Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 3 luglio 2015, n. 3328

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE TERZA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5758 del 2014, proposto dal:

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., e dalla Questura di Salerno, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

contro

Sa.Nd., rappresentato e difeso dall’avv. Gi.Al., con domicilio eletto in Roma, presso la Segreteria del Consiglio di Stato;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione II, n. 2548 del 20 dicembre 2013, resa tra le parti, concernente il diniego di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Sa.Nd.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2015 il consigliere Dante D’Alessio e uditi per le parti l’avvocato Tu. ed altri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Il Questore della Provincia di Salerno, in data 4 agosto 2011, ha negato il rilascio del permesso di soggiorno che era stato richiesto dal signor Sa.Nd., per motivi di lavoro autonomo, avendo rilevato che:

– l’interessato era stato condannato, con sentenza emessa, ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., dal Tribunale di Rimini, il 28 settembre 2007, per i reati di commercio di prodotti con segni falsi ex art. 474 c.p. e ricettazione (art. 648, comma 2, c.p.);

– la vigente normativa prevede che la condanna irrevocabile per il reato di cui all’art. 474 c.p. è ostativa alla permanenza in Italia dei cittadini extracomunitari che siano titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo;

– l’interessato era stato, inoltre, condannato, con sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, il 20 febbraio 2003, per i reati di truffa continuata in concorso e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in autorizzazioni amministrative.

2.- Il signor Sa.Nd. ha impugnato tale diniego davanti al T.A.R. per la Campania, Sezione Staccata di Salerno, che, con sentenza della Sezione II, n. 2548 del 20 dicembre 2013 ha accolto il ricorso.

Il T.A.R. ha, infatti, osservato che, nel caso di richiesta di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, l’essere incorsi in un reato per la violazione dei diritti d’autore non rappresenta un titolo preclusivo automatico al rilascio del permesso di soggiorno, dovendosi invece operare una preventiva valutazione circa la reale pericolosità sociale del richiedente che, nella fattispecie, l’amministrazione non ha compiuto.

3.- L’Avvocatura dello Stato ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.

4.- Questa Sezione, avendo rilevato che:

a) il signor Sa.Nd. aveva negato, nei suoi scritti difensivi, di essere stato condannato dal Tribunale di Salerno con la citata sentenza del 20 febbraio 2003;

b) il signor Sa.Nd. aveva sostenuto che il richiamo operato dal Questore di Salerno a tale condanna doveva ritenersi il frutto di un errore materiale;

b) il T.A.R., nella sentenza appellata, non aveva fatto alcun cenno a tale condanna né alle osservazioni proposte sul punto dal signor Sa.Nd., ha ritenuto, con ordinanza n. 1044 del 3 marzo 2015, di dover acquisire dal Questore della Provincia di Salerno chiarimenti sul punto e copia della citata sentenza di condanna, nonché ogni altro possibile informazione sulla vicenda in esame.

5.- La Questura di Salerno, con nota in data 31 marzo 2015, ha trasmesso le informazioni richieste nonché la copia della citata sentenza del Tribunale di Salerno, in data 20 febbraio 2003, con la quale il signor Sa.Nd. è stato condannato, alla pena di mesi sei di reclusione, per i reati di cui agli artt. 81, 110, 480 c.p. e 81, 110, 640 c.p. per aver indotto in errore la Questura di Salerno in ordine alla sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno.

6.- Ciò premesso, l’appello deve essere accolto.

Risulta dagli atti che il signor Sa.Nd. aveva chiesto, in data 29 maggio 2009, il rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.

Considerato che la condanna irrevocabile da lui riportata, per il reato di cui all’art. 474 c.p. è ostativa alla permanenza in Italia dei cittadini extracomunitari che siano titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 26, comma 7-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, correttamente il Questore della Provincia di Salerno ha negato al signor Sa.Nd. il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per lavoro autonomo (in termini, Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1395 del 7 aprile 2014).

7.- Il T.A.R. di Salerno, con l’appellata sentenza, ha sostenuto che doveva farsi applicazione del principio secondo il quale, nel caso di richiesta di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, l’essere incorsi in un reato per la violazione dei diritti d’autore non rappresenta un titolo preclusivo automatico al rilascio del permesso di soggiorno, dovendosi invece operare una preventiva valutazione circa la reale pericolosità sociale del richiedente (che l’Amministrazione non aveva compiuto).

Ma tale principio, affermato anche da questa Sezione (cfr. la sentenza n. 1637 del 20 marzo 2014), non può essere applicato al caso in esame perché l’interessato, come si è detto, aveva presentato (nel maggio del 2009) una domanda per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e su tale domanda il Questore di Salerno si è pronunciato con una risposta negativa.

Mentre solo il 16 marzo 2013, in una data che è ampiamente successiva all’emanazione del diniego impugnato (emesso il 4 agosto 2011) risulta presentata una istanza del procuratore del signor Sa.Nd. volta ad ottenere il possibile rilascio di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

8.- Peraltro, come ha chiarito l’Amministrazione, tale richiesta non poteva essere comunque accolta perché presentata da un soggetto con un permesso di soggiorno oramai scaduto da tempo.

Né risultava dimostrata l’esistenza degli altri presupposti necessari per il rilascio di tale tipologia di permesso di soggiorno.

9.- A ciò occorre aggiungere che non può risultare priva di rilievo, ai fini dell’esame della domanda di permesso di soggiorno, l’altra condanna, depositata in atti in esecuzione dell’istruttoria disposta da questa Sezione, che il signor Sa.Nd. ha subito, con la sentenza del Tribunale di Salerno in data 20 febbraio 2003, per aver indotto in errore (in concorso) la Questura di Salerno in ordine alla sussistenza dei requisiti per il rilascio di un precedente permesso di soggiorno.

10.- In conclusione l’appello deve essere accolto e, in integrale riforma dell’appellata sentenza del T.A.R. per la Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione II, n. 2548 del 20 dicembre 2013, il ricorso di primo grado deve essere respinto.

Le spese del doppio grado di giudizio, considerata la natura della questione trattata, possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in integrale riforma della appellata sentenza del T.A.R. per la Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione II, n. 2548 del 20 dicembre 2013, respinge il ricorso di primo grado.

Dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo – Presidente

Vittorio Stelo – Consigliere

Roberto Capuzzi – Consigliere

Dante D’Alessio – Consigliere, Estensore

Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere

Depositata in Segreteria il 3 luglio 2015.

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