Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 3 luglio 2015, n. 3321

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE TERZA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 900 del 2010, proposto da:

Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 Friuli Occidentale, rappresentata e difesa dagli avv. Vi.Co., An.Ma., con domicilio eletto presso An.Ma. in Roma, Via (…);

contro

Gi.In., rappresentato e difeso dagli avv. Mi.Sa., Fa.Pa., con domicilio eletto presso Fa.Pa. in Roma, viale (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA – TRIESTE SEZIONE I n. 00721/2009, resa tra le parti, concernente irrogazione sanzione amministrativa;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Gi.Vi.In.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2015 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti gli avvocati Ma. ed altri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

 

1. – Il dott. Gi.In., titolare dell’omonima farmacia, adiva il TAR del FRIULI VENEZIA GIULIA per l’annullamento delle ingiunzioni di pagamento nn. 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968 e 970 emesse in data 12 maggio 2008 dal Direttore Generale dell’Azienda per i Servizi Sanitari n.6 “Friuli Occidentale”, quali sanzioni amministrative, per aver omesso l’indicazione del prezzo praticato ai fini della vendita del relativo farmaco, su altrettante prescrizioni mediche veterinarie non ripetibili, in violazione di quanto prescritto dall’art. 37, comma 1, lett. a) del R.D. 1706/1938.

2. – Con un unico articolato motivo di diritto, il ricorrente in primo grado sosteneva l’inapplicabilità della norma predetta al caso de quo, assumendo che la specialità della materia imponga il rispetto del d.lgs n. 119/92 integrato dal D.M. 28/9/93 il quale, tuttavia, nella dettagliata regolamentazione delle formalità poste a carico del farmacista, nulla dispone in ordine al prezzo. Affermava, inoltre, che le disposizioni contenute nell’art. 37, comma 1, lett. a) del R.D. 1706/1938 sono riservate alle sole ricette relative ai farmaci galenici preparati in farmacia e non anche ai farmaci preconfezionati di origine industriale (oggetto della presente controversia), così insistendo per l’accoglimento del ricorso.

3. – Costituitasi in giudizio, l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 Friuli Occidentale, contestava le censure sollevate da parte ricorrente eccependo preliminarmente difetto di giurisdizione e, nel merito, sostenendo che la lettura offerta dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5574/2009, di reiezione di un previo ricorso promosso dalla stessa convenuta e ripropositivo di una fattispecie analoga, aveva valutato erroneamente e con superficialità la ratio sottesa alla norma in questione e relativa alla necessaria indicazione del prezzo, la quale ha importanti e persistenti motivazioni anche per i farmaci di produzione industriale.

4. – Con la sentenza n. 721/2009, il TAR del FVG accoglieva il ricorso, affermando in primo luogo la giurisdizione del Giudice Amministrativo sulla scorta di una previa pronuncia del TAR Lombardia del 2008, che prevede che, qualora il potere di irrogazione di una sanzione pecuniaria si ricolleghi ad una funzione di vigilanza sullo svolgimento di un servizio pubblico, il suo esercizio non costituisce esplicazione di una astratta potestà punitiva, rispetto alla quale si configurano soltanto diritti soggettivi, ma si inserisce in una più complessa attività di controllo attraverso la quale la P.A. cura, in veste autoritativa, un interesse pubblico concreto correlato al buon andamento ed al corretto svolgimento del settore affidato alle sue cure. Ciò, a detta del giudice di primo grado, è quanto si è realizzato nella controversia ad esso devoluta, posto che le sanzioni irrogate dalle A.S.S. altro non sono che uno strumento attraverso il quale si esplica in concreto la funzione di vigilanza della autorità sanitaria sul regolare disimpegno del servizio farmaceutico. Con la sentenza n. 823/05 (confermata in sede di appello con decisione della V Sezione del Consiglio di Stato n. 5574/09) l’art. 37, comma 1, lettera a), del R.D. n. 1706/1938, “in ragione del tempo in cui lo stesso è stato emanato, ma soprattutto in considerazione del sistema di norme che determinano il complesso caratterizzato del Regio Decreto n. 1706 del 1938, è indirizzato esclusivamente ai… medicinali preparati in farmacia e non certamente a quelli predisposti a livello di industria farmaceutica”. Ha precisato il Consiglio di Stato che “l’art. 37, nel prevedere che sulle ricette non ripetibili (vale a dire su quelle ricette che possono essere presentate una sola volta al fine della dispensazione del farmaco ivi indicato), presentate al farmacista, vanno apposti la data di spedizione e il prezzo praticato non possono (recte: non può) che riferirsi ai prodotti preparati in farmacia” e, più in particolare, che, “per quanto riguarda il prezzo… perché in tal caso (vale a dire per i medicinali di fabbricazione industriale), non è il farmacista che lo determina, essendo il medesimo già predisposto dalla casa farmaceutica che li ha confezionati”. Secondo il TAR non rilevano le repliche dell’ASS n. 6 alla decisione del Consiglio di Stato che non avrebbe individuato la vera ragione per la quale il prezzo deve essere riportato sulla ricetta. Rispetto alla esigenza affermata dall’Amministrazione di accertare che il prodotto è stato venduto a quel determinato prezzo e in quella certa quantità, per le ricette non ripetibili non a carico del Servizio Sanitario Nazionale, per le quali la “fustella” non viene staccata dalla confezione e aggiunta alla ricetta che, quindi, resta in bianco, il TAR sostiene che deve invece darsi prevalenza alla circostanza che le disposizioni speciali in tema di medicinali veterinari (cioè il d.lgs. n.119/92 e il D.M. 28.9.93), sul punto, nulla dispongono e che quindi la regola di cui all’art. 37 più volte richiamata deve ritenersi applicabile ai soli preparati galenici (non anche ai prodotti industriali).

5. – Con proprio atto di appello si costituisce in giudizio l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 Friuli Occidentale chiedendo l’annullamento e/o la riforma della sentenza del TAR FVG. Ripropone nuovamente il difetto di giurisdizione del G.A., assumendo doverosa la distinzione sussistente fra sanzioni amministrative di carattere punitivo ed afflittivo, volte a garantire il rispetto della norma violata posta a tutela di un interesse pubblico tramite il pagamento di una somma di denaro senza alcun esercizio del potere discrezionale amministrativo e devolute, pertanto, alla competenza del G.O. e sanzioni di tipo ripristinatorio o restitutorio di competenza del G.A. La giurisdizione amministrativa non riguarda lo svolgimento dello stesso servizio farmaceutico ma solo i suoi rapporti con il servizio sanitario nazionale. Nel merito assume che la normativa applicabile al caso oggetto della presente controversia, è sempre e comunque quella prevista dall’art. 37 del R.D. n. 1706/1938, come interpretata dalla nota n. 100.96.6380/99 del 31.03.1980 dell’Ufficio Studi e Legislazione del Ministero della Sanità. Quanto alla normativa introdotta nel 1992, applicabile ai prodotti medicinali di origine industriale, avrebbe solamente inserito ulteriori limitazioni alla prescrizione delle ricette non ripetibili. Argomenta inoltre che l’indicazione del prezzo è necessaria ai fini della dimostrazione della vendita del prodotto in un dato ammontare (sia in riferimento al prezzo, appunto, che alla quantità) e a tal fine, non è sufficiente il prezzo riportato sulla confezione, a maggior ragione per le ricette non ripetibili, non a carico del Servizio Sanitario Nazionale, per le quali la “fustella” non viene staccata dalla confezione e aggiunta alla ricetta che, quindi, resta in bianco. Altrimenti, la disciplina di una ricetta medica non ripetibile sarebbe meno limitativa di quella di una ricetta ripetibile.

6. – Con propria memoria di costituzione, l’attuale appellato e ricorrente in primo grado sostiene la insussistenza di un difetto di giurisdizione avanzata ed eccepisce l’inammissibilità dell’appello per omessa censura dei motivi dedotti in sentenza. Nel merito eccepisce l’infondatezza delle doglianze promosse dall’Azienda per i Servizi Sanitari. Sostiene l’esistenza di un “doppio binario” in materia stante la differente regolamentazione delle annotazioni che il farmacista è chiamato ad apporre sulla ricetta medica (a seconda che questa riguardi un medicinale galenico ovvero un preconfezionato di origine industriale) alla luce dell’art. 37 R.D. n. 1706/1938 e del d.lgs. n. 539/1992, così come introdotto dalla normativa comunitaria di cui alla Direttiva 92/96 CEE. In tal senso opererebbe anche la collocazione sistematica dell’art. 37, inserito nel contesto delle prescrizioni relative ai soli medicinali galenici. Contesta, infine, la rigida interpretazione offerta da parte dell’Amministrazione appellante dell’art. 37 in favore di una lettura più estesa e collegata alle reali motivazioni sottese agli adempimenti del farmacista, insistendo per il respingimento dell’appello.

7. – La causa è stata discussa ed è passata in decisione alla udienza pubblica del 5 marzo 2015.

8. – L’appello dell’Amministrazione è infondato.

8.1. – Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione riproposta in appello dall’Amministrazione appellante, sostenendo la distinzione sussistente fra sanzioni amministrative di carattere punitivo ed afflittivo, volte a garantire il rispetto della norma violata posta a tutela di un interesse pubblico tramite il pagamento di una somma di denaro senza alcun esercizio del potere discrezionale amministrativo e devolute, pertanto, alla competenza del G.O. e sanzioni di tipo ripristinatorio o restitutorio di competenza del G.A.. Al riguardo il Collegio ha considerato anche la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 27 giugno 2012, n. 3786, che ha confermato il principio generale a cui fa riferimento l’Amministrazione appellante. Al riguardo va osservato che in quel caso le sanzioni sono relative a violazioni concernenti la regolazione del mercato dei combustibili per uso marittimo. In materia di regolazione del settore farmaceutico, il Collegio ritiene invece che resti pienamente valida la statuizione del Tar in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, ove rileva che: “quando il potere di irrogazione di sanzioni pecuniarie si colleghi ad una funzione di vigilanza sullo svolgimento di un servizio pubblico, il suo esercizio non costituisce esplicazione di una astratta potestà punitiva, rispetto alla quale si configurano esclusivamente diritti soggettivi, ma si inserisce invece in una piú complessa attività di controllo attraverso la quale la P.A. cura, in veste autoritativa, un interesse pubblico concreto correlato al buon andamento ed al corretto svolgimento del settore affidato alle sue cure” Nella fattispecie in esame, le sanzioni irrogate dalle A.S.S. n. 6 “costituiscono lo strumento attraverso il quale si esplica in concreto la funzione di vigilanza della autorità sanitaria sul regolare disimpegno del servizio farmaceutico”. L’affermazione del TAR è infatti basata sulle inequivoche disposizioni dell’art. 33 del d.lgs. n. 80/1998, oggi abrogato ai sensi dell’art. 4, n. 20, delle norme di attuazione del c.p.a., ma applicabile alla fattispecie ratione temporis. Inoltre essa è comunque confermata dalla formulazione ancora più ampia adottata nella corrispondente disposizione contenuta nell’art. 133, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo, la quale specifica che la giurisdizione del giudice amministrativo riguarda la vigilanza sullo svolgimento del servizio farmaceutico come servizio pubblico e non solo i rapporti con il Servizio sanitario nazionale.

8.2. – Nel merito, la controversia deve essere decisa in base ad un attento esame del significato da attribuire alle disposizioni recate dall’art. 37 del R.D. n. 1706/1938 nell’attuale contesto normativo costituito dalla normativa prevista: dal decreto legislativo n. 119/92 con il decreto attuativo D.M. 28.9.93, dal decreto legislativo n. 539/1992, conseguente alla Direttiva 92/96 CEE, nonché, dal decreto legislativo, n. 193/2006, per quanto attiene ai medicinali veterinari.

8.3. – L’art. 37 del R.D. n. 1706/1938 prevede: “I farmacisti hanno l’obbligo di annotare: a) sulle ricette che spediscono, la data della spedizione ed il prezzo praticato; b) sulle etichette che appongono sui recipienti o sugli involucri dei medicinali: 1° la data della spedizione; 2° l’indicazione qualitativa e quantitativa del rimedio, secondo la ricetta; 3° la dose di somministrazione; 4° il prezzo praticato, indicando specificamente; a) l’importo complessivo delle sostanze; b) l’importo complessivo degli onorari professionali; c) il costo del recipiente, quando sia fornito dal farmacista. Debbono, inoltre, indicare chiaramente se il rimedio serve per uso esterno, interno, ipodermico o endovenoso; se deve essere adoperato a gocce; e quando si tratti di sostanze velenose, devono ciò rendere noto con adatto segno esterno molto visibile. Quando si tratti di rimedi per cura di animali, si scriverà su di un cartello attaccato all’involucro od alla boccetta del medicinale “per uso veterinario”.”

8.4. – In merito alla interpretazione della norma sopra riportata, questo Collegio ritiene di doversi discostare dalla pur accurata ricostruzione di cui alla precedente pronuncia di questa Sezione sulla stessa materia (Consiglio di Stato, Sez. III, sent. n. 5054/2011), che in sostanza sostiene la stessa linea interpretativa alla quale fa riferimento l’Amministrazione appellante nell’antecedente atto di appello. A sua volta quella pronuncia si discostava dalla precedente pronuncia adottata dalla Sezione quinta del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5574/2009, criticata dalla Amministrazione appellante. A questa pronuncia, la sentenza n. 5054 di questa Sezione contrapponeva le seguenti affermazioni, tra loro coerenti e concatenate:

– in primo luogo, sotto il profilo strettamente letterale, la disposizione contenuta nell’articolo 37 non contiene alcuna limitazione oggettiva, diretta a circoscrivere l’ambito applicativo dell’obbligo di annotazione ai soli prodotti farmaceutici preparati nel singolo esercizio. Nemmeno la successiva disciplina specifica in tema di farmaci veterinari, di cui al decreto legislativo n. 119/1992 e, per quanto attiene ai medicinali veterinari, al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, ha innovato rispetto a tale assetto normativo, ma hanno solo introdotto ulteriori e distinti obblighi per la distribuzione e la vendita dei farmaci veterinari medesimi;

– pur essendosi indubbiamente ridotto lo spazio riservato ai prodotti farmaceutici galenici in favore di quelli industriali, tale circostanza fattuale non appare di per sé idonea a rendere inapplicabile la disciplina di cui al R.D del 1938, peraltro mai formalmente abrogata né incompatibile con le norme sopravvenute. È parimenti vero che già all’epoca della adozione delle disposizioni oggi oggetto di contestazione esistevano farmaci di preparazione industriale, sicché il Legislatore, laddove avesse voluto, avrebbe ben potuto specificare l’obbligo di individuazione del prezzo ai soli farmaci galenici, se ritenuti meritevoli di un’attenzione particolare, e non anche a quelli magistrali;

– pertanto, una interpretazione “storicamente orientata” della norma in esame, oltre che discutibile appare fin troppo arbitraria e priva di un solido supporto logico-argomentativo. Non appaiono convincenti neanche le motivazioni fornite in relazione alla insussistenza degli obblighi di annotazione del prezzo gravanti sul farmacista se raffrontati con i doveri gravanti sul produttore;

– l’obbligo di indicazione del prezzo nella confezione del medicinale è destinato a fornire le opportune informazioni al soggetto assistito, acquirente del farmaco, anche in considerazione dei vincoli attuali correlati al procedimento di determinazione del prezzo del prodotto. Viceversa, l’obbligo di annotazione sulla ricetta del prezzo concretamente praticato è funzionale all’esercizio di eventuali controlli sul suo effettivo ammontare, praticato dal farmacista;

– ciò spiega perché le innovazioni legislative del 1992 e del 2006 non abbiano intaccato, nemmeno indirettamente, gli obblighi tuttora gravanti, invece, sul farmacista. Il dovere riguardante l’annotazione della data di spedizione, poi, mira a verificare il momento in cui la ricetta è stata effettivamente utilizzata dall’interessato, mediante la presentazione al farmacista, e, pertanto, svolge una funzione del tutto diversa da quella relativa alla indicazione della data di scadenza del farmaco.

– pertanto l’obbligo di apposizione della data da parte del farmacista riguarda anche le ricette che abbiano ad oggetto farmaci di preparazione industriali, dato che l’attuale quadro normativo di riferimento, allo stato, in attesa di un eventuale revisione ad opera del Legislatore in vista delle esigenze di ammodernamento tecnologico del settore, conferma la piena ed inalterata vigenza dell’art. 37 così come introdotto dal R.D. n. 1706/1938.

8.5. – Pur riconoscendo il rigore logico e argomentativo della precedente pronuncia n. 5054/2011 della Sezione, l’interpretazione relativa alla disposizione di cui alla lettera a), primo comma, dell’art. 37 del più volte citato regio decreto non può essere condivisa e deve essere superata in ragione di una più ampia e approfondita considerazione del contesto normativo nel quale la ricordata lettera a) si inserisce costituito: dalle altre disposizioni dello stesso art. 37; dall’intero decreto R.D. n. 1706/1938; e dalla normativa di rango legislativo che lo stesso decreto attua; senza infine escludere le argomentazioni di fatto – neppure esse irrilevanti – derivanti dalla prassi attuativa, quale risulta dalla più comune esperienza, per la quale i farmacisti non usano apporre sulle ricette non ripetibili non a carico del SSN tutte le complesse annotazioni richieste dalle altre lettere dell’art. 37 (che sono palesemente estranee alle caratteristiche dei prodotti industriali) e neppure la annotazione richiesta dalla lettera a), di cui si discute in questa sede, che pure secondo l’Amministrazione manterrebbe una residuale utilità.

8.6. – E’ vero che nella prassi e anche in disposizioni successive l’espressione “spedizione della ricetta” è stata utilizzata in modo generico per ricomprendere tutte le ipotesi di esecuzione, da parte del farmacista, di quanto indicato sulla ricetta (e quindi non solo la preparazione, in farmacia, dello specifico medicinale secondo la formula indicata dal medico, ma anche la vendita del medicinale industriale prescritto dal medico). Tuttavia, nel contesto dell’art. 37 e dell’intero regio decreto n. 1706 del 1938 deve ritenersi che l’espressione è utilizzata esclusivamente nel primo senso. Basta rilevare, infatti che:

– lo stesso art. 37, alla lettera b), richiede (sempre sotto l’alinea : “I farmacisti hanno l’obbligo di annotare”) le seguenti prescrizioni con evidente riferimento alla “spedizione” intesa come preparazione in farmacia del medicinale: “b) sulle etichette che appongono sui recipienti o sugli involucri dei medicinali: 1° la data della spedizione; 2° l’indicazione qualitativa e quantitativa del rimedio, secondo la ricetta; 3° la dose di somministrazione; 4° il prezzo praticato, indicando specificamente; a) l’importo complessivo delle sostanze; b) l’importo complessivo degli onorari professionali;”

– l’articolo 38 stabilisce, al comma 1, che “I farmacisti non possono rifiutarsi di vendere specialità medicinali di cui siano provvisti e di spedire ricette firmate dal medico per medicinali esistenti nella farmacia” (ciò dimostra che la norma tiene distinte le ipotesi di vendita di specialità medicinali da quella della “spedizione” della ricetta);

– lo stesso articolo 38, ai commi 2 e 3, disciplina diversamente la mera “vendita” delle specialità medicinali distinguendola proprio dalla “spedizione” della ricetta stabilendo quanto ai tempi in cui il farmacista deve fornire la propria prestazione, rispettivamente quanto alla vendita: “I farmacisti richiesti di specialità medicinali nazionali di cui non siano provvisti, sono tenuti a procurarli nel più breve tempo possibile, purché il richiedente anticipi l’ammontare delle spese di porto”. Ed invece quanto alla spedizione: “Hanno l’obbligo di spedire le ricette nel tempo strettamente necessario per eseguire magistralmente le preparazioni”.

8.7.- Oltre agli elementi che sono ricavabili dall’esame di varie norme del regio decreto n. 1706, ulteriori e decisivi argomenti a favore della linea interpretativa accolta da questa sentenza emergono dall’esame delle disposizioni sui prezzi che si rinvengono nel testo unico delle leggi sanitarie del 1934 (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265), cioè nel testo normativo di fonte primaria di cui il R.D. 1706/1938 costituisce uno dei regolamenti di attuazione. Mentre per le specialità medicinali l’articolo 125 del predetto testo unico imponeva l’obbligo di vendita al pubblico al prezzo “segnato sull’etichetta” (che veniva specificato nel decreto di registrazione delle specialità medicinali, come previsto dal r.d. 3 marzo 1927, n. 478), per i medicinali preparati dal farmacista prevedeva la periodica pubblicazione di una tariffa di vendita che, ancor oggi, dà specifiche indicazioni per ciascuna delle voci costitutive del prezzo indicate alla lettera b) del richiamato articolo 37. Nella vendita della specialità medicinale il farmacista non doveva far altro che applicare il prezzo indicato in etichetta, mentre per il galenico magistrale era chiamato di volta in volta a “costruire” il prezzo, sulla base delle specifiche indicazioni della tariffa. E’ questa seconda operazione (e non anche la prima, che non presentava alcuna difficoltà ed era direttamente verificabile dal cliente) che l’articolo 37, lettera a), riteneva meritevole di una procedura di verifica, imponendo conseguentemente l’obbligo per il farmacista di segnare sulla ricetta il prezzo praticato. Va precisato che tale distinzione è tuttora valida, nonostante le diverse modalità con cui oggi sono stabiliti i prezzi delle specialità medicinali rispetto all’originario regime dei prezzi “d’imperio”.

8.8. – In ogni caso la normativa dell’intero regio decreto n. 1706/1938, che si rivolge ad entrambi i tipi di medicinali – con norme a volte differenziate, a volte prevalentemente rivolte ai medicinali galenici e, solo in quanto applicabili, a quelli industriali – deve intendersi, superata e sostituita dalla normativa assai più specifica sviluppatasi a partire dal 1992, in attuazione delle direttive comunitarie sulla vendita di medicinali industriali sia veterinari sia per uso umano: il decreto legislativo n. 119/1992 (Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari) con il decreto attuativo D.M. 28.9.93, e il decreto legislativo n. 539/1992 ( Attuazione della direttiva 92/26/CEE riguardante la classificazione dei medicinali per uso umano ai fini della loro fornitura).

8.9. – Quanto all’argomento usato dall’Amministrazione in ordine alla persistente utilità della trascrizione del prezzo praticato sulla ricetta non ripetibile, si osserva che tale utilità non è affatto evidente in un regime di prezzi regolati, predeterminati e sempre necessariamente indicati sulla etichetta. Inoltre la distinzione tra ricette ripetibili e non ripetibili non trova comunque alcun riscontro nell’art. 37 che non fa alcun riferimento alle ricette non ripetibili (cioè da rinnovare volta per volta), come peraltro detto in entrambe le precedenti sentenze del C.d.S. sulla scia di quanto affermato dall’Amministrazione), ma si riferisce a tutte le ricette.

8.10 – Va considerato, infine, che il decreto legislativo n. 119/1992 (Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari) con il decreto attuativo D.M. 28.9.93, e il decreto legislativo n. 539/1992 (Attuazione della direttiva 92/26/CEE riguardante la classificazione dei medicinali per uso umano ai fini della loro fornitura) (e cioè, come si evince dall’articolo 2, la distinzione fra farmaci vendibili senza ricetta e farmaci vendibili su presentazione di ricette di varie tipologie), conseguente alla Direttiva 1992/96 CEE, nonché, in materia veterinaria, il decreto legislativo, n. 193/2006 (Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari) hanno compiutamente delineato un’organica disciplina per i prodotti medicinali preparati industrialmente, che avrebbe dovuto coerentemente rinnovare una disposizione di tale rilevanza pratica nella quotidiana attività del farmacista, quale quella relativa alla annotazione del prezzo sulle ricette non ripetibili, dovendosi altrimenti ritenere tale norma non più applicabile a tale categoria di medicinali.

9. – In definitiva l’appello deve essere respinto e la sentenza del TAR confermata anche nella sua motivazione integrata dalle considerazioni rese necessarie dalle motivazioni di appello e dalla giurisprudenza successiva.

10. – In relazione alle oscillazioni della giurisprudenza in materia le spese per il presente grado del giudizio devono essere compensate tra le parti

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Spese per il grado compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani – Presidente

Salvatore Cacace – Consigliere

Massimiliano Noccelli – Consigliere

Alessandro Palanza – Consigliere, Estensore

Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere

Depositata in Segreteria il 3 luglio 2015.

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