Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 11 luglio 2016, n. 3072

Ove la parte abbia dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso ciò comporti l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso, in omaggio al principio dispositivo, il giudice decidere la controversia nel merito, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, imponendosi, dunque, una declaratoria in conformità

 

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 11 luglio 2016, n. 3072

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2115 del 2009, proposto da:
Pa. Gr., rappresentato e difeso dall’avv. Gi. Ba., con domicilio eletto presso An. De An. in Roma, Via (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Al. St., con domicilio eletto presso Cl. De Cu. in Roma, viale (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE VI n. 00795/2009, resa tra le parti, concernente DINIEGO CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA – DEMOLIZIONE OPERE.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di (omissis);
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 maggio 2016 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Ba. e Al. in dichiarata sostituzione dell’avvocato St.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con atto depositato in data 6 aprile 2016 l’appellante, a mezzo del proprio difensore, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’appello, in quanto “gli interventi oggetto di istanze di condono ex lege 326/2003… sono stati spontaneamente rimossi” e, quindi, “non ha interesse ad ottenere l’annullamento e/o la riforma della sentenza appellata”.
Ne consegue, ad avviso del Collegio, che ove la parte, come nel caso di specie, abbia dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso ciò comporti l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il giudice decidere la controversia nel merito, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, imponendosi, dunque, una declaratoria in conformità (cfr. Cons. St., Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4913).
Quanto alle spese del grado, stante la natura della pronuncia, in mero rito, dichiarativa della carenza di interesse il Collegio reputa equo disporne l’integrale compensazione fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi – Presidente
Nicola Russo – Consigliere, Estensore
Fabio Taormina – Consigliere
Andrea Migliozzi – Consigliere
Carlo Schilardi – Consigliere
Depositata in Segreteria il 11 luglio 2016.

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