Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 24 giugno 2015, n. 3194

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE TERZA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1220 del 2009, proposto da:

Azienda Usl 10 di Firenze e Gestione Liquidatoria della Usl 10/A, rappresentate e difese dall’avv. Lu.Ce., con domicilio eletto presso Gi.Ro. in Roma, Via (…);

contro

Na.Ri., rappresentato e difeso dagli avv. Be.Pi.Pa., Ge.Be., con domicilio eletto presso Be.Pa. in Roma, Via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE: SEZIONE II n. 02050/2008, resa tra le parti, concernente diniego pagamento prestazioni straordinarie;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2015 il Cons. Carlo Deodato e uditi per le parti gli avvocati Ce. e Be.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, dopo aver respinto l’eccezione di prescrizione formulata dalle Amministrazioni resistenti, aveva accolto il ricorso proposto dal dr. Ri.Na. e, per l’effetto, aveva annullato il diniego, opposto all’interessato dall’Azienda Sanitaria di Firenze con nota in data 19 gennaio 2000, al pagamento delle prestazioni straordinarie svolte nel periodo corrente dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1998, riconoscendo contestualmente il diritto del ricorrente a percepire dall’Azienda U.S.L. n.10 di Firenze e dalla gestione liquidatoria ex U.S.L. 10/A, per i periodi di rispettiva competenza, il corrispettivo dovutogli per le 2.078,24 ore di straordinario.

Avverso la predetta decisione proponevano appello l’Azienda U.S.L. n.10 di Firenze e la gestione liquidatoria ex U.S.L. 10/A, contestando la correttezza della statuizione reiettiva dell’eccezione di prescrizione svolta in prima istanza e del giudizio di accertamento della debenza del corrispettivo corrispondente alle ore di straordinario reclamate dall’originario ricorrente e domandando la riforma della sentenza impugnata, con conseguente reiezione del ricorso di primo grado.

Resisteva il dr. Na., contestando la fondatezza dell’appello, del quale domandava la reiezione, con conseguente conferma della decisione impugnata.

Con ordinanza n.5891 del 13 novembre 2014 veniva disposta l’acquisizione di informazioni sulla tipologia delle prestazioni svolte in eccedenza rispetto al tetto orario annuo.

Preso atto dell’indisponibilità, da parte delle Amministrazioni appellanti, della documentazione relativa alle informazioni richieste con la predetta ordinanza istruttoria, Il ricorso veniva trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 4 giugno 2015.

2.- L’appello è infondato, alla stregua delle considerazioni che seguono, e va respinto.

3.- Con il primo motivo di appello le Amministrazioni appellanti insistono nel sostenere l’intervenuta prescrizione del credito azionato dal dr. Na.

L’eccezione è infondata e va disattesa.

Se è vero, infatti, che il credito controverso è soggetto alla prescrizione quinquennale, come correttamente dedotto dalle appellanti, è anche vero che il decorso del relativo termine è stato validamente interrotto da idonei atti ricognitivi del corrispondente debito dell’Amministrazione.

Quand’anche, infatti, si intendesse aderire al più rigoroso orientamento, secondo cui il riconoscimento, generico ed equivoco, del debito da parte dell’Amministrazione debitrice non è idoneo ad interrompere, prima della presentazione della domanda giudiziaria, la prescrizione dei crediti vantati dal dipendente, occorrendo a tal fine un atto interruttivo derivante dall’iniziativa del lavoratore creditore, si dovrebbe, nondimeno, rilevare come nel caso de quo la nota del Direttore Sanitario del 29 aprile 1997, n. 28 e la successiva delibera 15 luglio 1996 n. 2565, con le quali era stato comunicato all’interessato il numero di ore eccedenti l’orario di servizio contabilizzate in suo favore, sono state adottate in risposta ad una espressa richiesta del dipendente (creditore), con la conseguenza che alle stesse dev’essere riconosciuta valenza interruttiva della prescrizione.

Con i predetti atti, infatti, l’Amministrazione ha univocamente riconosciuto, in riscontro ad una richiesta dell’interessato chiaramente finalizzata ad ottenere il pagamento delle relative prestazioni, l’esecuzione da parte del Dr Na. del numero (contestualmente comunicato) di ore di lavoro eccedenti l’orario di servizio e, contestualmente, la debenza del corrispettivo corrispondente, avendo contabilizzato le predette ore al dichiarato fine del riconoscimento dei riposi compensativi spettanti (che, tuttavia, non sono mai stati goduti dall’interessato), da valersi (per quanto qui rileva) come modalità alternativa alla retribuzione del plus orario.

4.- Con il secondo motivo di appello si contesta, invece, la fondatezza della pretesa creditoria.

Anche tale doglianza dev’essere respinta.

4.1- Lo scrutinio della questione della debenza del corrispettivo reclamato dal dr. Na. esige una preliminare ricognizione delle regole alle quali deve obbedire il riconoscimento dello staordinario nel settore sanitario.

I contratti collettivi, nella parte in cui prendono in considerazione le prestazioni di lavoro straordinario per i servizi di guardia medica, ribadiscono il carattere meramente eventuale ed eccezionale del ricorso a detto istituto, con la conseguenza che ogni pretesa retributiva al predetto titolo resta, quindi, condizionata ad un preventivo e motivato atto deliberativo dell’Azienda Sanitaria, che identifichi condizioni e presupposti per il ricorso al lavoro straordinario (che in ogni caso non può costituire fattore ordinario di programmazione del lavoro), sulla base del quale vanno rilasciate le singole autorizzazioni, che costituiscono l’atto tipico e nominato per accedere al compenso aggiuntivo (Cons. St., sez. VI, 3 novembre 2010, n. 7756).

Nel settore sanitario, infatti, ai sensi degli artt. 17, d.P.R. 20 maggio 1987 n. 270 e 80, d.P.R. 28 novembre 1990 n. 384, il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione, dovendo rispondere ad effettive esigenze di servizio ed essere preventivamente autorizzato (Cons. St., sez. III, 25 settembre 2013, n. 4745), con la conseguenza che l’Azienda Sanitaria non è tenuta a corrispondere la retribuzione per lavoro straordinario laddove difetti la preventiva autorizzazione amministrativa (Cons. St., sez. III, 3 aprile 2013, n. 1864).

Se è vero, peraltro, che il diritto del pubblico dipendente al compenso per il lavoro straordinario esige che le ore di servizio effettivamente prestate oltre il normale orario d’ufficio siano state formalmente autorizzate dal superiore competente, è anche vero che l’autorizzazione può intervenire anche ex post, in sanatoria, in caso di prestazioni di lavoro straordinario espletate per improcrastinabili esigenze di servizio, e che la stessa può intendersi implicitamente contenuta in atti amministrativi ricognitivi di prestazioni obbligatorie ed indefettibili, che il dipendente e l’Amministrazione sono comunque tenuti ad assicurare, in considerazione del carattere indispensabile del servizio sanitario (Cons. St., sez. VI, 14 marzo 2002, n.1531).

4.2- Orbene, risulta dimostrato che l’Azienda sanitaria appellante si trovasse in una situazione di carenza di personale e, quindi, in una contingenza alla quale non può non riconoscersi una natura di eccezionalità rispetto ad un servizio pubblico necessario come quello sanitario, con la duplice conseguenza che il Dr. Na. non avrebbe potuto in alcun modo sottrarsi dal prestare la propria attività medico- professionale, stante l’indefettibilità del relativo servizio, e che la stessa dev’essere, pertanto, retribuita.

Così come resta agevole identificare nella nota e nella successiva delibera sopra menzionate, e, dunque, nel riconoscimento delle ore di lavoro straordinario accumulate dall’appellato, un implicito, ma chiaro, riconoscimento delle prestazioni eccedenti l’orario di servizio svolte dall’interessato e qualificare le stesse come atti di sanatoria ex post, operante anche laddove si dovesse ritenere che le ore di straordinario non fossero state precedute ab origine da una autorizzazione amministrativa espressa.

4.3- Si deve, peraltro, rilevare che le prestazioni per lavoro straordinario del personale del S.S.N. possono essere retribuite con la corresponsione di somme di denaro o mediante recuperi (o riposi) compensativi e che la scelta fra i due sistemi non è del tutto libera, in quanto l’art. 10 del d.P.R. n. 384 del 1990 pone un limite temporale massimo per la fruizione dei recuperi compensativi (un mese dall’effettuazione dello straordinario, compatibilmente con le esigenze di servizio), considerata la “ratio” dell’istituto del riposo compensativo, finalizzato a consentire al lavoratore il pieno recupero psico-fisico delle energie spese per l’effettuazione dello straordinario.

Laddove, invece, come nel caso in esame, intercorra un lungo lasso di tempo rispetto all’esercizio del lavoro straordinario, il dipendente ha diritto a percepire le somme di denaro corrispondenti alle ore di straordinario effettivamente prestate, restando così confermato il diritto del dr. Na. all’equivalente monetario dei riposi compensativi spettanti, ma non goduti.

5.- Alle considerazioni che precedono conseguono, in definitiva, il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

6.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna le Amministrazioni appellanti, in solido tra loro, a rifondere all’appellato le spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani – Presidente

Carlo Deodato – Consigliere, Estensore

Bruno Rosario Polito – Consigliere

Angelica Dell’Utri – Consigliere

Massimiliano Noccelli – Consigliere

Depositata in Segreteria il 24 giugno 2015.

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