Consiglio di Stato
sezione III
sentenza 29 gennaio 2016, n. 372
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4011 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-;
contro
Ministero dell’Interno;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. VENETO – VENEZIA, SEZIONE III, n. 01283/2014, resa tra le parti, concernente diniego conversione del permesso di soggiorno per tirocinio in permesso per lavoro subordinato;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti l’avvocato Tucci su delega di Borsetto e l’avvocato dello Stato Wally Ferrante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante, cittadino bengalese, è giunto in Italia nel 2012 per fare tirocinio presso una pizzeria gestita da un connazionale (ai sensi degli artt. 27, comma 1, lettera f), del d.lgs. 286/1998 e 40, comma 9, lettera a), del d.P.R. 394/1999 – ingresso in Italia di cittadini extracomunitari per svolgere tirocini di formazione e d’orientamento promossi dai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, d.m. 142/1998).
2. Il permesso per tirocinio scadeva in data 12 ottobre 2013, ma soltanto in data 10 febbraio 2014 l’appellante, avendo ricevuto disponibilità all’assunzione presso la pizzeria, ha chiesto la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, a valere sui flussi migratori di cui al d.m. 25 novembre 2013.
3. La Prefettura di Venezia, con provvedimento prot. 100238 in data 17 aprile 2014, ha rigettato la domanda di conversione, per tardività rispetto alla scadenza del permesso, in dichiarata applicazione dell’art. 5 del d.lgs. 286/1998.
4. L’appellante ha adito il TAR Veneto, lamentando, in relazione a vizi di falsa applicazione dell’art. 5, cit. e di violazione dei principi della tutela della buona fede e dell’affidamento, che il ritardo era dovuto a forza maggiore, in quanto all’epoca aveva una grave forma di depressione, e invocando l’orientamento della giurisprudenza sulla natura non perentoria del termine di cui all’art. 5, cit. (cfr. Cons. Stato, III, n. 3552/2013 e n. 326/2013).
5. Il TAR Veneto, con la sentenza appellata (III, n. 1283/2014) ha respinto il ricorso, sottolineando che la causa di forza maggiore addotta (grave forma di depressione) non rileva, in quanto lo stato di salute che avrebbe impedito di presentare tempestivamente la domanda risulta certificato dalla ASL (in data 30 novembre 2013, e quindi) successivamente alla scadenza del permesso di soggiorno.
6. Nell’appello viene lamentato:
– che non sia stata considerata la causa di forza maggiore, che sussisteva già nel settembre 2013 e, per sua natura, rendeva impossibile allo straniero di determinarsi adeguatamente in ordine alla scadenza del permesso di soggiorno ed ai suoi effetti;
– che non sia stata considerata la non perentorietà del termine per la presentazione della domanda di conversione.
7. L’Avvocatura dello Stato si è costituita in appello con memoria formale.
8. L’appello è fondato e pertanto deve essere accolto.
La legittimità del provvedimento di diniego deve essere valutata alla luce della motivazione esternata dalla Prefettura, basata sulla tardività della presentazione della domanda di conversione.
Come sottolineato anche dall’appellante, la giurisprudenza di questo Consiglio è nel senso che il termine di presentazione della domanda di rinnovo non sia perentorio, e che anche una presentazione tardiva – ma comunque avvenuta prima dell’adozione, da parte dell’Amministrazione, di provvedimenti sanzionatori della permanenza in Italia divenuta ormai privo di titolo – comporti l’obbligo di esaminare la domanda.
Il medesimo principio può essere applicato alla domanda di conversione.
9. Tanto più qualora, come nel caso in esame, il mancato rispetto del termine venga ricondotto ad una causa di forza maggiore, quale uno stato di salute patologico astrattamente idoneo ad impedire al soggetto di determinarsi razionalmente nel porre in essere gli adempimenti finalizzati alla conversione del permesso.
Riguardo alla argomentazione del TAR sull’epoca della patologia (evidentemente, corretta, sulla base della documentazione disponibile), può sottolinearsi che la risalenza della depressione al settembre 2013 risulta da ulteriore certificazione della medesima Azienda ULSS n. (omissis) di (omissis), depositata in appello.
10. Dall’accoglimento dell’appello, in riforma della sentenza di primo grado, discende l’accoglimento del ricorso introduttivo e l’annullamento del diniego impugnato.
Salvi, evidentemente, gli ulteriori provvedimenti della Prefettura.
11. Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso introduttivo ed annulla il provvedimento con esso impugnato.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani – Presidente
Salvatore Cacace – Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere
Pierfrancesco Ungari – Consigliere, Estensore
Depositata in Segreteria il 29 gennaio 2016.
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