Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 9 settembre 2016, n. 3841

Le condanne dell’extracomunitario in materia di stupefacenti sono automaticamente ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, qualunque sia la pena detentiva riportata dal condannato e non rilevando la concessione della sospensione condizionale, ai sensi del chiaro disposto dell’art. 4, comma 3, t.u. 25 luglio 1998, n. 286, e ciò per il grave disvalore che il legislatore attribuisce, “a monte”, ai reati in questione ai fini della tutela della sicurezza pubblica.

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 9 settembre 2016, n. 3841

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4622 del 2016, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Sa. Vi. (C.F. (omissis)), con domicilio eletto presso la signora Cl. Mo. in Roma, via (…);
contro
La Questura di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sez. II, n. 361/2016, resa tra le parti, concernente un diniego di rinnovo del permesso di soggiorno;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Bergamo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2016 il pres. Luigi Maruotti e uditi per le parti l’avvocato Sa. Vi. e l’avvocato dello Stato Ma. Vi. Lu.;
Rilevato che nel corso della camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda incidentale dell’appellante, ha deciso di definire il secondo grado del giudizio, con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con decreto n. 100677 del 19 novembre 2015, la Questura di Bergamo ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, presentata dal signor -OMISSIS-, per essere stato il richiedente condannato – con sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo il 13 dicembre 2013 ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. – a due anni e otto mesi di reclusione e ad € 14.000 di multa per il reato, previsto dall’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di detenzione illecita, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti in concorso.
La condanna è stata emessa perché il signor -OMISSIS-, in concorso con un connazionale, è stato sorpreso ad occultare all’interno della propria abitazione alcuni involucri di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed eroina ed € 4.280,00 in contanti, frutto dell’attività illecita, circostanze che hanno indotto la Questura a ritenere che il soggetto riveste un ruolo non marginale nell’attività delittuosa e sia dunque socialmente pericolo.
2. Con il ricorso di primo grado n. 211 del 2016, proposto al Tar per la Lombardia, Sezione di Brescia, il signor -OMISSIS- (già -OMISSIS-, prima che le generalità fossero cambiate con sentenza del Tribunale di Tunisi del 23 gennaio 1998) ha impugnato tale diniego, chiedendone l’annullamento, deducendo la mancata comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis, l. 7 agosto 1990, n. 241, e carenza di motivazione, nonché la violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, anche alla luce della sentenza n. 202 del 2013 della Corte Costituzionale, evidenziando che l’Amministrazione avrebbe dovuto effettuare una verifica sulla sua pericolosità sociale, concreta ed attuale, nonché valutare la natura e l’effettività dei vincoli familiari, la durata del suo soggiorno in Italia (25 anni) e l’inserimento sociale e lavorativo.
Il Tar Brescia, sez. II, con la sentenza n. 361 del 15 marzo 2016, resa in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., a conclusione della fase cautelare, ha respinto il ricorso ed ha condannato il signor -OMISSIS- alle spese di giudizio, liquidate in € 1.500.
3. Con l’appello in esame, il signor -OMISSIS- ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado sia accolto, deducendo l’erroneità della sentenza, poiché il TAR non avrebbe considerato il lungo tempo trascorso in Italia e il suo radicamento nel territorio dello Stato, dimostrato dall’aver acquistato un immobile, nel quale vive con la famiglia.
Il Questore avrebbe dovuto esaminare tali elementi, per valutare l’incidenza della sentenza di condanna per reati legati allo spaccio di stupefacenti, agli effetti del rilascio del permesso di soggiorno.
Il mancato preavviso di rigetto non avrebbe consentito all’interessato di rappresentare tali elementi fattuali, che avrebbero avuto certamente la loro rilevanza sul provvedimento finale.
4. Si è costituita in giudizio la Questura di Bergamo, che ha chiesto il rigetto dell’appello.
5. Alla camera di consiglio del 30 agosto 2016, la causa è stata trattenuta per la decisione, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previa comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.
7. L’appello è infondato, alla luce dei principi già enunciati dalla Sezione in materia.
E’ stato rilevato dalla Sezione (sentenza 30 maggio 2016, n. 2251) che le condanne dell’extracomunitario in materia di stupefacenti sono automaticamente ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, qualunque sia la pena detentiva riportata dal condannato e non rilevando la concessione della sospensione condizionale, ai sensi del chiaro disposto dell’art. 4, comma 3, t.u. 25 luglio 1998, n. 286, e ciò per il grave disvalore che il legislatore attribuisce, “a monte”, ai reati in questione ai fini della tutela della sicurezza pubblica (Cons. St., sez. III, 26 febbraio 2016, n. 797; Sez. III, 10 aprile 2015, n. 1841; Sez. III, 24 febbraio 2015, n. 919).
In presenza di tali condanne, non residua alcuna sfera di discrezionalità in capo all’Amministrazione, che è obbligata a dare immediata applicazione al disposto normativo (Cons. St., sez. III, 1° agosto 2014, n. 4087).
Nella specie, l’appellante ha subito una condanna a due anni e otto mesi di reclusione e ad € 14.000 di multa per il reato di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Tale condanna è quindi da sola ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
L’automatismo delle cause ostative viene peraltro meno ed occorre una valutazione discrezionale, quando sussistono gli speciali presupposti indicati dalla nuova formulazione dell’art. 5, comma 5, del citato testo unico, come modificato dal d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 e ulteriormente inciso dalla sentenza costituzionale 18 luglio 2013, n. 202.
Tale disposizione, all’ultimo alinea, prevede infatti che “nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
Nel caso all’esame del Collegio, l’Amministrazione non ha posto in essere alcun automatismo.
Il TAR ha ritenuto corretto sia il bilanciamento tra l’interesse del ricorrente a restare in Italia con la moglie e i due figli e quello pubblico a negargli il rinnovo del permesso di soggiorno, in considerazione della gravità del reato dallo stesso commesso, per di più nascondendo – quando era beneficiario del permesso di soggiorno – la droga presso la propria abitazione, sia il giudizio di prevalenza del secondo sul primo.
Tale valutazione risulta al Collegio motivata e ragionevole, anche in considerazione del principio secondo cui il giudizio di pericolosità sociale è rimesso alla prudente e discrezionale valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza e può trarre giustificazione da comportamenti o situazioni (che in taluni casi possono essere non ancora definitivamente sanzionati in sede penale), con una valutazione indiziaria della condotta dell’interessato, fondata su dati di esperienza generalizzati che corrispondono all’id quod plerumque accidit.
Pertanto, in tale quadro, il Questore ha correttamente dato rilievo alla condanna inflitta nel dicembre 2013 all’interessato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti previsto dall’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, ove si consideri che si tratta di un fatto commesso quando egli era già in Italia con un regolare permesso di soggiorno.
Il Questore ha supportato il giudizio negativo, sottolineando come da un lato l’esigenza di salvaguardare l’unità familiare non può prevalere su quella di tutela della comunità, anche in ragione del fatto che tale unità familiare non ha agito da deterrente per impedire la commissione del reato; dall’altro, che il periodo di permanenza sul territorio dello stato dell’appellante non soddisfa la condizione di c.d. lungo soggiornante, avendo regolarizzato la sua posizione in Italia nel 2011,
La determinazione del Questore, ad avviso del Collegio, risulta coerente con la ratio delle disposizioni sull’immigrazione che, accanto alla verifica dell’idoneità dello straniero ad inserirsi in un sano contesto socio economico, prendono anche in primaria considerazione le esigenze di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.
8. Il quadro fattuale che ha determinato la reiezione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e le motivazioni addotte dal Questore a supporto di tale diniego evidenziano l’infondatezza del motivo con il quale si deduce la mancanza della fase partecipativa con conseguente violazione dell’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, risultando palese che l’esito finale del procedimento non sarebbe potuto essere diverso.
9. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza del T.A.R. Brescia, sez. II, n. 361 del 15 marzo 2016.
Le spese del secondo grado di giudizio, secondo la regola della soccombenza, vanno poste a carico della parte appellante e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza) respinge l’appello n. 4622 del 2016.
Condanna l’appellante al pagamento di euro 1.000 in favore della Amministrazione appellata, per spese ed onorari del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2016, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente, Estensore
Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere
Giulio Veltri – Consigliere
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere

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