, fosse preordinata ad un inammissibile controllo generalizzato dell’attività dell’Amministrazione.

Secondo il primo giudice, poi, i documenti oggetto dell’istanza di accesso, siccome atti interni all’esercizio dell’attività ispettiva svolta dalla struttura ministeriale di vigilanza sulle concessioni autostradali, non avrebbero potuto essere divulgati in assenza di specifica motivazione, non evincibile dal contenuto dell’istanza medesima.

Avverso detta pronuncia il Di Sa. ha quindi interposto l’odierno appello, chiedendone l’integrale riforma.

Si è costituita in giudizio la società controinteressata, chiedendo la reiezione del gravame siccome infondato.

Alla camera di consiglio del 14 luglio 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il primo mezzo di censura l’appellante deduce l’erroneità della gravata sentenza, nella parte in cui ha ritenuto generica l’istanza di accesso per cui è causa.

Al riguardo, infatti, assume che non poteva essere posto a suo carico l’onere di specificare gli estremi di protocollo e la data degli atti di cui aveva richiesto l’ostensione e che dall’istanza sarebbero stati comunque ricavabili elementi idonei a individuare i documenti di interesse.

2. Il motivo, così come proposto, non può trovare accoglimento.

3. Ed invero, se non può in linea di principio pretendersi che l’istante in sede di accesso agli atti indichi specifici dati (quali il numero di protocollo e la data di formazione di un atto) non in suo possesso, deve in ogni caso rilevarsi come l’Amministrazione, in detta sede, sia tenuta a produrre documenti individuati in modo sufficientemente preciso e circoscritto, e non anche a compiere attività di ricerca ed elaborazione degli stessi.

Ciò al fine di coniugare il diritto alla trasparenza con l’esigenza di non pregiudicare, attraverso un improprio esercizio del diritto di accesso, il buon andamento dell’Amministrazione, riversando sulla stessa l’onere di reperire documentazione inerente un determinato segmento di attività.

Richieste generiche, infatti, sottoporrebbero l’Amministrazione a ricerche incompatibili sia con la funzionalità dei plessi, sia con l’economicità e la tempestività dell’azione amministrativa.

In altri termini, a prescindere dalla specifica indicazione della data e del numero di protocollo attribuito agli atti richiesti, non v’è dubbio come l’accesso non possa costringere l’Amministrazione ad attività di ricerca ed elaborazione dati, di guisa che la relativa istanza non può essere generica, eccessivamente estesa o riferita ad atti non specificamente individuati.

4. Tanto premesso, nel caso di specie la richiesta del Signor Di Sa. è testualmente volta ad ottenere “tutta la documentazione nessuna esclusa inerente l’attività svolta nel procedimento di verifica… “, senza ulteriori precisazioni o specificazioni.

L’oggetto dell’accesso, quindi, è costituito da un numero indeterminato di documenti, in alcun modo individuati e per di più formati in un arco temporale non meglio specificato.

Pertanto, del tutto correttamente il primo giudice ha ritenuto una istanza siffatta del tutto “generica” e,conseguentemente, legittimo il diniego espresso al riguardo dall’Amministrazione.

Come già precisato, infatti, l’istanza di accesso deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell’Amministrazione indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può riguardare, come nella fattispecie, dati ed informazioni generiche riguardanti un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche la effettiva sussistenza, assumendo un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa.

5. Con i restanti mezzi di censura – che possono essere trattati congiuntamente attesa la sostanziale unicità della ragione addotta a loro sostegno – l’appellante deduce l’erroneità della sentenza:

(i) nella parte in cui ha ritenuto la natura esplorativa dell’istanza;

(ii) nella parte in cui ha ritenuto corretto sottrarre all’accesso i documenti richiesti, costituendo gli stessi “atti interni all’esercizio della attività ispettiva svolta dalla Struttura di vigilanza sulle concessioni autostradali”;

iii) nella parte in cui ha ritenuto che l’istante non abbia chiarito le ragioni per la quali l’accesso alla documentazione sarebbe stato utile.

Assume infatti il Sig Di Sa. che l’interesse sotteso alla presentazione dell’istanza non è quello di effettuare un’indagine esplorativa, bensì quello di acquisire documentazione utile nell’ambito del giudizio pendente dinnanzi al Giudice di Pace, ciò che lo legittimerebbe di per sé ad acquisire la documentazione richiesta, ancorché interna all’esercizio della attività ispettiva svolta dalla Struttura di vigilanza.

6. La doglianza non può essere condivisa.

7. Invero,il fatto che si tratti nella prospettazione del ricorrente di un accesso c.d. defensionale, è circostanza recessiva rispetto all’accertata genericità dell’istanza dallo stesso presentata la quale, come sopra precisato, non poteva comunque come tale essere positivamente evasa.

E ciò a maggior ragione, ove si consideri come nella specie l’Amministrazione destinataria della richiesta di accesso non sia neppure parte del giudizio instaurato dinnanzi al Giudice di Pace – solo genericamente citato nella richiesta medesima – e come, pertanto, la stessa non sia stata posta nella condizione di apprezzare in modo oggettivo e compiuto il concreto interesse del richiedente.

In tale contesto, pertanto, la decisione assunta dal Tar di ritenere di natura sostanzialmente “esplorativa” la richiesta d’accesso per cui è causa, deve andare esente da mende.

8. Conclusivamente l’appello si appalesa privo di fondamento e, come tale, da respingere.

9. Sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi – Presidente

Fabio Taormina – Consigliere

Diego Sabatino – Consigliere

Silvestro Maria Russo – Consigliere

Antonio Bianchi – Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 12 gennaio 2016.

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