Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 29 marzo 2017, n. 1441

Il giudice amministrativo, nello scrutinare la “tenuta” del quadro indiziario posto a base dell’informativa antimafia, deve valutare integralmente le motivazioni di tutti i provvedimenti giurisdizionali, anche ad effetto “scagionante”, per appurare se effettivamente essi abbiano privato funditus di rilevanza gli elementi fattuali, se e nella misura in cui l’apprezzamento dell’autorità amministrativa, come nella vicenda in esame, si sia correttamente svincolata dalla pedissequa recezione delle risultanze penali.

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 29 marzo 2017, n. 1441

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2478 del 2015, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Gi. Ba., con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Gi. Bo. in Roma, Piazzale (…);

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, sez. III, n. 2992/2014, resa tra le parti, concernente il provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla Prefettura di Milano a carico

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Milano;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2017 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierna appellante, -OMISSIS-, l’Avvocato Gi. Bo., su delega dell’Avvocato Gi. Ba., e per le Amministrazioni appellate, il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Miliano, l’Avvocato dello Stato Ti. Va.;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la nota prot. fasc. 12B//2012040491, la Prefettura di Milano ha emesso a carico di -OMISSIS-, odierna appellante, una informativa antimafia a carattere interdittivo perché ha ravvisato l’esistenza di elementi tali da comportare il rischio di infiltrazione mafiosa, da parte della criminalità organizzata, ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. n. 159 del 2011.

1.1. Avverso tale informativa la società ha proposto ricorso, affidato a due distinte censure, avanti al T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, e ne ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento.

1.2. Nel primo grado del giudizio si è costituita l’Amministrazione per resistere al gravame.

1.3. Con l’ordinanza n. 979 dell’11 settembre 2013 il T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, ha respinto la domanda cautelare della ricorrente.

1.4. Tale ordinanza è stata confermata da questo Consiglio di Stato, in sede cautelare, con l’ordinanza n. 4536 del 18 novembre 2013.

1.5. Infine, con la sentenza n. 2992 del 9 dicembre 2014, il T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente a rifondere le spese di lite in favore del Ministero dell’Interno.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la società, con la deduzione di un unico articolato motivo, e ne ha chiesto la riforma, con conseguente accoglimento del ricorso proposto in primo grado.

2.1. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Milano per resistere al gravame.

2.2. Nella pubblica udienza del 23 marzo 2017 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

3. L’appello è infondato e deve essere respinto.

4. Oggetto del presente giudizio è l’informazione antimafia a carattere interdittivo emessa dalla Prefettura di Milano nei confronti della società odierna appellante per la ritenuta contiguità dei suoi gestori con la cosca degli -OMISSIS- operante in -OMISSIS-.

5. Il T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, ha evidenziato che la socia unica dell’impresa ricorrente, -OMISSIS-, detiene una quota di altra società, -OMISSIS-, insieme con la sorella e la moglie di -OMISSIS-, interessato dal procedimento penale nell’ambito della c.d. operazione Ghibli che, sulla base degli elementi emersi in sede di indagine penale, sarebbe il reale comproprietario dei locali (ristorante e discoteca), gestiti dalla società, nella quale sarebbero reimpiegati i capitali illeciti provenienti dalla cosca degli -OMISSIS- di -OMISSIS-.

5.1. -OMISSIS-, fratello di -OMISSIS-, marito di -OMISSIS-, inoltre possiede una quota di altra società unitamente ad altro soggetto affiliato ad una cosca locale e tratto in arresto nel 2011.

5.2. -OMISSIS- ha poi acquistato nel 2010 una serie di immobili siti in -OMISSIS- da una società che è stata, a sua volta, colpita da informativa antimafia.

5.3. Risulta infine dalle indagini di polizia tributaria, come pure ha rilevato la sentenza impugnata (p. 12), una consistenza organizzativa (spazi, sede e mezzi) della società ricorrente scarsamente rispondente alle esigenze dell’attività che essa dovrebbe svolgere.

5.4. Gli elementi sin qui evidenziati dall’informativa hanno indotto il primo giudice a ritenere la “sussistenza di rapporti di cointeresse economico della socia unica con realtà imprenditoriali che appaiono contigue alle consorterie criminali” (pp. 12-13 della sentenza impugnata).

5.5. Secondo il T.A.R. per la Lombardia, in altri termini, la Prefettura di Milano, pur prendendo atto dell’assoluzione di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, -OMISSIS-, ha tuttavia ritenuto, con un valutazione appare adeguata e sufficiente, che “i fatti emersi nel corso delle indagini e gli ulteriori elementi acquisiti compongano un quadro tale da far ritenere fondato il pericolo di condizionamenti della criminalità sull’attività della società ricorrente” (p. 13 della sentenza impugnata).

6. La conclusione del T.A.R. per la Lombardia, anche alla luce delle ragioni che seguiranno, va esente da censura.

6.1. L’appellante sostiene che la sentenza qui impugnata meriti integrale riforma non solo perché sorretta da una motivazione “travisante” – p. 10 del ricorso – e del tutto insufficiente, ma soprattutto perché anche essa, come già l’informativa antimafia emessa dalla Prefettura di Milano, si baserebbe esclusivamente su dati di fatto che non potevano essere valutati, in quanto irrevocabilmente esclusi – perché ritenuti insussistenti – da una sentenza penale.

6.2. La sentenza di non luogo a procedere emessa il 16 aprile 2010 dal G.U.P. presso il Tribunale di Catanzaro, divenuta irrevocabile (doc. 5 fasc. parte ricorrente), ha prosciolto -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e, soprattutto, -OMISSIS- dalle gravi contestazioni loro mosse – quelle di cui, rispettivamente, all’art. 12-quinquies della l. n. 356 del 1992 e all’art. 648-ter c.p. – “perché il fatto non sussiste” ed ha escluso, in particolare, che le attività gestite da questo – discoteche e alberghi – fossero controllate dalla famiglia -OMISSIS-.

6.3. L’analisi condotta dal primo giudice si rivelerebbe quindi oltremodo superficiale, travisando persino i fatti storici analizzati dalla sentenza penale ormai irrevocabile, laddove ha ritenuto, in contrasto con le risultanze di tale sentenza, che sussista un legame tra -OMISSIS- e i suoi congiunti con le consorterie criminali, risultando al contrario che questi fossero addirittura vittime di condotte estorsive da parte della locale cosca mafiosa.

6.4. Il primo giudice avrebbe poi trascurato circostanze di estremo rilievo, già rappresentate dalla società ricorrente in prime cure, quali la concessione del nullaosta antimafia, da parte della Prefettura di Crotone, ad entrambe le società riconducibili alla -OMISSIS- operanti nel Comune di -OMISSIS- (e, cioè, la menzionata -OMISSIS- e -OMISSIS-), nonché il puntuale rinnovo, di anno in anno, in seguito alla conclusione assolutoria del processo “Ghibli”, della convenzione stipulata con lo stesso Ufficio Territoriale del Governo di Crotone per la fornitura del vitto e dell’alloggio, presso l’albergo-ristorante “Il Co.”, agli appartenenti alle forze dell’ordine operanti sul territorio.

7. Le ragioni di censura, in sintesi così esposte, non meritano condivisione.

7.1. Il primo giudice – al pari, del resto, della Prefettura di Milano – non ha affatto travisato o trascurato le risultanze del giudizio penale, di cui dà conto, ma ha correttamente rilevato che gli atti acquisiti nel corso dell’autonoma istruttoria svolta dall’autorità amministrativa ben possono sorreggere, anche indipendentemente dalle risultanze e dagli esiti del giudizio penale, la valutazione di permeabilità mafiosa tipica dell’informazione antimafia.

7.2. E ciò del tutto legittimamente e in piena sintonia con il principio di diritto, ancor di recente confermato da questo Consiglio di Stato, secondo cui il giudice amministrativo, nello scrutinare la “tenuta” del quadro indiziario posto a base dell’informativa antimafia, deve valutare integralmente le motivazioni di tutti i provvedimenti giurisdizionali (v., sul punto, Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743), anche ad effetto “scagionante”, per appurare se effettivamente essi abbiano privato funditus di rilevanza gli elementi fattuali, se e nella misura in cui l’apprezzamento dell’autorità amministrativa, come nella vicenda in esame, si sia correttamente svincolata dalla pedissequa recezione delle risultanze penali (Cons. St., sez. III, 26 gennaio 2017, n. 319).

7.3. Non vi è dubbio infatti che, come già ha rilevato il primo giudice, l’informativa antimafia abbia nel caso di specie tenuto conto – v., in particolare, p. 4 del provvedimento prefettizio – che i citati -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- siano stati prosciolti dal G.U.P. presso il Tribunale di Catanzaro con sentenza di non luogo a procedere, in data 10 giugno 2010.

7.4. E tuttavia, come pure ricorda il provvedimento del Prefetto (p. 4), “nonostante le risultanze d’indagine non siano state riconosciute in sede giudiziaria, gli organi investigativi hanno raccolto tutta una serie di elementi di notevole interesse ed ostensibili nell’ambito dell'”informazione” del prefetto cui attiene il presente procedimento”, elementi, appunto, autonomamente e correttamente valutabili dal Prefetto.

7.5. La più volte citata sentenza del G.U.P., giova qui ricordarlo, ha prosciolto gli imputati dalle gravi imputazioni loro contestate – quelle, cioè, intese a dimostrare che le loro attività economiche altro non fossero che frutto di riciclaggio del danaro sporco della cosca -OMISSIS- – perché ha ritenuto, non solo sulla base delle generiche e in parte contraddittorie dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ma anche della documentazione depositata dall’indagato, che non vi fossero elementi adeguati, precisi e circostanziati, idonei a sorreggere, in giudizio, l’ipotesi accusatoria che il ristorante “Il Co.” e la discoteca “Il Tropicana” fossero il frutto del reinvestimento dei proventi illeciti ricavati dagli -OMISSIS- con le proprie attività delittuose.

7.6. La sentenza, tuttavia, non ha negato che -OMISSIS- non avesse contatti con il mondo della criminalità organizzata locale, limitandosi a vagliare – né avrebbe potuto fare diversamente – gli elementi investigativi offerti al suo vaglio per verificarne la “tenuta” nell’eventuale sede del dibattimento.

7.7. L’informativa prefettizia non si è posta in contrasto con le risultanze del giudizio penale.

7.8. Essa ha correttamente preso atto, infatti, che queste non sono state sufficienti a corroborare l’accusa, ma ha valorizzato, ai diversi fini antimafia, gli elementi investigativi acquisiti nell’operazione Ghibli e gli ulteriori elementi acquisti in sede istruttoria.

8. L’autorità prefettizia ha anzitutto rimarcato le evidenze investigative emerse a seguito delle dichiarazioni, conformi e convergenti, rese da tre collaboratori di giustizia, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- – il cui contenuto non è stato analiticamente, sul punto, esaminato e confutato dalla sentenza penale, che si riferisce solo alle contestazioni di cui all’art. 12-quinquies della l. n. 356 del 1992 e all’art. 648-ter c.p. – che lo indicano come soggetto fortemente legato alla consorteria isolitana, da essa scelto per gestire strutture recettive.

8.1. Secondo i predetti collaboratori, infatti, -OMISSIS- non era un semplice prestanome degli -OMISSIS-, “bensì il reale proprietario (o meglio comproprietario) dei ristoranti, degli alberghi e delle discoteche, nella cui gestione venivano impiegati i capitali illeciti della cosca isolitana”.

8.2. Ora l’informativa non ha mai affermato che le attività del -OMISSIS- fossero frutto di riciclaggio, in contrasto con le risultanze penali, ma ha solo evidenziato che, sulla base delle dichiarazioni dei tre collaboratori di giustizia citati, questo – effettivo proprietario di tali attività – avesse rapporti e legami con ambienti criminali.

8.3. La vicinanza di -OMISSIS- ad ambienti e personaggi della cosca isolitana, come rileva ancora l’informativa, è vieppiù confortata dalla presenza, nei registri aziendali, di numerosi soggetti controindicati e gravati da plurime segnalazioni di polizia (-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-), e da un controllo risalente al 2002, di indubbia gravità indiziaria, dinanzi al ristorante “Il Co.”, ove -OMISSIS- è stato rinvenuto in compagnia di -OMISSIS-, già segnalato per associazione a delinquere di stampo mafioso, figlio del più noto -OMISSIS-, quest’ultimo già sorvegliato speciale di pubblica sicurezza ed esponente di spicco del clan -OMISSIS-.

8.4. Si tratta di elementi che, ben al di là dell’esito di proscioglimento intervenuto in sede penale per circoscritte contestazioni, confortano in modo del tutto ragionevole, ed evidente, il giudizio di contiguità del predetto -OMISSIS-, espresso dal Prefetto, con la ‘ndrangheta.

8.5. Anche la circostanza che -OMISSIS- abbia rilevato, nel 1990, abbia rilevato l’intero pacchetto azionario di -OMISSIS-, unitamente a -OMISSIS- e -OMISSIS-, sebbene in quegli anni gli stessi -OMISSIS- e -OMISSIS- fossero privi di una adeguata capacità economica per un’operazione di siffatta portata, appare di indubbio rilievo indiziario ai fini che qui interessano e correttamente, anzi debitamente, è stata valorizzata dall’informativa.

8.6. Invero poco rileva, come eccepisce l’appellante (v., in particolare, p. 8 del ricorso), che -OMISSIS- sia stata definita dal T.A.R. lombardo ancora in attività, peraltro sulla base di quanto viene esposto nell’informativa (p. 6), mentre essa non sarebbe più operativa, perché tale elemento non sminuisce affatto la rilevanza di tale operazione commerciale, compiuta da -OMISSIS- in collaborazione con -OMISSIS- e -OMISSIS-.

8.7. Né giova all’appellante sostenere – pp. 7-8 del ricorso – che -OMISSIS- non conoscesse, all’epoca, lo spessore criminale di -OMISSIS-, per essere questo stato tratto in arresto solo per vicende giudiziarie occorse venti anni dopo (nel 2010-2011) in relazione ad una inchiesta per riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti, in quanto il medesimo -OMISSIS-, imprenditore operante ad -OMISSIS- e in contatto, come detto, con diversi soggetti della locale cosca, non poteva ragionevolmente ignorare che -OMISSIS-, come ben rammenta l’informativa, fosse padre del boss -OMISSIS- nonché cognato del “capobastone” -OMISSIS- e suocero di -OMISSIS–, figlio, a sua volta, del precedente capocosca -OMISSIS-, ucciso nel 2004 nell’ambito della sanguinosa faida che contrappose gli -OMISSIS- ai -OMISSIS-.

8.8. La vicinanza di -OMISSIS- ad ambienti criminali, anche per tale aspetto, appare innegabile.

9. Ulteriore e grave elemento di contiguità, che l’appellante omette totalmente di citare e di considerare, è poi il controllo, effettuato dai Carabinieri della locale Stazione di Sellia Marina (CZ) su un’autovettura intestata a -OMISSIS-, all’interno della quale è stato rinvenuto -OMISSIS-, gravato da numerosi precedenti penali per associazione a delinquere di stampo mafioso, omicidio, estorsione, rapina, e fratello di -OMISSIS-, capo indiscusso dell’omonima cosca egemone nella frazione di (omissis).

9.1. La presenza di tale soggetto all’interno di un’autovettura intestata a -OMISSIS- non può che spiegarsi, come ha ben rilevato l’informativa prefettizia (p. 8), se non con la ragione che questa si metta a disposizione di esponenti di spicco della criminalità calabrese, avvalorando, ancora una volta, il giudizio di un grave rischio infiltrativo da parte della mafia nelle attività economiche e finanche dai beni alla stessa -OMISSIS- riconducibili.

9.2. Del resto, come pure il provvedimento interdittivo non ha mancato puntualmente di rilevare (p. 9), anche a prescindere dallo stretto legame di affinità tra -OMISSIS- e -OMISSIS-, i rapporti tra questi devono intendersi molto solidi, visto che la donna continua a detenere quote di -OMISSIS-, società intestataria del già menzionato ristorante “Il Co.”, di fatto amministrato, con presenza pressoché quotidiana, dal predetto cognato.

9.3. E ciò anche a prescindere dalla vicenda relativa agli acquisti immobiliari che la stessa -OMISSIS- ha realizzato, nel 2000, da parte della propria dante causa -OMISSIS-, colpita da informativa antimafia per essere stato il suo titolare, -OMISSIS-, parente del boss -OMISSIS-, arrestato nell’ambito della c.d. operazione “Sc. Ma.”.

9.4. Tale vicenda, alla luce di quanto sin qui si è detto sul già grave e più che sufficiente quadro indiziario a carico della odierna società appellante, è finanche superflua, ai fini del decidere, se non ad colorandum, confermando il ragionevole dubbio che le attività economiche di -OMISSIS- potessero essere condizionate o, comunque, orchestrate dalla criminalità organizzata.

9.5. Né può contestarsi (ed è rimasto incontestato dalla stessa appellante), come ricorda la stessa informativa (p. 11, nt. 52), che i rapporti tra -OMISSIS- e il predetto -OMISSIS- andavassero ben al di là della semplice compravendita immobiliare, considerando la conversazione ambientale, intercettata in auto – durante le investigazioni della citata operazione “Sc. Ma.” – proprio tra i due il 14 settembre 2000, nel corso della quale essi fanno riferimento, e non velatamente, al potere mafioso di -OMISSIS- in molti paesi del circondario.

10. Il controllo di -OMISSIS- sull’attività di -OMISSIS-, alle cui dipendenze risultano soggetti gravati da segnalazioni di polizia (e, in primis, lo stesso -OMISSIS-, già condannato per trasporti abusivi e violazione delle norme sulla edificabilità dei suoli), è del resto dimostrato dalla sua presenza in loco sul cantiere della società in (omissis) (MI), lungo la (omissis) di Milano, in occasione delle verifiche effettuate dal Comando Nucleo Polizia Tributaria, pure esse molto opportunamente richiamate dal provvedimento prefettizio a sostegno della propria valutazione circa la permeabilità mafiosa dell’impresa.

10.1. Allorché le forze di polizia si sono recate sul cantiere per escutere i dipendenti della società e nell’attesa di procedere a tale incombente, infatti, -OMISSIS- si è presentato in loco a bordo della sua autovettura insieme con il fratello -OMISSIS-, che ha dichiarato di essere giunto sul posto dalla lontana Calabria, dove gestisce la propria attività di ristorazione, per dare un “sostegno morale” al fratello e di essere preoccupato per le difficoltà contingenti che interessano il settore edile e quello degli autotrasporti.

10.2. Lo stesso -OMISSIS- responsabile tecnico della società, sentito dagli operanti, ha precisato che ogni sua decisione è condivisa dalla moglie, socia unica ma non amministratrice della società, e che, essendo questa dipendente ATA, non ha potuto assumere la gestione diretta della società, affidata ad -OMISSIS-, definito “amico di famiglia” (p. 10 dell’informativa).

11. Gli elementi raccolti dall’informativa e sin qui delineati, in estrema sintesi, chiariscono, confortano e giustificano nel loro complesso la valutazione relativa al grave rischio di infiltrazione mafiosa all’interno di -OMISSIS-, posseduta e gestita dai -OMISSIS-, dai loro familiari e dai loro fiduciari, senza che possa assumere alcun rilievo, in senso contrario, la sentenza di proscioglimento emessa dal G.U.P. solo per l’insufficienza degli elementi investigativi emersi a loro carico nelle indagini preliminari e solo in ordine a specifici addebiti loro contestati.

11.1. La circostanza che altri provvedimenti interdittivi non abbiano colpito, ad oggi, altre società gestite dai medesimi -OMISSIS-, per altro verso, non significa né implica che -OMISSIS-, alla luce degli elementi valorizzati dall’informativa, non corra il gravissimo rischio di infiltrazione mafiosa.

11.2. Di qui, pertanto, la legittimità del provvedimento interdittivo che, secondo la logica del “più probabile che non”, ha correttamente ritenuto la condizionabilità mafiosa di -OMISSIS-.

12. In conclusione l’appello deve essere respinto, con piena conferma, anche alla luce dei motivi sin qui esposti, della sentenza impugnata.

13. Le spese del presente grado del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell’odierna appellante.

13.1. Rimane definitivamente a suo carico, per la sua soccombenza, il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto da -OMISSIS-, lo respinge e per l’effetto conferma, anche ai sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.

Condanna -OMISSIS- a rifondere in favore del Ministero dell’Interno le spese del presente grado del giudizio, che liquida nell’importo di € 5.000,00, oltre gli accessori come per legge.

Pone definitivamente a carico di -OMISSIS- il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS–, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2017, con l’intervento dei magistrati:

Franco Frattini – Presidente

Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere

Massimiliano Noccelli – Consigliere, Estensore

Pierfrancesco Ungari – Consigliere

Stefania Santoleri – Consigliere

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