Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 7 marzo 2017, n. 1080

L’interdittiva si basa su elementi che se pure non dimostrano definitivamente il collegamento fra il soggetto, persona fisica o giuridica o ente senza personalità giuridica, e la malavita organizzata rendono verosimile, e anzi probabile, l’esistenza dello stesso, salvo che l’interessato non dimostri l’irrilevanza dei suddetti elementi

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 7 marzo 2017, n. 1080

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 6569 del 2016, proposto da:

-OMISSIS- in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Lo. Le. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso l’avvocato Gi. Pl. in Roma, via (…);

contro

Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via (…);

Regione Campania in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Ro. Pa. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania in Roma, via (…);

Comune di (omissis) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Ag. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso l’avvocato Fr. Ma. in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo della Campania, sede di Napoli, Sezione I, n. 03462/2016, resa tra le parti, concernente informativa antimafia ostativa;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Napoli e di Regione Campania e di Comune di (omissis);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2017 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Lo. Le., Ro. Pa., Fr. Ma. su delega di Gi. Ag. e l’avvocato dello Stato Pa. Sa.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con tre successivi ricorsi al Tribunale Amministrativo della Campania, sede di Napoli, rubricati ai nn. 03089/2015, 03936/2015, 04853/2015 -OMISSIS- impugnava:

quanto al ricorso n. 3089 del 2015:

1. l’informativa antimafia resa dalla Prefettura di Napoli prot. 0061050 del 12 maggio 2015 adottata nei suoi confronti ai sensi degli artt. 84 e 91 del Codice antimafia (ricorso principale);

2. i verbali delle sedute del GIA dell’U.T.G. di Napoli del 24 marzo 2015 e del 9 aprile 2015 (motivi aggiunti);

3. la nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli prot. n. 0396348/17-4 del 09 aprile 2015 (motivi aggiunti);

4. la nota della Divisione di Polizia Anticrimine della Questura di Napoli prot. n. U14039 del 27 novembre 2013 (motivi aggiunti);

5.ove, e per quanto occorra, dell’informativa antimafia atipica, a firma del prefetto di Napoli del 14/03/2012, sempre sul conto della ricorrente (motivi aggiunti);

6.ove occorra, l’informativa interdittiva antimafia dell’UTG di Napoli, in danno della s.p.a., società di -OMISSIS- (motivi aggiunti);

7. ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo (ricorso principale e per motivi aggiunti);

quanto al ricorso n. 3936 del 2015:

8. il decreto dirigenziale n. 15 del 11 giugno 2015 emesso dalla Giunta Regionale della Campania – direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema, Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli U.O.D. 17 avente ad oggetto la revoca dell’autorizzazione rilasciata alla ricorrente con d.d. n. 193 del 26 settembre 2009 integrata e modificata con dd.dd. n. 179/2010 n. 575 e n. 1157/1010 (ricorso principale);

9. la presupposta informativa antimafia interdittiva del Prefetto di Napoli n. 59729 del 11 maggio 2015 (ricorso principale);

10.i verbali delle sedute del GIA dell’U.T.G. di Napoli del 24 marzo 2015 e del 09 aprile 2015 (motivi aggiunti);

11. la nota del Comando Provinciale dei carabinieri di Napoli prot. n. 0396348/17-4 del 09 aprile 2015 (motivi aggiunti);

12. la nota della Divisione di Polizia Anticrimine della Questura di Napoli prot. n. U14039 del 27 novembre 2013 (motivi aggiunti);

13.ove, e per quanto occorra, dell’informativa antimafia atipica, a firma del prefetto di Napoli del 14/03/2012, sempre sul conto della ricorrente (motivi aggiunti);

14.ove occorra, dell’informativa interdittiva antimafia dell’UTG di Napoli, in danno della -OMISSIS-, società di –OMISSIS- (motivi aggiunti);

15. ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo (ricorso principale e per motivi aggiunti);

quanto al ricorso n. 4853 del 2015:

16.il provvedimento emesso dal Comune di (omissis) Area Attività Produttive e Ambiente Urbano prot. 17193 del 04 agosto 2015 con cui veniva revocata l’autorizzazione rilasciata alla ricorrente in data 13 ottobre 2004 n. 910 avente ad oggetto la licenza sanitaria d’uso all’attività di stoccaggio e di trattamento di alcune tipologie di rifiuti;

17. gli atti preordinati, connessi e conseguenti.

Con il primo dei giudizi in epigrafe -OMISSIS- impugnava gli atti indicati ai dal n. 1) al n. 7) dell’epigrafe, articolando le seguenti censure in diritto:

1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt.84 e 91 del Codice Antimafia d.lgs 159/2011, nonché eccesso di potere sotto i profili della motivazione insufficiente o del travisamento dei fatti o infine della manifesta illogicità in relazione al contrasto con la circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20 del 08/02/2013 in quanto l’autorità prefettizia non avrebbe tenuto che il soggetto ivi considerato aveva avuto la pena sospesa sia in primo che secondo grado, di tal che non essendo possibile, ai sensi dell’art. 166 c.p.c., l’applicazione delle pene accessorie e delle misure di prevenzione, l’interdittiva impugnata non era fondata su legittimi presupposti;

2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 84, comma 3 e 4, dell’art. 91, comma 6, del d.lgs. n. 15972011, nonché eccesso di potere sotto i profili della motivazione insufficiente o della manifesta illogicità o infine del travisamento dei fatti in riferimento ai rapporti tra la ricorrente e altra Società, alla mancanza di concreti motivi, alla mancanza dell’attualità del pericolo di condizionamento nelle scelte decisionali in rapporto con la P.A. in quanto mancherebbero i “concreti elementi” richiesti dalla legge per ritenere la sussistenza del pericolo di condizionamento mafioso;

3. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67, comma 8, d.lgs. 159/2011, nonché eccesso di potere sotto i profili della motivazione insufficiente o della manifesta illogicità o, infine del travisamento dei fatti sempre in relazione all’applicazione dell’art. 67, comma 8, del d.lgs. n. 159/2011, in quanto, non essendo stata applicata dal giudice penale una misura di prevenzione nei confronti del signor -OMISSIS-, non poteva la Prefettura emanare il provvedimento interdittivo nei confronti della Società, ma al più una misura amministrativa di prevenzione nei confronti del medesimo;

4. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011 e travisamento dei fatti, in riferimento alle figure di dei signori -OMISSIS- in relazione alle frequentazioni del signor -OMISSIS-, in quanto non sussisterebbero gli elementi indiziari, da cui desumere il “tentativo di infiltrazione mafiosa”, nonché carenza del requisito dell’attualità, eccesso di potere per difetto del presupposto, arbitrarietà, illogicità, iniquità, non sussistendo alcun elemento di pericolo;

5. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011 e travisamento dei fatti, in riferimento alla figura del direttore tecnico in quanto la nomina di quest’ultimo sarebbe stata legata esclusivamente allo svolgimento dell’attività commerciale.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 24/09/2015 e depositato in pari data, parte ricorrente impugnava nuovamente gli atti indicati ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, articolando le seguenti censure in diritto:

6. Violazione di legge (artt.67, 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011- 166 c.p.p.) – Violazione di legge (art. 3 l.241/1990) – Motivazione apparente e/o illogica – Eccesso di potere (Difetto assoluto del presupposto e di istruttoria – Deficit del requisito di attualità- Arbitrarietà – Sviamento) – Contrasto con i precedenti della stessa amministrazione dell’Interno in quanto, in assenza di ulteriori elementi significativi, l’autorità prefettizia avrebbe ingiustificatamente emanato un provvedimento interdittivo, laddove in precedenza aveva emesso la cosiddetta informativa supplementare (cosiddetta atipica),

7. Violazione di legge (artt.67, 84 e 91 d.lgs. 159/2001- 166 c.p.c.) – Violazione di legge (art. 3 l. 241790) – Motivazione apparente e/o illogica – Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto e di i istruttoria – Deficit del requisito di attualità- Arbitrarietà – Sviamento) – Contrasto con i precedenti della stessa Amministrazione dell’Interno in quanto l’autorità prefettizia avrebbe inamissibilmente esteso alla società ricorrente gli effetti della condanna penale emessa nei confronti del signor -OMISSIS-, soggetto da considerarsi “terzo” rispetto alla Società ricorrente, avendo il predetto donato le proprie quote societarie ai figli sin dal 2012.

Nel secondo dei giudizi in epigrafe, parte ricorrente impugnava gli atti indicati ai nn. 8, 9 e 15 dell’epigrafe, articolando le seguenti censure in diritto:

8. Violazione dell’art. 94, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 – Violazione dell’art. 7 l.241/1990 – Violazione dell’art. 7 l. 241/1990 essendo stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento – Violazione dell’art. 32, comma 10, del d.l. n. 90/2014 – Eccesso di potere sotto il profilo del difetto ed erroneità del presupposto, della motivazione insufficiente o del travisamento dei fatti in relazione alla mancata valutazione da parte della Giunta Regionale della pendenza di un procedimento R.G. 3089/2015 innanzi al TAR Campania avverso l’interdittiva prefettizia n. 0059729 del 11/05/2015 costituente presupposto del provvedimento impugnato;

9. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto ed erroneità del presupposto, della motivazione insufficiente e del travisamento dei fatti, in relazione alla mancata valutazione del vizio dell’informativa prefettizia, costituito dalla violazione e/o falsa applicazione degli artt.84 e 91 del codice Antimafia d.lgs. n. 159/2011, nonché eccesso di potere sotto i profili della motivazione insufficiente o del travisamento dei fatti o, infine, della manifesta illogicità in relazione al contrasto con la circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20 (6) del 08/02/2013 in quanto mancherebbe la prova del l’infiltrazione mafiosa.

Con ricorso per motivi aggiunti la società ricorrente impugnava gli atti indicati ai nn. 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dell’epigrafe per i seguenti motivi di diritto:

sulla revoca dell’autorizzazione:

10. Violazione di legge (artt. 91 e 94 d.lgs. n. 159/2011- 11 diposizioni sulla legge in generale) – Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, di istruttoria e di motivazione – Arbitrarietà – Sviamento) in quanto le autorizzazioni che abilitano l’esercizio dell’attività di impresa esulerebbero dal campo di applicazione della normativa antimafia, come riconosciuto dal Consiglio di Stato in sede consultiva con deliberazione del 15/04/2015;

11. Stesse censure del numero precedente in quanto sarebbe illegittima l’applicazione retroattiva di effetti sanzionatori quali quelli scaturenti dall’interdittiva antimafia;

sull’informativa antimafia presupposta:

12. Stesse censure di cui al n. 6;

13. Stesse censure di cui al n. 7;

Nel terzo dei giudizi in epigrafe la -OMISSIS- impugnava gli atti indicati ai nn. 16 e 17 dell’epigrafe, articolando le seguenti censure in diritto:

Violazione dell’art. 94, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 – Violazione dell’art. 7 l.241/1990 – Violazione dell’art. 7 l. 241/1990 essendo stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento – Violazione dell’art. 32, comma 10, del d.l. n. 90/2014 – Eccesso di potere sotto il profilo del difetto ed erroneità del presupposto, della motivazione insufficiente o del travisamento dei fatti in relazione alla mancata valutazione da parte del Comune di (omissis) della pendenza di un procedimento R.G. 308972015 innanzi al TAR Campania avverso l’interdittiva prefettizia n. 0059729 del 11/05/2015 costituente presupposto del provvedimento impugnato e del fatto che le autorizzazioni che abilitano l’esercizio dell’attività di impresa esulerebbero dal campo di applicazione della normativa antimafia, come riconosciuto dal Consiglio di Stato in sede consultiva con deliberazione del 15/04/2015.

La ricorrente chiedeva quindi l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

Con la sentenza in epigrafe, n. 3462 in data 7 luglio 2016, il Tribunale Amministrativo della Campania, sede di Napoli, Sezione I, riuniva e respingeva i ricorsi.

2. Avverso la predetta sentenza -OMISSIS- propone il ricorso in appello in epigrafe, rubricato al n. 6569/2016, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l’accoglimento dei ricorsi di primo grado.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno, la Regione Campania e il Comune di (omissis) chiedendo il rigetto dell’appello.

La causa, previa discussione, è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 26 gennaio 2017.

3. Il presente giudizio concerne il decreto con il quale il Dirigente della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema, Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli U.O.D. 17 della Regione Campania ha disposto la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi rilasciata alla odierna appellante con determina dirigenziale n. 193 del 26 settembre 2009, integrata e modificata con determine dirigenziali n. 179/2010 n. 575 e n. 1157/1010; il suddetto decreto è stato adottato in forza dell’interdittiva antimafia, resa dalla Prefettura di Napoli di cui in narrativa, anch’essa impugnata unitamente agli atti presupposti, che costituisce il vero fulcro del presente giudizio; il giudizio riguarda, infine, il provvedimento con il quale il Comune di (omissis) ha revocato la licenza sanitaria d’uso, in precedenza rilasciata all’appellante.

L’appellante sostiene in primo luogo che gli elementi addotti a presupposto dell’interdittiva impugnata non giustificano un provvedimento di tale gravità.

In secondo luogo sostiene che l’interdittiva negativa rileva in relazione all’instaurazione di rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione; l’efficacia di tali provvedimenti non può invece giungere fino a impedire lo svolgimento di attività imprenditoriale privata, soggetta a mera autorizzazione.

L’appello è infondato, sotto entrambi i profili.

3.a. L’informativa è stata emanata sulla base di circostanze idonee a sostenerla, e segue ad altra informativa cosiddetta atipica, la cui impugnazione è stata respinta in primo e in secondo grado.

Deve essere qui richiamato l’orientamento giurisprudenziale, orami pacifico, secondo il quale l’interdittiva si basa su elementi che se pure non dimostrano definitivamente il collegamento fra il soggetto, persona fisica o giuridica o ente senza personalità giuridica, e la malavita organizzata rendono verosimile, e anzi probabile, l’esistenza dello stesso, salvo che l’interessato non dimostri l’irrilevanza dei suddetti elementi.

Il giudizio di sintesi demandato all’Amministrazione comporta poi l’esercizio di discrezionalità, e può essere censurato solo sotto gli usuali profili, propri dell’eccesso di potere.

Applicando tali principi al caso di specie, deve essere rilevato come il ragionamento dell’appellante non possa essere condiviso laddove sminuisce il fatto che della compagine sociale fino a pochi anni or sono faceva parte un soggetto, padre di alcuni degli attuali soci e fratello degli altri, condannato per associazione per delinquere per reati specifici attinenti la gestione dei rifiuti, tipizzato quale reato sensibile ai fini antimafia.

E’ vero che il suddetto ha ceduto ai figli la propria partecipazione societaria ma non appare illogica l’impostazione dell’Amministrazione, la quale implicitamente pretende che il suo allontanamento sia dimostrato lungo un significativo lasso temporale.

Peraltro, deve anche essere rilevato che in base agli accertamenti condotti risulta “estremamente visibile” la presenza del soggetto di cui si tratta all’interno dell’attività imprenditoriale.

Quanto fino a ora esposto è già sufficiente a sostenere il provvedimento impugnato, e gli ulteriori elementi (rapporti di due dei soci con un pregiudicato all’interno di una società calcistica e deferimento all’Autorità Giudiziaria del direttore tecnico della Società ricorrente) costituiscono meri rafforzativi, il cui esame può essere assorbito.

3.b. Neanche il secondo profilo (rilevanza dell’interdittiva negativa in relazione allo svolgimento di attività imprenditoriale privata, soggetta a mera autorizzazione) può essere condiviso.

Questo Consiglio di Stato ha già espresso il proprio orientamento al riguardo con la sentenza n, 565 in data 9 febbraio 2017, deliberata alla stessa odierna camera di consiglio, i cui principi sono ovviamente applicabili anche per risolvere la presente controversia.

In quella sentenza è stato affermato che la disciplina dettata dal d.lgs. n. 159 del 2011 (c.d. codice delle leggi antimafia) consente l’applicazione delle informazioni antimafia anche ai provvedimenti a contenuto autorizzatorio.

“La tendenza del legislatore muove, in questa materia, verso il superamento della rigida bipartizione tra comunicazioni antimafia, applicabili alle autorizzazioni, e informazioni antimafia, applicabili ad appalti, concessioni, contributi ed elargizioni.”

“Questo tradizionale riparto dei rispettivi ambiti di applicazione, tipico della legislazione anteriore al nuovo codice delle leggi antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011), si è rilevato inadeguato ed è entrato in crisi a fronte della sempre più frequente constatazione empirica che la mafia tende ad infiltrarsi, capillarmente, in tutte le attività economiche, anche quelle soggetto a regime autorizzatorio (o a s.c.i.a.), e che un’efficace risposta da parte dello Stato alla pervasività di tale fenomeno criminale rimane lacunosa, e finanche illusoria nello stesso settore dei contratti pubblici, delle concessioni e delle sovvenzioni, se la prevenzione del fenomeno mafioso non si estende al controllo e all’eventuale interdizione di ambiti economici nei quali, più frequentemente, la mafia si fa, direttamente o indirettamente, imprenditrice ed espleta la propria attività economica.”

“L’esperienza ha mostrato, infatti, che in molti di tali settori, strategici per l’economia nazionale (l’edilizia, le grandi opere pubbliche, lo sfruttamento di nuove fonti energetiche, gli scarichi delle sostanze reflue industriali, come appunto nel caso di specie, relativo all’AUA, e persino la ricostruzione dopo i gravi eventi sismici che funestano il territorio italiano), le associazioni di stampo mafioso hanno impiegato, diretto o controllato ingenti capitali e risorse umane per investimenti particolarmente redditizi finalizzati non solo ad ottenere pubbliche commesse o sovvenzioni, ma in generale a colonizzare l’intero mercato secondo un disegno, di più vasto respiro, del quale l’aggiudicazione degli appalti o il conseguimento di concessioni ed elargizioni costituisce una parte certo cospicua, ma non esclusiva né satisfattiva per le mire egemoniche della criminalità; disegno, quello mafioso, talvolta agevolato dall’omertà, se non persino dalla collusione o dalla corruzione, dei pubblici amministratori.”

“La tradizionale reciproca impermeabilità tra le comunicazioni antimafia, richieste per le autorizzazioni, e le informazioni antimafia, rilasciate per i contratti, le concessioni e le agevolazioni, ha fatto sì che le associazioni di stampo mafioso potessero, comunque, gestire tramite imprese infiltrate, inquinate o condizionate da essa, lucrose attività economiche, in vasti settori dell’economia privata, senza che l’ordinamento potesse efficacemente intervenire per contrastare tale infiltrazione, al di fuori delle ipotesi di comunicazioni antimafia emesse per misure di prevenzione definitive con effetto interdittivo ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011, anche quando, paradossalmente, a dette imprese fosse stata comunque interdetta la stipulazione dei contratti pubblici per effetto di una informativa antimafia.”

“Ciò non di rado ha condotto allo stesso aggiramento della normativa antimafia, nel suo complesso, perché l’organizzazione mafiosa, anche dopo l’interdizione di una impresa mediante una informativa, poteva (e può) servirsi di una nuova, creata ad hoc, per avviare, intanto e comunque, una nuova attività economica privata, soggetta solo al regime della comunicazione antimafia, e nuovamente concorrere alle pubbliche gare, fintantoché non venga emessa una informazione antimafia anche a carico di quest’ultima.”

“Il riordino della materia, impresso dalla legge delega, ha posto fine a molte delle gravi lacune evidenziatasi nel sistema precedente della prevenzione antimafia.”

“La l. n. 136 del 13 agosto 2010, intitolata “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, ha introdotto, nell’art. 2 che reca la specifica Delega al Governo per l’emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, il comma 1, lett. c), il quale ha istituto la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, con immediata efficacia delle informative antimafia negative su tutto il territorio nazionale e “con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione, finalizzata all’accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell’attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa”.”

“È evidente che l’art. 2, comma 1, lett. c) si riferisca a tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, senza differenziare le autorizzazioni dalle concessioni e dai contratti, come fanno invece, ed espressamente, le lett. a) e b); dunque, la lettera c) si riferisce anche a quei rapporti – come nel caso di specie l’AUA – che, per quanto oggetto di mera autorizzazione, hanno un impatto fortissimo e potenzialmente devastante su beni e interessi pubblici, come nei casi di scarico di sostanze inquinanti o l’esercizio di attività pericolose per la salute e per l’ambiente.”

“Né giova replicare, come fa il primo giudice, che l’espressione “rapporti” si riferisca solo ai contratti e alle concessioni, ma non alle autorizzazioni, che secondo una classica concezione degli atti autorizzatori non costituirebbero un “rapporto” con l’Amministrazione.”

“Tale conclusione non solo è smentita dal tenore letterale dell’art. 2, comma 1, lett. c), che non differenzia le une dalle altre come fanno, invece, la lett. a) e la lett. b) (che richiama la lett. a), ma anche a livello sistematico contrasta con una visione moderna, dinamica e non formalistica del diritto amministrativo, quale effettivamente vive e si svolge nel tessuto economico e nell’evoluzione dell’ordinamento, che individua un rapporto tra amministrato e amministrazione in ogni ipotesi in cui l’attività economica sia sottoposta ad attività provvedimentale, che essa sia di tipo concessorio o autorizzatorio o, addirittura soggetta a s.c.i.a., come questo Consiglio, in sede consultiva, ha chiarito nei numerosi pareri emessi in ordine all’attuazione del d.lgs. n. 124 del 1015 (v., in particolare e tra gli altri, il parere n. 839 del 30 marzo 2016 sulla riforma della disciplina della s.c.i.a.).”

“Di qui la legittimità, anche prima dell’introduzione dell’art. 89-bis – di cui ora si dirà – con il decreto correttivo n. 153 del 2014, delle originarie previsioni contenute nel d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia) attuative dei fondamentali principî già contenuti in nuce nell’art. 2 della legge delega e, in particolare:

– dell’art. 83, comma 1, laddove prevede che le amministrazioni devono acquisire la documentazione, di cui all’art. 84, prima di rilasciare o consentire i provvedimenti di cui all’art. 67 (tra cui rientrano, appunto, le autorizzazioni di cui alla lett. f);

– dell’art. 91, comma 1, laddove prevede che detti soggetti devono acquisire l’informativa prima di rilasciare o consentire anche i provvedimenti indicati nell’art. 67;

– dell’art. 91, comma 7, che prevede che con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell’Interno – di concerto con quello della Giustizia, con quello delle Infrastrutture e con quello dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 17, comma 3, della l. n. 400 del 1988 – siano individuate “le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore di impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l’acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all’art. 67”, dovendosi ricordare che l’art. 67 tra l’altro prevede, alla lett. f), proprio le “altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominate”; “

“L’introduzione dell’art. 89-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 ad opera del d.lgs. n. 153 del 2014, dunque, non rappresenta una novità né, ancor meno, una distonia nel sistema, ma è anzi coerente con esso, secondo la chiara tendenza legislativa di cui si è detto, avviata dalla legge delega, che aveva già trovato parziale attuazione, sul piano sostanziale, nelle richiamate disposizioni del codice delle leggi antimafia.”

“Tale disposizione prevede, nel comma 1, che “quando in esito alle verifiche di cui all’articolo 88, comma 2, venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il prefetto adotta comunque un’informazione interdittiva antimafia e ne dà comunicazione ai soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, senza emettere la comunicazione antimafia” e in tal caso, come espressamente sancisce il comma 2, “l’informazione antimafia adottata ai sensi del comma 1 tiene luogo della comunicazione antimafia richiesta”.”

“Con questa previsione, che non ha natura attributiva di un nuovo potere sostanziale, invero già rinvenibile nei dati di diritto positivo sopra evidenziati, ma ha al più carattere specificativo e procedimentale, il codice delle leggi antimafia ha inteso chiarire e disciplinare l’ipotesi nella quale il Prefetto, nell’eseguire la consultazione della Banca dati nazionale unica per il rilascio della comunicazione antimafia, appuri che vi sia il pericolo di infiltrazione mafiosa all’interno dell’impresa.”

“L’art. 98, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011, come è noto, prevede che nella Banca dati nazionale unica, ora operativa, “sono contenute le comunicazioni e le informazioni antimafia, liberatorie ed interdittive” e, dunque, tutti i provvedimenti che riguardano la posizione “antimafia” dell’impresa; tale Banca consente, ai sensi del comma 2, la consultazione dei dati acquisiti nel corso degli accessi nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici, disposti dal Prefetto, e tramite il collegamento ad altre banche dati, ai sensi del comma 3, anche la cognizione di eventuali ulteriori dati anche provenienti dall’estero.”

“Si tratta di disposizione quanto mai opportuna, considerato il carattere pervasivo ed espansivo, a livello economico, e la dimensione sovente transnazionale delle attività imprenditoriali da parte delle associazioni mafiose.”

“Va qui ricordato che il Prefetto, richiesto di rilasciare la documentazione antimafia, può emettere la comunicazione antimafia liberatoria, attestando che la stessa è stata emessa utilizzando il collegamento alla Banca dati, in due ipotesi:

a) quando non emerge, a carico dei soggetti censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 (art. 88, comma 1: c.d. comunicazione de plano);

b) quando, emersa la sussistenza di una di dette cause ed effettuate le necessarie verifiche, di cui all’art. 88, comma 2, per accertare la “corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della banca dati nazionale unica alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto ad accertamenti”, queste abbiano dato un esito negativo e non sussista più, nell’attualità, alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto (art. 88, comma 1).”

“Nel corso di tali verifiche, quando emerga dalla Banca dati la presenza di provvedimenti definitivi di prevenzione, ai sensi dell’art. 67, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011, o comunque di dati che, ai sensi del richiamato art. 98, impongano una necessaria attività di verifica nell’impossibilità di emettere la comunicazione antimafia de plano, il Prefetto può riscontrare la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, in base all’art. 89-bis, ed emettere informazione antimafia, sostitutiva della comunicazione richiesta.”

“Ciò può verificarsi, ad esempio, quando il Prefetto, nell’eseguire il collegamento alla Banca dati e le verifiche di cui all’art. 88, comma 2, constati l’esistenza di “una documentazione antimafia interdittiva in corso di validità a carico dell’impresa”, come ad esempio una pregressa informativa emessa in rapporto ad un contratto pubblico, secondo quanto prevede espressamente l’art. 24, comma 2, del d.P.C.M. n. 193 del 2014 (regolamento recante le modalità di funzionamento, tra l’altro, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 96 del d.lgs. n. 159 del 2011), o acquisisca dati risultanti da precedenti accessi in cantiere, ai sensi dell’art. 98, comma 2, o informazioni provenienti dall’estero, ai sensi dell’art. 98, comma 3.”

“L’istituzione della Banca dati nazionale unica, prevista dall’art. 2 della legge delega sopra ricordato e resa operativa con il d.P.C.M. n. 193 del 2014, consente ora al Ministero dell’Interno, e per esso ai Prefetti competenti, di monitorare, e di “mappare”, le imprese sull’intero territorio nazionale – o, addirittura, anche nelle loro attività svolte all’esterno – e nello svolgimento di qualsivoglia attività economica, che essa sia soggetta a comunicazione o a informazione antimafia, sicché l’autorità prefettizia, richiesta di emettere una comunicazione antimafia liberatoria, ben può venire a conoscenza, nel collegarsi alla Banca dati, che a carico dell’impresa sussista una informativa antimafia o ulteriori elementi di apprezzabile significatività, provvedendo ad emettere, ai sensi dell’art. 89-bis, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, una informativa antimafia in luogo della richiesta comunicazione.”

“E ciò perfettamente in linea con la richiamata previsione dell’art. 2, comma 1, lett. c) della legge delega che, giova ripeterlo, ha istituto una Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, testualmente, con “immediata efficacia delle informative antimafia negative su tutto il territorio nazionale” e “con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione, finalizzata all’accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell’attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa”.”

“Tale ultima finalità, chiaramente enunciata dal legislatore, pienamente giustifica, ad avviso di questo Consiglio, il potere prefettizio di emettere una informativa antimafia, ricorrendone i presupposti dell’art. 84, comma 4, e dell’art. 91, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011 in luogo e con l’effetto della richiesta comunicazione antimafia.”

“Al riguardo questo stesso Consiglio di Stato, sez. I, nel parere n. 3088 del 17 novembre 2015 ha già evidenziato che “le perplessità di ordine sistematico e teleologico sollevate in ordine all’applicazione di tale disposizione anche alle ipotesi in cui non vi sia un rapporto contrattuale – appalti o concessioni – con la pubblica amministrazione non hanno ragion d’essere, posto che anche in ipotesi di attività soggette a mera autorizzazione l’esistenza di infiltrazioni mafiose inquina l’economia legale, altera il funzionamento della concorrenza e costituisce una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubbliche”.”

“La prevenzione contro l’inquinamento dell’economia legale ad opera della mafia ha costituito e costituisce, tuttora, una priorità per la legislazione del settore, che ha indotto il legislatore delegante e, di seguito, quello delegato, nelle previsioni originarie del codice delle leggi antimafia e dei successivi correttivi, ad estendere la portata delle informazioni antimafia anche ad ambiti tradizionalmente e precedentemente ad esse estranei.”

“Questo Collegio non ignora che, con l’ordinanza n. 2337 del 28 settembre 2016, il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha rimesso alla Corte costituzione la questione di compatibilità dell’art. 89-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione ad un presunto eccesso di delega ai sensi degli art. 76, 77, primo comma, e 3 della Cost.”

“Alla Corte competerà, ovviamente, decidere di tale delicata questione quanto al sollevato vizio inerente al presunto eccesso di delega.”

“Ritiene tuttavia questo Collegio che tale questione, anche al di là della sua manifesta infondatezza per le ragioni sopra vedute, sia comunque irrilevante nel presente giudizio, perché l’applicazione dell’informativa antimafia alle autorizzazioni si fonda sull’applicazione della stessa legge delega e di disposizioni del codice delle leggi antimafia anche diverse dal richiamato art. 89-bis, che pure costituisce indice significativo ed ulteriore riconferma, sul piano procedimentale, della innovativa impostazione del legislatore in questa materia. “

“Deve questo Collegio solo qui aggiungere, per completezza, che non ritiene che la nuova disciplina contrasti con gli artt. 3, 24, 27, comma secondo, 41 e 42 Cost.”

“Lo Stato non riconosce dignità e statuto di operatori economici, e non più soltanto nei rapporti con la pubblica amministrazione, a soggetti condizionati, controllati, infiltrati ed eterodiretti dalle associazioni mafiose.”

“Questa valutazione, che ha natura preventiva e non sanzionatoria ed è, dunque, avulsa da qualsivoglia logica penale o lato sensu punitiva (Cons. St., sez. III, 3 maggio 2013, n. 1743), costituisce un severo limite all’iniziativa economica privata, che tuttavia è giustificato dalla considerazione che il metodo mafioso, per sua stessa ragion di essere, costituisce un “danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” (art. 41, comma secondo, Cost.), già sul piano dei rapporti tra privati (prima ancora che in quello con le pubbliche amministrazioni), oltre a porsi in contrasto, ovviamente, con l’utilità sociale, limite, quest’ultimo, allo stesso esercizio della proprietà privata.”

“Il metodo mafioso è e resta tale, per un essenziale principio di eguaglianza sostanziale prima ancora che di logica giuridica, non solo nelle contrattazioni con la pubblica amministrazione, ma anche tra privati, nello svolgimento della libera iniziativa economica.”

“Non si può ignorare, e la legislazione antimafia più recente non ha di certo ignorato, che tra economia pubblica ed economia privata sussista un intreccio tanto profondo, anche nell’attuale contesto di una economia globalizzata, che non è pensabile e possibile contrastare l’infiltrazione della mafia “imprenditrice” e i suoi interessi nell’una senza colpire anche gli altri e che tale distinzione, se poteva avere una giustificazione nella società meno complessa di cui la precedente legislazione antimafia era specchio, viene oggi a perdere ogni valore, ed efficacia deterrente, per entità economiche che, sostenute da ingenti risorse finanziarie di illecita origine ed agevolate, rispetto ad altri operatori, da modalità criminose ed omertose, entrino nel mercato con una aggressività tale da eliminare ogni concorrenza e, infine, da monopolizzarlo.”

“La tutela della trasparenza e della concorrenza, nel libero esercizio di una attività imprenditoriale rispettosa della sicurezza e della dignità umana, è un valore che deve essere preservato nell’economia sia pubblica che privata.”

“La stessa Corte di Giustizia UE, in riferimento alla prassi dei cc.dd. protocolli di legalità, ha ribadito di recente che “va riconosciuto agli Stati membri un certo potere discrezionale nell’adozione delle misure destinate a garantire il rispetto del principio della parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza, i quali si impongono alle amministrazioni aggiudicatrici in tutte le procedure di aggiudicazione di un appalto pubblico” poiché “il singolo Stato membro è nella posizione migliore per individuare, alla luce di considerazioni di ordine storico, giuridico, economico o sociale che gli sono proprie, le situazioni favorevoli alla comparsa di comportamenti in grado di provocare violazioni del rispetto del principio e dell’obbligo summenzionati” (Corte di Giustizia, sez. X, 22 ottobre 2015, in C-425/14).”

“Non a caso proprio per tali considerazioni di ordine storico, giuridico, economico e sociale peculiari del nostro ordinamento, come ha correttamente dedotto la Provincia appellante nel secondo motivo (pp. 9-12 del ricorso), la c.d. legge anticorruzione (l. n. 190 del 2012), nell’art. 1, commi 52 e 53, ha istituito la c.d. white list, con la creazione di appositi elenchi, presso le Prefetture, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa per attività economiche particolarmente sensibili.”

“Ad esempio (e l’esempio è quanto mai appropriato, per quanto si dirà, nel caso di specie, che riguarda impresa operante nel territorio emiliano e non inserita nella c.d. white list), per il terremoto che ha colpito le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012, l’art. 5-bis, comma 4, del d.l. n. 74 del 2012, inserito in sede di conversione dalla l. n. 122 del 1° agosto 2012, ha previsto che i controlli antimafia, relativi alle imprese iscritte in tali elenchi, si estendessero “sugli interventi di ricostruzione affidati da soggetti privati e finanziati con le erogazioni e le concessioni di provvidenze pubbliche”.”

“Ulteriore conferma questa, laddove ve ne fosse bisogno, che la distinzione tra economia pubblica ed economia privata, in taluni settori – l’edilizia, lo smaltimento dei rifiuti, il traporto dei materiali in discarica, i noli a freddo, gli autotrasporti per conto terzi, la fornitura di ferro lavorato, il trasporto terra, etc. – è del tutto inidonea e inefficace a descrivere, e a circoscrivere, la vastità e la pervasività del pericolo mafioso in esame.”

“Se ne deve concludere, pertanto, che nell’attuale sistema della documentazione antimafia la suddivisione tra l’ambito applicativo delle comunicazioni antimafia e delle informazioni antimafia, codificata dal d.lgs. n. 159 del 2011, mantiene la sua attualità – del resto ribadita nel codice stesso – se e nella misura in cui essa non si risolva nella impermeabilità dei dati posti a fondamento delle une con quelli posti a fondamento delle altre, soprattutto dopo l’istituzione, in attuazione dell’art. 2 della legge delega, della Banca dati nazionale unica, che consente di avere una cognizione ad ampio spettro e aggiornata della posizione antimafia di una impresa.”

“E una simile impermeabilità e incomunicabilità tra i diversi settori economici e i relativi provvedimenti interdittivi, infatti, ha inteso evitare il legislatore con le più recenti modifiche del codice delle leggi antimafia.”

“Il Prefetto, pertanto, avrà l’obbligo di rilasciare le informazioni antimafia nelle ipotesi di cui all’art. 91, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011 e avrà la facoltà, nelle ipotesi di verifiche, procedimentalizzate dall’art. 88, comma 2, e dall’art. 89-bis, di emettere una informativa antimafia, in luogo della richiesta comunicazione antimafia, tutte le volte in cui, nel collegamento alla Banca dati nazionale unica, emergano provvedimenti o dati che lo inducano a ritenere non possibile emettere una comunicazione liberatoria de plano, ma impongano più serie verifiche in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa.”

“Il sistema così delineato, che risponde a valori costituzionali ed europei di preminente interesse e di irrinunciabile tutela, non attenua le garanzie che la tradizionale ripartizione tra le comunicazioni e le informazioni antimafia prima assicurava, consentendo alle sole comunicazioni antimafia, emesse sulla base di un provvedimento di prevenzione definitivo adottato dal Tribunale con tutte le garanzie giurisdizionali, di precludere l’ottenimento di licenze, autorizzazioni o di qualsivoglia provvedimento, comunque denominato, per l’esercizio di attività imprenditoriali (art. 67, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 159 del 2011).”

“Il timore che, estendendo l’applicazione delle informative antimafia alle attività economiche soggette al regime autorizzatorio, si schiuda la via all’arbitrio dell’autorità prefettizia nella valutazione della permeabilità mafiosa e quindi anche nell’accesso alle attività economiche (solo) private, senza che tale valutazione sia assistita da preventive garanzie procedimentali o, comunque, dalle stesse garanzie delle misure di prevenzione emesse dal Tribunale, è del tutto infondato.”

“La valutazione prefettizia – questa Sezione deve ancora una volta e con più convinzione qui ribadirlo – deve fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti che, alla stregua della “logica del più probabile che non”, consentano di ritenere razionalmente credibile il pericolo di infiltrazione mafiosa in base ad un complessivo, oggettivo, e sempre sindacabile in sede giurisdizionale, apprezzamento dei fatti nel loro valore sintomatico.”

“Gli elementi di inquinamento mafioso, ben lungi dal costituire un numerus clausus, assumono forme e caratteristiche diverse secondo i tempi, i luoghi e le persone e sfuggono, per l’insidiosa pervasività e mutevolezza, anzitutto sul piano sociale, del fenomeno mafioso, ad un preciso inquadramento (v., sul punto, la già richiamata sentenza di questo Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743), ma essi devono pur sempre essere ricondotti ad una valutazione unitaria e complessiva, che imponga all’autorità e consenta al giudice di verificare la ragionevolezza o la logicità dell’apprezzamento discrezionale, costituente fulcro e fondamento dell’informativa, in ordine al serio rischio di condizionamento mafioso.”

“In tale senso il criterio civilistico del “più probabile che non”, seguito costantemente dalla giurisprudenza di questo Consiglio, si pone quale regola, garanzia e, insieme, strumento di controllo, fondato anche su irrinunciabili dati dell’esperienza, della valutazione prefettizia e, in particolare, consente di verificare la correttezza dell’inferenza causale che da un insieme di fatti sintomatici, di apprezzabile significato indiziario, perviene alla ragionevole conclusione di permeabilità mafiosa, secondo una logica che nulla ha a che fare con le esigenze del diritto punitivo e del sistema sanzionatorio, laddove vige la regola della certezza al di là di ogni ragionevole dubbio per pervenire alla condanna penale.”

“Questa ultima regola, come è stato di recente chiarito, si palesa “consentanea alla garanzia fondamentale della “presunzione di non colpevolezza”, di cui all’art. 27 Cost., comma 2, cui è ispirato anche il p. 2 del citato art. 6 CEDU”, sicché è evidente come la vicenda in esame in alcun modo possa essere ricondotta nell’alveo del principio anzidetto, desunto dalla giurisprudenza di Strasburgo dall’art. 6 CEDU, in quanto “non attiene ad ipotesi di affermazione di responsabilità penale”, è “estranea al perimetro delle garanzie innanzi ricordate” (v., in questi significativi termini, Cass., sez. I, 30 settembre 2016, n. 19430, per la responsabilità civile), ma riguarda la prevenzione amministrativa antimafia.”

“L’equilibrata ponderazione dei contrapposti valori costituzionali in gioco, la libertà di impresa, da un lato, e la tutela dei fondamentali beni che presidiano il principio di legalità sostanziale sopra richiamati, richiedono alla Prefettura un’attenta valutazione di tali elementi, che devono offrire un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo di infiltrazione mafiosa, e a sua volta impongono al giudice amministrativo un altrettanto approfondito esame di tali elementi, singolarmente e nella loro intima connessione, per assicurare una tutela giurisdizionale piena ed effettiva contro ogni eventuale eccesso di potere da parte del Prefetto nell’esercizio di tale ampio, ma non indeterminato, potere discrezionale.”

“La delicatezza di tale ponderazione intesa a contrastare in via preventiva la minaccia insidiosa ed esiziale delle organizzazioni mafiose, richiesta all’autorità amministrativa, può comportare anche un’attenuazione, se non una eliminazione, del contraddittorio procedimentale, che del resto non è un valore assoluto, slegato dal doveroso contemperamento di esso con interessi di pari se non superiore rango costituzionale, né un bene in sé, o un fine supremo e ad ogni costo irrinunciabile, ma è un principio strumentale al buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e, in ultima analisi, al principio di legalità sostanziale (art. 3, comma secondo, Cost.), vero e più profondo fondamento del moderno diritto amministrativo.”

“E d’altro canto, occorre qui ricordare, il contraddittorio procedimentale non è del tutto assente nemmeno nelle procedure antimafia, se è vero che l’art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011 “il prefetto competente al rilascio dell’informazione, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite invita, in sede di audizione personale, i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione ritenuta utile”.”

“Infine deve essere qui anche ribadito, come questa Sezione ha più volte chiarito, che il bilanciamento tra i valori costituzionali rilevanti in materia – l’esigenza, da un lato, di preservare i rapporti economici dalle infiltrazioni mafiose in attuazione del superiore principio di legalità sostanziale e, dall’altro, la libertà di impresa – trova nella previsione dell’aggiornamento, ai sensi dell’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, un punto di equilibrio fondamentale e uno snodo della disciplina in materia, sia in senso favorevole che sfavorevole all’impresa, poiché impone all’autorità prefettizia di considerare i fatti nuovi, laddove sopravvenuti, o anche precedenti – se non noti – e consente all’impresa stessa di rappresentarli all’autorità stessa, laddove da questa non conosciuti (v., ex plurimis,Cons. St., sez. III, 5 ottobre 2016, n. 4121).”

“L’ordinamento positivo in materia, dalla legge-delega al cd. “Codice antimafia” sino alle più recenti integrazioni di quest’ultimo, ha voluto apprestare, per l’individuazione del pericolo di infiltrazione mafiosa nell’economia e nelle imprese, strumenti sempre più idonei e capaci di consentire valutazioni e accertamenti tanto variegati e adeguabili alle circostanze, quanto variabili e diversamente atteggiati sono i mezzi che le mafie usano per cercare di moltiplicare i loro illeciti profitti.”

“Nella ponderazione degli interessi in gioco, tra cui certo quello delle garanzie per l’interessato da una misura interdittiva è ben presente, non può pensarsi che gli organi dello Stato contrastino con “armi impari” la pervasiva diffusione delle organizzazioni mafiose che hanno, nei sistemi globalizzati, vaste reti di collegamento e profitti criminali quale “ragione sociale” per tendere al controllo di interi territori.”

4. L’appello deve, in conclusione, essere respinto.

Le spese del doppio grado di giudizio, attesa la novità delle questioni qui trattate, possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello n. 6569/2016, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente spese e onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche non appartenenti alla Pubblica Amministrazione citate nella presente sentenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Franco Frattini – Presidente

Francesco Bellomo – Consigliere

Manfredo Atzeni – Consigliere, Estensore

Giulio Veltri – Consigliere

Massimiliano Noccelli – Consigliere

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