Quando si tratti dell’impugnazione di un diniego di rinnovo di un permesso di soggiorno, la legittimità dell’atto va esaminata tenendo conto delle circostanze di fatto valutate o da valutare nel corso del procedimento
Consiglio di Stato
sezione III
sentenza 6 settembre 2016, n. 3821
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3246 del 2016, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via (…);
contro
Il signor Ja. Va., non costituitosi nel corso del secondo grado del giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sez. I, n. 1297/2015, resa tra le parti, concernente un diniego di proroga del permesso di soggiorno.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 luglio 2016 il pres. Luigi Maruotti e udito l’avvocato dello Stato Ma. Vi. Lu.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto emesso il 2 marzo 2015, il Questore di Brescia ha respinto la domanda dell’appellato, di proroga del permesso di soggiorno, rilevando la carenza del requisito del possesso dei redditi, nella misura prevista dalla legge.
2. Col ricorso di primo grado n. 1786 del 2015 (proposto al TAR per la Lombardia, Sezione di Brescia), l’interessato ha impugnato il diniego, chiedendone l’annullamento.
3. Con la sentenza n. 1297 del 2015, il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’interessato ha prodotto in giudizio una “promessa di assunzione” e che la “futura capacità reddituale è stata dimostrata”, sia pure “solo dopo la notificazione del provvedimento”.
4. Il Ministero dell’Interno ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia respinto.
L’Amministrazione ha lamentato che il TAR avrebbe giudicato ‘sul rapportò, attribuendo rilevanza ad elementi successivi all’emanazione del provvedimento del 2 marzo 2015, in violazione dei principi applicabili quando vi sia l’impugnazione di atti amministrativi.
5. Ritiene la Sezione che l’appello sia fondato e vada accolto.
Per la consolidata giurisprudenza della Sezione, anche quando si tratti dell’impugnazione di un diniego di rinnovo di un permesso di soggiorno, la legittimità dell’atto va esaminata tenendo conto delle circostanze di fatto valutate o da valutare nel corso del procedimento (Sez. III, 14 luglio 2016, n. 3141; Sez. III, 30 maggio 2016, n. 2266, § 3.2.; Sez. III, 9 maggio 2016, n. 1856 e 1855).
Pertanto, va riformata la statuizione con cui il TAR, pur avendo constatato l’assenza dei requisiti reddituali per il rilascio del permesso, ha attribuito rilevanza ad elementi prospettati solo nel corso del giudizio.
6. Per le ragioni che precedono, l’appello del Ministero dell’Interno va accolto, sicché – in riforma della sentenza impugnata – va respinto il ricorso di primo grado n. 1786 del 2015.
La condanna al pagamento delle spese e degli onorari dei due gradi del giudizio segue la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza) accoglie l’appello n. 3246 del 2016 e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado n. 1786 del 2015.
Condanna l’appellato al pagamento di euro 1.500 (millecinquecento) in favore del Ministero appellante, per spese ed onorari dei due gradi del giudizio, di cui euro 500 per il primo grafo ed euro 1.000 per il secondo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente, Estensore
Carlo Deodato – Consigliere
Manfredo Atzeni – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere
Raffaello Sestini – Consigliere
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3246 del 2016, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via (…);
contro
Il signor Ja. Va., non costituitosi nel corso del secondo grado del giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sez. I, n. 1297/2015, resa tra le parti, concernente un diniego di proroga del permesso di soggiorno.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 luglio 2016 il pres. Luigi Maruotti e udito l’avvocato dello Stato Ma. Vi. Lu.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto emesso il 2 marzo 2015, il Questore di Brescia ha respinto la domanda dell’appellato, di proroga del permesso di soggiorno, rilevando la carenza del requisito del possesso dei redditi, nella misura prevista dalla legge.
2. Col ricorso di primo grado n. 1786 del 2015 (proposto al TAR per la Lombardia, Sezione di Brescia), l’interessato ha impugnato il diniego, chiedendone l’annullamento.
3. Con la sentenza n. 1297 del 2015, il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’interessato ha prodotto in giudizio una “promessa di assunzione” e che la “futura capacità reddituale è stata dimostrata”, sia pure “solo dopo la notificazione del provvedimento”.
4. Il Ministero dell’Interno ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia respinto.
L’Amministrazione ha lamentato che il TAR avrebbe giudicato ‘sul rapportò, attribuendo rilevanza ad elementi successivi all’emanazione del provvedimento del 2 marzo 2015, in violazione dei principi applicabili quando vi sia l’impugnazione di atti amministrativi.
5. Ritiene la Sezione che l’appello sia fondato e vada accolto.
Per la consolidata giurisprudenza della Sezione, anche quando si tratti dell’impugnazione di un diniego di rinnovo di un permesso di soggiorno, la legittimità dell’atto va esaminata tenendo conto delle circostanze di fatto valutate o da valutare nel corso del procedimento (Sez. III, 14 luglio 2016, n. 3141; Sez. III, 30 maggio 2016, n. 2266, § 3.2.; Sez. III, 9 maggio 2016, n. 1856 e 1855).
Pertanto, va riformata la statuizione con cui il TAR, pur avendo constatato l’assenza dei requisiti reddituali per il rilascio del permesso, ha attribuito rilevanza ad elementi prospettati solo nel corso del giudizio.
6. Per le ragioni che precedono, l’appello del Ministero dell’Interno va accolto, sicché – in riforma della sentenza impugnata – va respinto il ricorso di primo grado n. 1786 del 2015.
La condanna al pagamento delle spese e degli onorari dei due gradi del giudizio segue la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza) accoglie l’appello n. 3246 del 2016 e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado n. 1786 del 2015.
Condanna l’appellato al pagamento di euro 1.500 (millecinquecento) in favore del Ministero appellante, per spese ed onorari dei due gradi del giudizio, di cui euro 500 per il primo grafo ed euro 1.000 per il secondo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente, Estensore
Carlo Deodato – Consigliere
Manfredo Atzeni – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere
Raffaello Sestini – Consigliere
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