Consiglio di Stato
sezione III
sentenza 28 ottobre 2014, n. 5334
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE TERZA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4650 del 2014, proposto da:
Fr.Ci., rappresentata e difesa dall’Avv. An.Sc., del Foro di Salerno, con domicilio eletto presso l’Avv. An.Br. in Roma, via (…);
contro
Azienda Sanitaria Unità Sanitaria Locale n. 2 di Potenza (A.S.P.), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Ro.Di., del Foro di Potenza, con domicilio eletto presso l’Avv. Al.Pl. in Roma, via (…);
nei confronti di
An.Br., appellato non costituito;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. BASILICATA – POTENZA: SEZIONE I n. 00740/2013, resa tra le parti, concernente l’ottemperanza della sentenza del T.A.R. Basilicata n. 574/2012 – assunzione a tempo indeterminato di un dirigente architetto
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.);
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l’Avv. Sc. e l’Avv. D.Gi.;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’arch. Fr.Ci. ha promosso avanti al T.A.R. Basilicata ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 574 del 20.12.2012, emessa dal medesimo Tribunale, con la quale esso, annullando la delibera n. 655 del 30.8.2012 del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Potenza, aveva ordinato alla Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Dirigente Architetto, di procedere alla rivalutazione dell’elaborato della prova teorico-pratica della ricorrente.
2. La Commissione esaminatrice, riunitasi nuovamente nella seduta del 14.2.2013, aveva ritenuto di confermare il precedente voto di 18/30, attribuito alla ricorrente, fornendo dettagliata motivazione di tale giudizio, e avverso la successiva deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Potenza n. 117 del 27.2.2013, che tale nuova rivalutazione aveva fatto propria, l’interessata aveva quindi promosso il menzionato ricorso per ottemperanza.
3. Nel giudizio di primo grado si era costituita l’Azienda Sanitaria di Potenza, eccependo in rito l’inapplicabilità del rito per ottemperanza e, nel merito, l’infondatezza.
4. Il T.A.R. Basilicata, con sentenza n. 740 del 22.11.2013, ha respinto il ricorso per ottemperanza, ritenendo imparziale e corretta la nuova valutazione dell’elaborato compiuta dalla Commissione in adempimento della sentenza n. 574 del 20.12.2012.
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’arch. Franca Cicale, lamentandone l’erroneità per aver essa infondatamente disatteso le censure mosse in primo grado in ordine alla affermata parzialità della Commissione giudicatrice e alla dedotta illegittimità della rinnovata valutazione, e ne ha chiesto la riforma.
6. Si è costituita l’Azienda Sanitaria di Potenza, eccependo l’irricevibilità e, comunque, l’infondatezza dell’avversaria impugnazione, mentre non si è costituito l’appellato arch. Brucoli.
7. Nella camera di consiglio del 9.10.2014 il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
8. L’appello è irricevibile, dovendo accogliersi l’eccezione pregiudiziale formulata dall’appellata Azienda Sanitaria di Potenza.
9. La sentenza n. 740 qui impugnata, emessa all’esito del giudizio per ottemperanza promosso dall’arch. Franca Cicale avanti al T.A.R. Basilicata, è stata pubblicata il 22.11.2013 e non è stata mai notificata all’odierna appellante.
10. Avverso tale sentenza ella ha promosso appello adempiendo le formalità notificatorie il 21.5.2014.
11. L’appello è stato proposto dunque entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza e, con ciò, tardivamente.
12. Il termine lungo per proporre appello contro le sentenze rese in sede di ottemperanza, infatti, è di tre mesi, perché soggiace alla dimidiazione dei termini prevista dal combinato disposto degli artt. 114, comma 9, 92, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., seguendo il procedimento di ottemperanza il rito camerale (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 4.7.2014, n. 3389; Cons. St., sez. V, 17.6.2014, n. 3085).
13. Ne seguono l’irrimediabile declaratoria di irricevibilità dell’appello e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
14. Le spese del presente grado di giudizio, attesa la peculiarità della vicenda qui esaminata, possono nondimeno essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza – definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani – Presidente
Bruno Rosario Polito – Consigliere
Vittorio Stelo – Consigliere
Angelica Dell’Utri – Consigliere
Massimiliano Noccelli – Consigliere, Estensore
Depositata in Segreteria il 28 ottobre 2014.
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